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Agevolazioni per l'acquisto della prima casa

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa

Per ottenere le agevolazione per l'acquisto della prima casa l'immobile deve possedere i seguenti requisiti:
Innanzitutto l'immobile non deve appartenere alle categorie di lusso deve essere ubicato

- nel comune dove l'acquirente ha la residenza o la propria attività lavorativa oppure nel comune dove l'acquirente entro 18 mesi stabilirà la propria residenza o inizierà la propia attività lavorativa (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001, sono da documentare e comunque comprese tutte le attività anche quelle non retribuite volontariato, attività sportive, studio, ecc.)

- nel caso in cui l'acuirente si sia trasferito all'estero per lavoro occorre che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile deve essere resa, a pena di decadenza dalle agevolazioni, nell’atto di acquisto)

Le agevolazioni possono essere richieste per una sola unità immobiliare nel caso di acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di riunirli in un'unica abitazione, anche se acquistati contemporaneamente e con un unico atto notarile le agevolazioni prima casa spettano solo ad uno degli appartamenti, (al momento dell'acquisto risultano infatti due distinte unità abitative e corrispondenti a due unità catastali, per ottenere le agevolazioni sull'intero acquisto è quindi conveniente procedere alla fusione in un'unica unità e poi procedere all'acquisto).

Tutti i richiedenti devono possedere i requisiti al momento della richiesta delle agevolazioni, nel caso di acquisto da parte di coniugi in regime di comunione legale, se uno dei coniugi non possiede i requisiti perchè ad esempio è proprietario di una abitazione acquistata prima del matrimonio, nel comune dove si trova la nuova casa da acquistare, il beneficio fiscale spetta solo al 50% e cioè solo per la quota del coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

Alla registrazione del contratto preliminare (la registrazione è obbligatoria) si verseranno le imposte di registro in misura fissa (168,00 euro) e l'imposta di registro sugli acconti versati del 3% se il venditore è un privato, si verserà l'aliquota ridotta del 4% se il venditore è soggetto Iva.

E' possibile richiedere le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sia per immobili gia costruiti sia per immobili in corso di costruzione o allo stato rustico sia per immobili in ristrutturazione (a condizione che una volta ultimati non siano da considerare 'di lusso') e non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, è possibile richiedere le agevolazioni per la prima casa anche per l'acquisto di un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto.

Le agevolazioni per la prima casa sono estese anche alle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria anche se non ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e anche se acquistate con atto separato.

DICHIARAZIONI DELL'ACQUIRENTE
L'acquirente dovrà dichiarare in atto:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa idonea ad abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile da acquistare, (la mancanza di idoneità condizioni di inabitabilità o sovraffollamento ecc. devono essere dimostrata dal richiedente)
- di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

LA PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI
L'Ufficio delle Entrate può verificare la sussistenza dei requisiti entro il termine di tre anni dall'acquisto.
L'acquirente decade dalle agevolazioni
se le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false, se non ha trasferito entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato, se vende o dona l'abitazione nei primi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che non riacquisti entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta (ovvero l'imposta ordinaria meno l'imposta già pagata) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 % dell'imposta, oltre agli interessi di mora.

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