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Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Dal 1” gennaio 1999 ai soggetti che acquistano un immobile come prima casa non appartenente alla categorie di lusso, entro un anno dall’alienazione della precedente abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa (alienazione anche a titolo gratuito con la donazione), è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta (di registro o IVA) corrisposta al precedente acquisto agevolato.

Il credito spetta in misura pari all'imposta pagata sul primo acquisto e non può comunque eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta sul nuovo acquisto.
Pertanto se il credito di imposta dovesse essere superiore all'importo dell'imposta di registro o dell'IVA da pagare per l'acquisto della nuova abitazione, la parte di credito eccedente non darà luogo a rimborso e quindi andrà perduta, se l'imposta sul nuovo acquisto è superiore al credito di imposta, si paga solo la differenza tra la nuova imposta e il credito di imposta.

Per avere diritto al credito di imposta non è rilevante la decorrenza del quinquennio dalla data del precedente acquisto agevolato, l'acquirente, anche in caso di cessione prima di cinque anni dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, se riacquista entro un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale può beneficiare del credito d’imposta e godere delle aliquote agevolate per il riacquisto della nuova abitazione come prima casa, non decade dalle agevolazioni precedentemente godute e non sono applicate le sanzioni previste per la vendita prima dei cinque anni.

E' possibile usufruire del credito d’imposta anche se il nuovo acquisto è soggetto ad una imposta diversa dal precedente acquisto (indifferentemente lva o imposta di registro).

Sono inoltre necessarie le seguenti condizioni:
- l'acquisto deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito) della precedente abitazione

- deve riguardare un’abitazione non di lusso

- la cessione della precedente casa agevolata, a titolo gratuito (donazione dal genitore al figlio) o oneroso, deve essere stata effettuata dopo l'1/1/1998

- l’acquisto a titolo oneroso dell’abitazione alienata deve essere avvenuto usufruendo delle agevolazioni prima casa vigenti all’epoca di tale acquisto.

- l’acquirente deve essere in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni prima casa.

- nel caso di cessione entro cinque anni di un immobile acquistato con le agevolazioni 'prima casa', l’acquirente deve personalmente utilizzare il nuovo immobile quale abitazione principale, non potendolo concedere in uso a terzi o cederlo in locazione.


Non genera un credito di imposta

- la vendita di un immobile di tipologia non abitativa

- la vendita di un immobile abitativo il cui acquisto non abbia goduto delle agevolazioni prima casa.

- la vendita di una casa acquistata anteriormente all’introduzione delle agevolazioni “prima casa”.

- la vendita di una casa ricevuta in donazione

- la vendita di una casa ricevuta in successione, a meno che non abbia ereditato anche l’eventuale credito d’imposta maturato dal de cuius e da questi non inutilizzato e a condizione che ne sia fatta menzione nella dichiarazione di successione.


Utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato (entro 10 anni dalla sua origine e trasferito in caso di morte del titolare agli eredi) con le seguenti modalità alternative:

- in diminuzione dell'imposta di registro o dell'IVA dovuta sull’acquisto della nuova abitazione.

- in detrazione dall’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali o dell’imposta sulle donazioni dovute in relazione ad un atto o ad una denuncia presentata successivamente alla nascita del credito.

- in detrazione all'lrpef dovuta sulla base della prima dichiarazione da presentare dopo l’acquisto della nuova abitazione.

- in compensazione del debito relativo ad altri tributi, ritenute od altri contributi previdenziali.

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Pagina aggiornata 28 Gennaio, 2008 14:10