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Atto notarile o rogito

L'ultima fase della compravendita è la firma dell'atto notarile comunemente chiamato rogito, il rogito è il contratto definitivo che trasferisce la proprietà immobiliare deve avere forma scritta e viene redatto da un notaio.

L'atto notarile deve contenere:
- la provenienza del bene ovvero l’indicazione del precedente passaggio di proprietà
- l’indicazione dei vincoli e dei limiti alla alienabilità del bene (eventuali servitù attive o passive insistenti sull'immobile)
- L'identificazione corretta del bene venduto, le coerenze (le proprietà con cui confina) i dati catastali, e deve essere corredata da disegni comprendenti anche gli accessori (cantina, solaio, box, ecc.).
- le clausole contenute nel contratto preliminare, integrate se necessario da ulteriori precisazioni.

Una copia dell'atto dopo la registrazione presso il registro immobiliare verrà consegnata alle parti, l'originale sarà conservato e custodito dal notaio.

Al momento della firma dell'atto notarile viene corrisposto al notaio il suo onorario oltre al rimborso delle imposte, tasse, diritti, e altre spese conseguenti alla compravendita.

Tutte le spese del rogito sono completamente a carico della parte acquirente che ha il diritto di scegliere il notaio che goda della sua fiducia, e non ultimo, con il preventivo più conveniente.
Le imposte vengono calcolate sul valore catastale dell'immobile pur restando l'obbligo di indicare nell'atto notarile il prezzo effettivamente pagato, tuttavia dichiarare nell'atto di acquisto il prezzo pagato comporterà senz'altro un aumento dell'onorario del notaio, che è infatti rapportato al valore dell'immobile aumento mitigato soltanto dall'obbligo inserito nella legge Finanziaria 2006 che obbliga i notai a ridurre in questi casi, il proprio onorario del 20%.

Con la firma del rogito dopo aver saldato il venditore e con la consegna delle chiavi l'acquirente prende possesso dell'immobile.

Nessuna spesa e/o tassa è a carico del venditore se ha acquistato l'immobile appena venduto da almeno 5 anni

Il venditore entro 48 ore deve comunicare alla questura competente il trasferimento di proprietà . Scarica o compila online il modulo di cessione fabbricatoModulo stampabile cessione fabricato

Dopo la firma del rogito acquirente e venditore devono ricordarsi di variare la residenza e tutti i documenti ad essa legati, convertire i contratti di luce, acqua, gas, telefono comunicare il cambio della proprietà all'ufficio smaltimento rifiuti, alla propria banca o altri uffici per l'invio della corrispondenza.


Il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 ha nuovamente innalzato l'importo massimo dei pagamenti effettuati in contanti che torna a Euro 12.500,00 (la finanziaria 2008 aveva ulteriormente abbassato l'importo massimo dei pagamenti effettuati in contanti da Euro 12.500 ad Euro 5.000 l'art 49 del dlgs 21 novembre 2007 recita "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro ...")

La clausola di non trasferibilità deve essere altresì presente su ogni assegno anche quando pur essendo singolarmente di importo inferiore a 12.500 euro l'importo complessivo degli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma) è pari o superiore a 12.500 Euro.

E' stata abrogata anche la norma che imponeva dal 30 aprile 2008 in caso di girata dell'assegno bancario, postale o circolare (di importo inferiore a 12.500 euro), doveva recare, a pena di nullità della girata, oltre alla sua firma l'apposizione del codice fiscale del girante.

La violazione del divieto di utilizzo dei contanti per importi superiori a Euro 12.500 o l'emissione di assegni liberi senza la clausola di non trasferibilità per i pagamenti oltre la soglia dei 12500 euro comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell'importo pagato.


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