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IVA le nuove regole
sulla locazione e l'affitto di fabricati e sul leasing

Nuove regole per l'Iva sulla locazione e l'affitto di fabbricati e sul leasing

Il decreto Bersani-Visco è intervenuta pesantemente nel settore immobiliare introducendo sostanziali modifiche anche alla locazione e affitto di fabbricati e sul leasing, queste le novità che riguardano IVA e l'imposta di registro da pagare .
Premesso che fino ad oggi, anche per la locazione e l'affitto, l'Iva e l'imposta di registro erano tra di loro altemative.

Locatore
Impresa

Locazione soggetta a Iva, perché l'immobile era di proprietà di un'impresa

Imposta di registro NON DOVUTA

Privato

Locazione soggetta a imposta di registro, immobile di proprietà di un privato

IVA NON DOVUTA

Con la nuova disciplina introdotta dal decreto Bersani-Visco da oggi a meno che sia prevista espressamente un'esenzione, l'imposta di registro deve essere pagata anche quando la locazione è soggetta a iva, quindi in alcune ipotesi al canone di locazione si applicano due imposte proporzionali, calcolate cioè in percentuale sull'importo del canone: l' IVA e l'imposta di registro.
In particolare, la locazione di abitazioni è sempre soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del 2%, sia quando il locatore è un privato (fuori campo I.V.A.), sia quando il locatore è un'impresa o comunque un soggetto IVA (IVA esente). Sono altresi soggette a IVA, come previsto previsto dalla legge finanziaria 2007, le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno eseguito interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che il contratto abbia durata di almeno quattro anni.

La locazione di fabbricati strumentali è soggetta a IVA 20 % e all'imposta di registro con l'aliquota dell' 1 % se ii locatore è un'impresa o un soggetto IVA e il conduttore è un privato o un soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in misura non superiore al 25%, oppure quando il conduttore è un soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in misura superiore al 25 %, ma il locatore esercita l'opzione per l'applicazione dell' IVA.
La locazione è invece esente da IVA, e si applica la sola imposta di registro con l'aliquota dell' 1 % se il locatore è un'impresa che non esercita l'opzione per l'applicazione dell' IVA, e il conduttore è un soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in misura superiore al 25 %.
La locazione è infine fuori campo IVA, e si applica la sola imposta di registro con l'aliquota del 2 %, se il locatore è un privato. Per quanto riguarda il diritto del conduttore alla detrazione sugli acquisti in misura superiore al 25 %, deve risultare dal contratto in base a una dichiarazione espressa del conduttore. L'Agenzia delle entrate ha precisato che per determinare la percentuale di detrazione si deve provvisoriamente fare riferimento al periodo d'imposta precedente, e quando non è possibile (per esempio perché l'attività dell'impresa è iniziata nell'anno di stipula del contratto) occorre fare riferimento a una percentuale calcolata in via presuntiva, e il conduttore dovrà comunicare al locatore l'eventuale variazione al termine del periodo d'imposta.
Per quanto riguarda l'opzione del locatore per l'applicazione dell' IVA, ricordiamo che può essere esercitata soltanto se il conduttore è un soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in misura superiore al 25 %, mentre in caso contrario, così come nel caso in cui il conduttore sia un privato, l'applicazione dell'Iva è obbligatoria.

Tabella riassuntiva Locazione di abitazioni e relative pertinenze (autorimesse, cantine, giardino porticato ecc.)

Locatore Conduttore IVA Imposta di registro
Impresa o altro soggetto IVA Chiunque Esente 2 %
Privato Chiunque Fuori campo 2 %

 

Tabella riassuntiva locazione di fabricati strumentali (uffici, negozi, capannoni ecc.)

Locatore Conduttore IVA Imposta di registro
Impresa o altro soggetto IVA Privato o soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in m isura NON superiore al 25 % 20 % 1 %
Impresa o altro soggetto IVA che esercita l'OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in m isura superiore al 25 % 20 % 1 %
Impresa o altro soggetto IVA SENZA OPZIONE per l'applicazione dell'IVA soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in m isura superiore al 25 % esente 1 %
Privato Chiunque Fuori campo 2 %

Le stesse regole previste per la locazione e l'affitto dei fabbricati sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria (leasing immobiliare), che in precedenza era soggetto ad I.V.A. e non all'imposta di registro.

Per gli acquisti da parte della società di leasing ed al riscatto da parte dell’utilizzatore è altresì prevista (solo se il fabbricato è un immobile strumentale e solo per acquisti e riscatti effettuati dopo il 30 settembre 2006) la riduzione dal 4 % al 2 % dell’imposta complessiva proporzionale dovuta ai fini ipotecari e catastali (l’imposta di registro è invece dovuta come per le vendite in misura fissa pari a 168 euro).

Sono soggette all'imposta di registro, oltre che all' IVA, i canoni del leasing e gli importi da pagare in caso di riscatto. Nell'ultima versione della riforma è stato però previsto che in caso di riscatto degli immobili strumentali concessi in leasing l'imposta proporzionale di registro pagata sul contratto di leasing può essere detratta da quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria a catastale.
Per tutti i contratti di locazione, affitto o leasing in corso al 4 luglio 2006 è previsto un periodo transitorio entro il quale si dovrà procedere alla registrazione dei contratti e al pagamento dell'imposta di registro. Le modalità e i termini per questo adempimento e per il pagamento sono state fissate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2006.
Ricordiamo infine che per evitare operazioni elusive le imposte previste per la locazione di fabbricati si applicano anche ai contratti di affitto di azienda comprendente fabbricati, quando si verificano contemporaneamente due condizioni:
1 ) il valore dei fabbricati è superiore al 50% del valore dell'azienda;
2 ) l'applicazione dell'IVA o dell'imposta di registro secondo le regole dettate per l'affitto di azienda comporta un risparmio rispetto alle imposte previste per la locazione di fabbricati.

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