|
IVA
le nuove regole
sulla locazione e l'affitto di fabricati e sul leasing |
|
Nuove regole
per l'Iva sulla locazione e l'affitto di fabbricati e sul
leasing
Il decreto Bersani-Visco è
intervenuta pesantemente nel settore immobiliare introducendo
sostanziali modifiche anche alla locazione e affitto di fabbricati
e sul leasing, queste le novità che riguardano IVA
e l'imposta di registro da pagare .
Premesso che fino ad oggi, anche per la locazione e l'affitto,
l'Iva e l'imposta di registro erano tra di loro altemative. |
| Locatore |
| Impresa |
Locazione
soggetta a Iva, perché l'immobile era di proprietà
di un'impresa
Imposta di registro NON DOVUTA |
| Privato |
Locazione
soggetta a imposta di registro, immobile di proprietà
di un privato
IVA NON DOVUTA |
Con la nuova disciplina introdotta dal decreto
Bersani-Visco da oggi a meno che sia prevista espressamente
un'esenzione, l'imposta di registro deve essere pagata anche
quando la locazione è soggetta a iva, quindi in alcune
ipotesi al canone di locazione si applicano due imposte
proporzionali, calcolate cioè in percentuale sull'importo
del canone: l' IVA e l'imposta di registro.
In particolare, la locazione di abitazioni è sempre
soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del 2%,
sia quando il locatore è un privato (fuori campo
I.V.A.), sia quando il locatore è un'impresa o comunque
un soggetto IVA (IVA esente). Sono altresi soggette a IVA,
come previsto previsto dalla legge finanziaria 2007, le
locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione
di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese
che li hanno costruiti o che hanno eseguito interventi di
restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica, entro quattro anni dalla data di ultimazione
dei lavori a condizione che il contratto abbia durata di
almeno quattro anni.
La locazione di fabbricati strumentali è
soggetta a IVA 20 % e all'imposta di registro con l'aliquota
dell' 1 % se ii locatore è un'impresa o un soggetto
IVA e il conduttore è un privato o un soggetto IVA
che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in misura
non superiore al 25%, oppure quando il conduttore è
un soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti
in misura superiore al 25 %, ma il locatore esercita l'opzione
per l'applicazione dell' IVA.
La locazione è invece esente da IVA, e si applica
la sola imposta di registro con l'aliquota dell' 1 % se
il locatore è un'impresa che non esercita l'opzione
per l'applicazione dell' IVA, e il conduttore è un
soggetto IVA che ha diritto alla detrazione sugli acquisti
in misura superiore al 25 %.
La locazione è infine fuori campo IVA, e si applica
la sola imposta di registro con l'aliquota del 2 %, se il
locatore è un privato. Per quanto riguarda il diritto
del conduttore alla detrazione sugli acquisti in misura
superiore al 25 %, deve risultare dal contratto in base
a una dichiarazione espressa del conduttore. L'Agenzia delle
entrate ha precisato che per determinare la percentuale
di detrazione si deve provvisoriamente fare riferimento
al periodo d'imposta precedente, e quando non è possibile
(per esempio perché l'attività dell'impresa
è iniziata nell'anno di stipula del contratto) occorre
fare riferimento a una percentuale calcolata in via presuntiva,
e il conduttore dovrà comunicare al locatore l'eventuale
variazione al termine del periodo d'imposta.
Per quanto riguarda l'opzione del locatore per l'applicazione
dell' IVA, ricordiamo che può essere esercitata soltanto
se il conduttore è un soggetto IVA che ha diritto
alla detrazione sugli acquisti in misura superiore al 25
%, mentre in caso contrario, così come nel caso in
cui il conduttore sia un privato, l'applicazione dell'Iva
è obbligatoria.
Tabella riassuntiva Locazione di
abitazioni e relative pertinenze (autorimesse,
cantine, giardino porticato ecc.)
|
| Locatore |
Conduttore |
IVA |
Imposta
di registro |
| Impresa o altro soggetto IVA |
Chiunque |
Esente |
2 % |
| Privato |
Chiunque |
Fuori campo |
2 % |
Tabella riassuntiva locazione di fabricati
strumentali (uffici, negozi, capannoni ecc.) |
| Locatore |
Conduttore |
IVA |
Imposta di registro |
| Impresa o altro soggetto IVA |
Privato o soggetto IVA che
ha diritto alla detrazione sugli acquisti in m isura NON superiore
al 25 % |
20 % |
1 % |
| Impresa o altro soggetto IVA
che esercita l'OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA |
soggetto IVA che ha diritto
alla detrazione sugli acquisti in m isura superiore al 25 % |
20 % |
1 % |
| Impresa o altro soggetto IVA
SENZA OPZIONE per l'applicazione dell'IVA |
soggetto IVA che ha diritto
alla detrazione sugli acquisti in m isura superiore al 25 % |
esente |
1 % |
| Privato |
Chiunque |
Fuori campo |
2 % |
|
Le stesse regole
previste per la locazione e l'affitto dei fabbricati sono
estese anche alle operazioni di locazione finanziaria
(leasing immobiliare), che in precedenza era soggetto ad I.V.A.
e non all'imposta di registro.
Per gli acquisti da parte della
società di leasing ed al riscatto da parte dell’utilizzatore
è altresì prevista (solo se il fabbricato è
un immobile strumentale e solo per acquisti e riscatti effettuati
dopo il 30 settembre 2006) la riduzione dal 4 % al 2 % dell’imposta
complessiva proporzionale dovuta ai fini ipotecari e catastali
(l’imposta di registro è invece dovuta come per
le vendite in misura fissa pari a 168 euro).
Sono soggette all'imposta di
registro, oltre che all' IVA, i canoni del leasing e gli importi
da pagare in caso di riscatto. Nell'ultima versione della
riforma è stato però previsto che in caso di
riscatto degli immobili strumentali concessi in leasing l'imposta
proporzionale di registro pagata sul contratto di leasing
può essere detratta da quanto dovuto a titolo di imposte
ipotecaria a catastale.
Per tutti i contratti di locazione, affitto o leasing in corso
al 4 luglio 2006 è previsto un periodo transitorio
entro il quale si dovrà procedere alla registrazione
dei contratti e al pagamento dell'imposta di registro. Le
modalità e i termini per questo adempimento e per il
pagamento sono state fissate con un provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2006.
Ricordiamo infine che per evitare operazioni elusive le imposte
previste per la locazione di fabbricati si applicano anche
ai contratti di affitto di azienda comprendente fabbricati,
quando si verificano contemporaneamente due condizioni:
1 ) il valore dei fabbricati è superiore al 50% del
valore dell'azienda;
2 ) l'applicazione dell'IVA o dell'imposta di registro secondo
le regole dettate per l'affitto di azienda comporta un risparmio
rispetto alle imposte previste per la locazione di fabbricati. |
|
|
|