| Credito di imposta
per il riacquisto della prima casa
Dal 1” gennaio 1999 ai
soggetti che acquistano un immobile come prima casa non appartenente
alla categorie
di lusso, entro un anno dall’alienazione della precedente
abitazione acquistata con le agevolazioni
prima casa (alienazione anche a titolo gratuito con la
donazione), è attribuito un credito d’imposta
fino a concorrenza dell’imposta (di registro o IVA)
corrisposta al precedente acquisto agevolato.
Il credito spetta in misura
pari all'imposta pagata sul primo acquisto e non può
comunque eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta sul nuovo
acquisto.
Pertanto se il credito di imposta dovesse essere superiore
all'importo dell'imposta di registro o dell'IVA da pagare
per l'acquisto della nuova abitazione, la parte di credito
eccedente non darà luogo a rimborso e quindi andrà
perduta, se l'imposta sul nuovo acquisto è superiore
al credito di imposta, si paga solo la differenza tra la nuova
imposta e il credito di imposta.
Per avere diritto al credito
di imposta non è rilevante la decorrenza del quinquennio
dalla data del precedente acquisto agevolato, l'acquirente,
anche in caso di cessione prima di cinque anni dell’immobile
acquistato con i benefici prima casa, se riacquista entro
un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione
principale può beneficiare del credito d’imposta
e godere delle aliquote agevolate per il riacquisto della
nuova abitazione come prima casa, non decade dalle agevolazioni
precedentemente godute e non sono applicate le sanzioni previste
per la vendita prima dei cinque anni.
E' possibile usufruire del
credito d’imposta anche se il nuovo acquisto è
soggetto ad una imposta diversa dal precedente acquisto (indifferentemente
lva o imposta di registro).
Sono inoltre necessarie le
seguenti condizioni:
- l'acquisto deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione
(sia a titolo oneroso che a titolo gratuito) della precedente
abitazione
- deve riguardare un’abitazione
non di lusso
- la cessione della precedente
casa agevolata, a titolo gratuito (donazione dal genitore
al figlio) o oneroso, deve essere stata effettuata dopo l'1/1/1998
- l’acquisto a titolo oneroso dell’abitazione
alienata deve essere avvenuto usufruendo delle agevolazioni
prima casa vigenti all’epoca di tale acquisto.
- l’acquirente deve essere
in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle
agevolazioni prima casa.
- nel caso di cessione entro
cinque anni di un immobile acquistato con le agevolazioni
'prima casa', l’acquirente deve personalmente utilizzare
il nuovo immobile quale abitazione principale, non potendolo
concedere in uso a terzi o cederlo in locazione.
Non
genera un credito di imposta
- la vendita di un immobile di tipologia non
abitativa
- la vendita di un immobile
abitativo il cui acquisto non abbia goduto delle agevolazioni
prima casa.
- la vendita di una casa acquistata
anteriormente all’introduzione delle agevolazioni “prima
casa”.
- la vendita di una casa ricevuta in donazione
- la vendita di una casa ricevuta
in successione, a meno che non abbia ereditato anche l’eventuale
credito d’imposta maturato dal de cuius e da questi
non inutilizzato e a condizione che ne sia fatta menzione
nella dichiarazione di successione.
Utilizzo
del credito di imposta
Il credito d’imposta
può essere utilizzato (entro 10 anni dalla sua origine
e trasferito in caso di morte del titolare agli eredi) con
le seguenti modalità alternative:
- in diminuzione dell'imposta
di registro o dell'IVA
dovuta sull’acquisto della nuova abitazione.
- in detrazione dall’imposta
di registro, delle imposte ipotecarie e catastali o dell’imposta
sulle donazioni dovute in relazione ad un atto o ad una denuncia
presentata successivamente alla nascita del credito.
- in detrazione all'lrpef dovuta
sulla base della prima dichiarazione da presentare dopo l’acquisto
della nuova abitazione.
- in compensazione del debito
relativo ad altri tributi, ritenute od altri contributi previdenziali. |