Le
nuove regole in vigore dal 27 Marzo 2008 sulla conformità
degli impianti, da garantire anche negli atti di compravendita.
Dal 27 marzo 2008 scatta l'obbligo
di certificare gli impianti degli immobili in vendita o ceduti in
affitto, le nuove norme sulla sicurezza degli impianti domestici
ne prevedono l'obbligo per tutti gli impianti di nuova costruzione,
e per tutti gli impianti gia esistenti oggetto di trasformazione
o di ampliamento.
Il legislatore ha disposto che
tutti gli atti di trasferimento di edifici devono riportare la garanzia
del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente
normativa in materia di sicurezza, e contenere in allegato (salvo
patto contrario) le dichiarazioni di conformità rilasciate
dagli installatori, oppure le dichiarazioni di rispondenza rese
da professionisti abilitati per gli impianti realizzati prima dell’entrata
in vigore del decreto . La violazione di queste norme è punita
con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
In caso di vendita e per gli edifici
di nuova costruzione, sicuramente dotati di impianti a norma, il
venditore non avrà problemi a garantirne la conformità,
il proprietario consegnarà al notaio (che allegherà
all'atto notarile) tutta la documentazione sulla conformita' degli
impianti, documentazione redatta dall'impresa che ha realizzato
gli impianti, compreso i libretti di uso e manutenzione obbligatorio
nel caso di impianti di riscaldamento autonomo (l'impresa esecutrice
dell’impianto o l’impresa di costruzione è tenuta
alla conservazione del documento di conformità e del progetto
dell’impianto realizzato fino alla sua scadenza legale, è
possibile chiedere a loro una copia in caso l'avessimo smarrita)
se gli impianti ne sono sprovvisti e per gli impianti installati
o modificati prima del 27 marzo 2008 si dovra chiedere la 'Dichiarazione
di Rispondenza' che sostituisce quella di conformità per
gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto
e sempre che le parti non si accordino per escluderla, questa dichiarazione
va richiesta ad un professionista o ad un installatore abilitato
iscritto all'albo e con almeno 5 anni di esperienza (sperando di
trovare un professionista disposto a certificare un impianto realizzato
da qualcun altro).
Non essendo previsto un periodo
transitorio si presenta subito un problema nel caso di vendita di
immobili fatiscenti con impianti ovviamente non conformi alle norme
oggi vigenti.
In difetto di certificazione le parti si possono accordare fra loro
sulla perfetta conoscenza dello stato di fatto degli impianti e
il notaio procedere in deroga alle nuove norme ed eseguire il passaggio
di proprietà anche in assenza delle dichiarazioni di legge.
In attesa di un'interpretazione
ufficiale delle nuove norme, si può ipotizzare che il venditore
possa dichiarare nell'atto notarile la non conformità degli
impianti alle norme vigenti, ciò è pienamente legittimo
essendo stati eseguiti prima della loro introduzione, e nel caso
l'acquirente decidesse comunque di acquistare l'immobile, nello
stato in cui si trova dovrà dichiarare nell'atto di rinunciare
all'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore
(che in base alla lettera della legge sembrerebbe sempre tenuto
alla garanzia).
In qualsiasi caso dovrà comunque emergere nell’atto
di trasferimento della proprietà la volontà delle
parti di mantenere la garanzia di conformità degli impianti
di limitarla o escluderla completamente in base a deroga espressa.
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