| Agevolazioni per
l'acquisto della prima casa
Per ottenere le agevolazione
per l'acquisto della prima casa l'immobile deve possedere
i seguenti requisiti:
Innanzitutto l'immobile non deve appartenere alle categorie
di lusso deve essere ubicato
- nel comune dove l'acquirente
ha la residenza o la propria attività lavorativa oppure
nel comune dove l'acquirente entro 18 mesi stabilirà
la propria residenza o inizierà la propia attività
lavorativa (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi
dal 1° gennaio 2001, sono da documentare e comunque comprese
tutte le attività anche quelle non retribuite volontariato,
attività sportive, studio, ecc.)
- nel caso in cui l'acuirente
si sia trasferito all'estero per lavoro occorre che l’immobile
sia ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita
l’attività il soggetto da cui dipende ovvero,
nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano
emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato
come prima casa sul territorio italiano (la dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile deve essere resa, a pena di decadenza dalle
agevolazioni, nell’atto di acquisto)
Le agevolazioni possono essere
richieste per una sola unità immobiliare nel caso di
acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di riunirli
in un'unica abitazione, anche se acquistati contemporaneamente
e con un unico atto notarile le agevolazioni prima casa spettano
solo ad uno degli appartamenti, (al momento dell'acquisto
risultano infatti due distinte unità abitative e corrispondenti
a due unità catastali, per ottenere le agevolazioni
sull'intero acquisto è quindi conveniente procedere
alla fusione in un'unica unità e poi procedere all'acquisto).
Tutti i richiedenti devono
possedere i requisiti al momento della richiesta delle agevolazioni,
nel caso di acquisto da parte di coniugi in regime di comunione
legale, se uno dei coniugi non possiede i requisiti perchè
ad esempio è proprietario di una abitazione acquistata
prima del matrimonio, nel comune dove si trova la nuova casa
da acquistare, il beneficio fiscale spetta solo al 50% e cioè
solo per la quota del coniuge in possesso dei requisiti richiesti.
Alla registrazione
del contratto preliminare (la registrazione è obbligatoria)
si verseranno le imposte di registro in misura fissa (168,00
euro) e l'imposta di registro sugli acconti versati del 3%
se il venditore è un privato, si verserà l'aliquota
ridotta del 4% se il venditore è soggetto Iva.
E' possibile richiedere le
agevolazioni per l'acquisto della prima casa sia per immobili
gia costruiti sia per immobili in corso di costruzione o allo
stato rustico sia per immobili in ristrutturazione (a condizione
che una volta ultimati non siano da considerare 'di
lusso') e non è necessario che l'immobile acquistato
sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, è
possibile richiedere le agevolazioni per la prima casa anche
per l'acquisto di un'abitazione affittata o da affittare dopo
l'acquisto.
Le agevolazioni per la prima
casa sono estese anche alle pertinenze dell'immobile principale,
classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 limitatamente ad una sola pertinenza
per ciascuna categoria anche se non ubicate nel medesimo edificio
o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione
principale e anche se acquistate con atto separato.
DICHIARAZIONI DELL'ACQUIRENTE
L'acquirente dovrà dichiarare in atto:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge,
di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa idonea ad abitazione nel territorio del comune
dove si trova l'immobile da acquistare, (la mancanza di idoneità
condizioni di inabitabilità o sovraffollamento ecc.
devono essere dimostrata dal richiedente)
- di non essere titolare neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale, di diritti
di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà,
su altra casa di abitazione, acquistata anche dal coniuge,
usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
LA PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI
L'Ufficio delle Entrate può verificare la sussistenza
dei requisiti entro il termine di tre anni dall'acquisto.
L'acquirente decade dalle agevolazioni se le dichiarazioni
previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false, se
non ha trasferito entro 18 mesi la residenza nel comune in
cui è situato l'immobile acquistato, se vende o dona
l'abitazione nei primi 5 anni dalla data di acquisto, a
meno che non riacquisti entro un anno un altro immobile da
adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta
(ovvero l'imposta ordinaria meno l'imposta già pagata)
nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 %
dell'imposta, oltre agli interessi di mora. |