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IVA imposte ipotecarie e catastali
Acquisto dal costruttore

L'acquisto della casa dal costruttore è soggetto al pagamento dell'IVA.

Chi compra la casa dal costruttore o dall'impresa che ha completamente ristrutturato l'immobile (entro 4 anni dalla fine dei lavori) deve pagare l'iva calcolata sul prezzo di acquisto:

- 4% per la prima casa
- 10% per la seconda casa
- 20% per le case di lusso

a cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (504 Euro).
Il prezzo dichiarato nell'atto notarile non può più essere il solo valore catastale (di solito molto più basso) ma deve corrispondere al valore di mercato della casa, è stata infatti abrogata dal 3 luglio 2006 la regola che impediva al fisco la contestazione del prezzo dichiarato nell'atto quando superiore al valore catastale dell'immobile. Dichiarando un valore inferiore è possibile che il fisco proceda al ricalcolo del valore di mercato dell'immobile, calcolato in base al prezzo medio degli immobili nella stessa zona e con le stesse caratteristiche, applicando l'Iva sul valore di mercato ricavato, inoltre presumendo che la differenza sia stata pagata 'in nero', comminare le relative sanzioni.

Il prezzo di acquisto non può essere inferiore all'importo del mutuo

Insieme all'eliminazione della valutazione catastale dell'immobile, la legge Bersani-Visco ha introdotto un'altra regola destinata a contrastare l'evasione fiscale sugli acquisti immobiliari. Partendo dal presupposto che il valore di mercato dell'immobile acquistato sia almeno pari all'importo del mutuo contestualmente stipulato dall'acquirente (art. 35, comma 23-bis, della legge 248/2006) quando all'atto di compravendita è abbinato un mutuo (come avviene nella maggior parte delle compravendite), il fisco può tassare la compravendita su un valore pari all'importo del mutuo, a meno che il contribuente possa dimostrare che il valore di mercato dell'immobile corrisponde al prezzo indicato nell'atto di compravendita.
La presunzione di corrispondenza tra importo del mutuo e prezzo della compravendita è dettata espressamente per gli atti soggetti a IVA, riguarda quindi le vendite effettuate dalle imprese, e in primo luogo le vendite effettuate dalle imprese di costruzione.
Lapplicazione di questa regola può avere conseguenze disastrose per l'impresa venditrice, se si dichiara un valore inferiore al finanziamento, in caso di accertatamento, se viene calcolato un valore di mercato pari al mutuo, il fisco potrà applicare proporzionalmente lo stesso valore di mercato anche a tutti gli altri appartamenti dello stesso edificio, e calcolare di conseguenza l'IVA e le imposte sul reddito sul valore accertato, con le relative sanzioni. L'accertamento, dunque, non si limita a una sola compravendita, ma coinvolge tutti gli atti dello stesso complesso immobiliare e probabilmente l'attività di verifica si estenderà all'intera attività dell'impresa.
Tutto parte dal presupposto che solitamente chi compra un'immobile ottiene dalla banca un finanziamento di importo inferiore o uguale al prezzo di acquisto, e comunque non superiore.
Tuttavia è molto frequente che le banche con adeguate garanzie concedano un mutuo che copra interamente il prezzo di acquisto e le spese accessorie (le imposte, onorario del notaio eventuale provvigione dell'agenzia immobiliare) superando così l'importo del prezzo dichiarato, senza alcuna evasione fiscale, con un'operazione da considerare legittima.
Ritrovandosi in una simile situazione e in previsione di un accertamento da parte del fisco è molto opportuno che dal contratto di mutuo risulti tutto questo espressamente, con molta trasparenza, specificando che il mutuo è concesso per l'acquisto dell'immobile e per le spese accessorie. Anche l'amministrazione finanziaria si sta orientando nel senso di ammettere una differenza tra l'importo del mutuo e il prezzo quando questa non è superiore alle spese accessorie debitamente documentate.

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