Le norme
attualmente in vigore per le agevolazioni fiscali per l'acquisto
della prima casa si applicano a tutte le abitazioni (incluso
ville e villini), dalla categoria
catastale A1 a quella A11, sono escluse le categorie A10
(uffici e studi privati). Sono considerate abitazioni di lusso
e quindi non possono usufruire delle agevolazioni prima casa
le abitazioni comprese nella categoria A1 che presentano le
caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale del 2 agosto
1969 (vengono definite abitazioni di lusso quelle destinate
a ville signorili, con parco privato, ampie piscine ecc. ed
escluse dalle riduzioni di imposte sulla compravendita).
Decreto Ministeriale del 2 agosto
1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Ai sensi e per gli effetti
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni
ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive
modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre
1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n.
26 sono considerate abitazioni di lusso:
1. Le abitazioni realizzate
su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od
approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni
qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".
2. Le abitazioni realizzate
su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od
approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia
di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti
non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche
se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
3. Le abitazioni facenti parte
di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e
siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata
risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie
asservita ai fabbricati.
4. Le abitazioni unifamiliari
dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da
tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore
a 650 mq.
5. Le case composte di uno
o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie
utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi,
le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie
di oltre sei volte l'area coperta.
6. Le singole unità immobiliari
aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi
i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale
e posto macchine).
7. Le abitazioni facenti parte
di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree
comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo
del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e
mezzo il costo della sola costruzione.
8. Le case e le singole unità
immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle
della tabella allegata al presente decreto.
9. Le norme di cui al presente
decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
10. Alle abitazioni costruite
in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore
a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano
le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre
1961.
11. I comuni debbono precisare
nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto
la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni
oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia,
nonché i principali dati inerenti al progetto approvato. |