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Certificazione
degli impianti
Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici reintrodotte dall'art 35
del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 |
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Con il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (art.
35)
e' stata eliminata, dopo soli tre mesi, la criticata e poco chiara
disposizione contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, del precedente Governo Prodi
e del Ministro Visco la quale prevedeva l'obbligo di allegare agli
atti notarili le dichiarazioni di conformità degli impianti
o le dichiarazioni di rispondenza rese da professionisti abilitati.
Sebbene non sia piu' necessario allegare queste dichiarazioni, in
caso di venduta di un fabbricato con impianti 'non a norma', per
evitare qualsiasi contestazione da parte dell'acquirente è
sempre consigliabile precisarlo nella proposta di acquisto, successivamente
nel compromesso ed eventualmente anche nel rogito notarile, in questo
modo l'acquirente dichiara di conoscere e di essere consapevole
delle caratteristiche dell'immobile che sta acquistando.
Rimane ancora valida, in attesa di una riforma complessiva del settore
(prevista entro il 31 marzo 2009), la norma che impone l'obbligo
di consegnare una copia della dichiarazione di conformità
alle aziende erogatrici per nuovi allacciamenti e nuove forniture
di gas, energia elettrica e acqua (le dichiarazioni di conformita'
o di rispondenza devono essere presentate entro 30 giorni dall'allacciamento,
pena la sospensione della fornitura).
Rimane altresi in vigore la norma che impone di
consegnare copia della dichiarazione di conformità (insieme
al certificato di collaudo degli impianti, quando è previsto)
al Comune al fine di ottenere il rilascio del certificato di agibilità.
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Certificazione degli impianti prima del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112
Le norme e le sanzioni introdotte dal decreto
del Ministero dello Sviluppo economico che imponeva a partire
dal 27 marzo 2008 l'obbligo di certificare gli impianti degli immobili
in vendita con multe severe da 1000 fino a 10.000 euro per gli impianti
domestici irregolari (Gu 12-3-2008) |
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Le
nuove regole in vigore dal 27 Marzo 2008 sulla conformità
degli impianti, da garantire anche negli atti di compravendita.
Dal 27 marzo 2008 scatta l'obbligo
di certificare gli impianti degli immobili in vendita o ceduti in
affitto, le nuove norme sulla sicurezza degli impianti domestici
ne prevedono l'obbligo per tutti gli impianti di nuova costruzione,
e per tutti gli impianti gia esistenti oggetto di trasformazione
o di ampliamento.
Il legislatore ha disposto che
tutti gli atti di trasferimento di edifici devono riportare la garanzia
del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente
normativa in materia di sicurezza, e contenere in allegato (salvo
patto contrario) le dichiarazioni di conformità rilasciate
dagli installatori, oppure le dichiarazioni di rispondenza rese
da professionisti abilitati per gli impianti realizzati prima dell’entrata
in vigore del decreto . La violazione di queste norme è punita
con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
In caso di vendita e per gli edifici
di nuova costruzione, sicuramente dotati di impianti a norma, il
venditore non avrà problemi a garantirne la conformità,
il proprietario consegnarà al notaio (che allegherà
all'atto notarile) tutta la documentazione sulla conformita' degli
impianti, documentazione redatta dall'impresa che ha realizzato
gli impianti, compreso i libretti di uso e manutenzione obbligatorio
nel caso di impianti di riscaldamento autonomo (l'impresa esecutrice
dell’impianto o l’impresa di costruzione è tenuta
alla conservazione del documento di conformità e del progetto
dell’impianto realizzato fino alla sua scadenza legale, è
possibile chiedere a loro una copia in caso l'avessimo smarrita)
se gli impianti ne sono sprovvisti e per gli impianti installati
o modificati prima del 27 marzo 2008 si dovra chiedere la 'Dichiarazione
di Rispondenza' che sostituisce quella di conformità per
gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto
e sempre che le parti non si accordino per escluderla, questa dichiarazione
va richiesta ad un professionista o ad un installatore abilitato
iscritto all'albo e con almeno 5 anni di esperienza (sperando di
trovare un professionista disposto a certificare un impianto realizzato
da qualcun altro).
Non essendo previsto un periodo
transitorio si presenta subito un problema nel caso di vendita di
immobili fatiscenti con impianti ovviamente non conformi alle norme
oggi vigenti.
In difetto di certificazione le parti si possono accordare fra loro
sulla perfetta conoscenza dello stato di fatto degli impianti e
il notaio procedere in deroga alle nuove norme ed eseguire il passaggio
di proprietà anche in assenza delle dichiarazioni di legge.
In attesa di un'interpretazione
ufficiale delle nuove norme, si può ipotizzare che il venditore
possa dichiarare nell'atto notarile la non conformità degli
impianti alle norme vigenti, ciò è pienamente legittimo
essendo stati eseguiti prima della loro introduzione, e nel caso
l'acquirente decidesse comunque di acquistare l'immobile, nello
stato in cui si trova dovrà dichiarare nell'atto di rinunciare
all'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore
(che in base alla lettera della legge sembrerebbe sempre tenuto
alla garanzia).
In qualsiasi caso dovrà comunque emergere nell’atto
di trasferimento della proprietà la volontà delle
parti di mantenere la garanzia di conformità degli impianti
di limitarla o escluderla completamente in base a deroga espressa.
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Rimane l'obbligo
gia previsto dalla precedente normativa ogni volta che si chiede
l'apertura di una nuova utenza o fornitura esibire il certificato
di conformità dell'impianto. Il nuovo regolamento si applica
a tutti gli impianti installati negli edifici: elettrici e elettronici,
radiotelevisivi, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento
e refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti per la distribuzione
e l'utilizzazione di gas, ascensori, montacarichi, scale mobili,
impianti antincendio. |
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