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Certificazione degli impianti

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici reintrodotte dall'art 35 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112

Con il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (art. 35)
e' stata eliminata, dopo soli tre mesi, la criticata e poco chiara disposizione contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, del precedente Governo Prodi e del Ministro Visco la quale prevedeva l'obbligo di allegare agli atti notarili le dichiarazioni di conformità degli impianti o le dichiarazioni di rispondenza rese da professionisti abilitati.
Sebbene non sia piu' necessario allegare queste dichiarazioni, in caso di venduta di un fabbricato con impianti 'non a norma', per evitare qualsiasi contestazione da parte dell'acquirente è sempre consigliabile precisarlo nella proposta di acquisto, successivamente nel compromesso ed eventualmente anche nel rogito notarile, in questo modo l'acquirente dichiara di conoscere e di essere consapevole delle caratteristiche dell'immobile che sta acquistando.
Rimane ancora valida, in attesa di una riforma complessiva del settore (prevista entro il 31 marzo 2009), la norma che impone l'obbligo di consegnare una copia della dichiarazione di conformità alle aziende erogatrici per nuovi allacciamenti e nuove forniture di gas, energia elettrica e acqua (le dichiarazioni di conformita' o di rispondenza devono essere presentate entro 30 giorni dall'allacciamento, pena la sospensione della fornitura).

Rimane altresi in vigore la norma che impone di consegnare copia della dichiarazione di conformità (insieme al certificato di collaudo degli impianti, quando è previsto) al Comune al fine di ottenere il rilascio del certificato di agibilità.

 

Certificazione degli impianti prima del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112

Le norme e le sanzioni introdotte dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico che imponeva a partire dal 27 marzo 2008 l'obbligo di certificare gli impianti degli immobili in vendita con multe severe da 1000 fino a 10.000 euro per gli impianti domestici irregolari (Gu 12-3-2008)

Le nuove regole in vigore dal 27 Marzo 2008 sulla conformità degli impianti, da garantire anche negli atti di compravendita.

Dal 27 marzo 2008 scatta l'obbligo di certificare gli impianti degli immobili in vendita o ceduti in affitto, le nuove norme sulla sicurezza degli impianti domestici ne prevedono l'obbligo per tutti gli impianti di nuova costruzione, e per tutti gli impianti gia esistenti oggetto di trasformazione o di ampliamento.

Il legislatore ha disposto che tutti gli atti di trasferimento di edifici devono riportare la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza, e contenere in allegato (salvo patto contrario) le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori, oppure le dichiarazioni di rispondenza rese da professionisti abilitati per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto . La violazione di queste norme è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

In caso di vendita e per gli edifici di nuova costruzione, sicuramente dotati di impianti a norma, il venditore non avrà problemi a garantirne la conformità, il proprietario consegnarà al notaio (che allegherà all'atto notarile) tutta la documentazione sulla conformita' degli impianti, documentazione redatta dall'impresa che ha realizzato gli impianti, compreso i libretti di uso e manutenzione obbligatorio nel caso di impianti di riscaldamento autonomo (l'impresa esecutrice dell’impianto o l’impresa di costruzione è tenuta alla conservazione del documento di conformità e del progetto dell’impianto realizzato fino alla sua scadenza legale, è possibile chiedere a loro una copia in caso l'avessimo smarrita) se gli impianti ne sono sprovvisti e per gli impianti installati o modificati prima del 27 marzo 2008 si dovra chiedere la 'Dichiarazione di Rispondenza' che sostituisce quella di conformità per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e sempre che le parti non si accordino per escluderla, questa dichiarazione va richiesta ad un professionista o ad un installatore abilitato iscritto all'albo e con almeno 5 anni di esperienza (sperando di trovare un professionista disposto a certificare un impianto realizzato da qualcun altro).

Non essendo previsto un periodo transitorio si presenta subito un problema nel caso di vendita di immobili fatiscenti con impianti ovviamente non conformi alle norme oggi vigenti.
In difetto di certificazione le parti si possono accordare fra loro sulla perfetta conoscenza dello stato di fatto degli impianti e il notaio procedere in deroga alle nuove norme ed eseguire il passaggio di proprietà anche in assenza delle dichiarazioni di legge.

In attesa di un'interpretazione ufficiale delle nuove norme, si può ipotizzare che il venditore possa dichiarare nell'atto notarile la non conformità degli impianti alle norme vigenti, ciò è pienamente legittimo essendo stati eseguiti prima della loro introduzione, e nel caso l'acquirente decidesse comunque di acquistare l'immobile, nello stato in cui si trova dovrà dichiarare nell'atto di rinunciare all'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore (che in base alla lettera della legge sembrerebbe sempre tenuto alla garanzia).
In qualsiasi caso dovrà comunque emergere nell’atto di trasferimento della proprietà la volontà delle parti di mantenere la garanzia di conformità degli impianti di limitarla o escluderla completamente in base a deroga espressa.

Rimane l'obbligo gia previsto dalla precedente normativa ogni volta che si chiede l'apertura di una nuova utenza o fornitura esibire il certificato di conformità dell'impianto. Il nuovo regolamento si applica a tutti gli impianti installati negli edifici: elettrici e elettronici, radiotelevisivi, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti antincendio.

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Decreto 25 giugno 2008 n. 112
Il testo del nuovo Decreto Legge.
 
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Il testo del decreto del Ministero dello sviluppo economino.
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