|
L'ultima fase della compravendita
è la firma dell'atto notarile comunemente chiamato
rogito, il rogito è il contratto definitivo che trasferisce
la proprietà immobiliare deve avere forma scritta e
viene redatto da un notaio.
L'atto notarile deve contenere:
- la provenienza del bene ovvero l’indicazione del precedente
passaggio di proprietà
- l’indicazione dei vincoli e dei limiti alla alienabilità
del bene (eventuali servitù attive o passive insistenti
sull'immobile)
- L'identificazione corretta del bene venduto, le coerenze
(le proprietà con cui confina) i dati catastali, e
deve essere corredata da disegni comprendenti anche gli accessori
(cantina, solaio, box, ecc.).
- le clausole contenute nel contratto preliminare, integrate
se necessario da ulteriori precisazioni.
Una copia dell'atto dopo la registrazione presso il registro
immobiliare verrà consegnata alle parti, l'originale
sarà conservato e custodito dal notaio.
Al momento della firma dell'atto notarile
viene corrisposto al notaio il suo onorario
oltre al rimborso delle imposte, tasse, diritti, e altre spese
conseguenti alla compravendita.
Tutte le spese del rogito sono completamente
a carico della parte acquirente che ha il diritto di scegliere
il notaio che goda della sua fiducia, e non ultimo, con il
preventivo più conveniente.
Le imposte vengono calcolate sul valore catastale dell'immobile
pur restando l'obbligo di indicare nell'atto notarile il prezzo
effettivamente pagato, tuttavia dichiarare nell'atto di acquisto
il prezzo pagato comporterà senz'altro un aumento dell'onorario
del notaio, che è infatti rapportato al
valore dell'immobile aumento mitigato soltanto dall'obbligo
inserito nella legge Finanziaria 2006 che obbliga i notai
a ridurre in questi casi, il proprio onorario
del 20%.
Con la firma del rogito dopo aver saldato
il venditore e con la consegna delle chiavi l'acquirente prende
possesso dell'immobile.
Nessuna spesa e/o tassa è a carico
del venditore se ha acquistato l'immobile appena venduto da
almeno 5 anni
Il venditore entro 48 ore deve comunicare alla questura competente
il trasferimento di proprietà . Scarica
o compila online il modulo di cessione fabbricato
Dopo la firma del rogito acquirente
e venditore devono ricordarsi di variare la residenza e tutti
i documenti ad essa legati, convertire i contratti di luce,
acqua, gas, telefono comunicare il cambio della proprietà
all'ufficio smaltimento rifiuti, alla propria banca o altri
uffici per l'invio della corrispondenza.
Il Decreto
Legge 25 giugno 2008 n. 112 ha nuovamente innalzato
l'importo massimo dei pagamenti effettuati in contanti che
torna a Euro 12.500,00 (la
finanziaria 2008 aveva ulteriormente abbassato l'importo massimo
dei pagamenti effettuati in contanti da Euro 12.500 ad Euro
5.000 l'art
49 del dlgs 21 novembre 2007 recita "E' vietato il
trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche
frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro
...")
Le nuove norme, gia in vigore,
consentono pagamenti in contanti fino all'importo massimo
di Euro 12.499,99 in quanto il divieto scatta per i pagamenti
da 12.500 Euro o superiori.
Gli assegni, circolari, bancari o postali, devono essere sempre
muniti della clausola 'non trasferibile' quando l'importo
dell'assegno e' superiore a 12.500 Euro
La clausola di non
trasferibilità deve essere altresì presente
su ogni assegno anche quando pur essendo singolarmente di
importo inferiore a 12.500 euro l'importo complessivo degli
assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità
tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione
della norma) è pari o superiore a 12.500 Euro.
E' stata abrogata anche la norma che
imponeva dal 30 aprile 2008 in caso di girata dell'assegno
bancario, postale o circolare (di importo inferiore a 12.500
euro), doveva recare, a pena di nullità della girata,
oltre alla sua firma l'apposizione del codice fiscale del
girante.
La violazione del divieto di utilizzo
dei contanti per importi superiori a Euro 12.500 o l'emissione
di assegni liberi senza la clausola di non trasferibilità
per i pagamenti oltre la soglia dei 12500 euro comporta l'erogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare
fino al 40 per cento dell'importo pagato.
|