La vendita di abitazioni e relative pertinenze
autorimesse, cantine, giardino, porticato ecc.) è
sempre soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
con una sola eccezione:
Si applica ancora l'Iva solo se a vendere è l'impresa
costruttrice o l'impresa che (direttamente con mezzi propri,
o anche tramite altre imprese) ha eseguito interventi di
restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica, purché si tratti di fabbricati venduti
entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori
(il termine è stato ridotto da cinque anni a quattro
anni dalla legge di conversione del decreto Bersani-Visco),
o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine
i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore
a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata (come previsto dalla legge finanziaria 2007).
Se invece a vendere è un'impresa diversa da quella
che ha costruito o ristrutturato il fabbricato, oppure sono
passati più di quattro anni dalla fine dei lavori,
la vendita è esente da Iva e pertanto si applicano
le imposte di registro, ipotecarie e catastali, come quando
a vendere è un privato.
Le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa,
non sono state modificate dalla riforma.
Per quanto riguarda le pertinenze (autorimesse, cantine,
giardino, porticato ecc.), per applicare la disciplina relativa
alle abitazioni è necessario precisare nell'atto
di acquisto l'intenzione di costituire il vincolo pertinenziale
con l'abitazione (acquistata contestualmente con l'abitazione
oppure già di proprietà dell'acquirente).
In caso contrario, si applica la disciplina fiscale relativa
agli immobili strumentali.