Novità sulla tassazione delle plusvalenze
immobiliari
Dopo l'abolizione dell'invim (dal 1° gennaio 2002)
la vendita di un bene immobile da parte di un privato non
è più soggetta al pagamento di alcuna tassa,
questo anche quando ottiene un guadagno grazie all'incremento
di valore avvenuto tra l'acquisto e la rivendita dell'immobile.
Questo guadagno, chiamato plusvalenza, è infatti
tassato solo nelle ipotesi previste tassativamente dalla
legge che sono:
- la vendita di terreni edificabili (sempre tassata)
- la vendita di beni immobili acquistati (o costruiti)
da meno di cinque anni, con l'esclusione delle abitazioni
adibite a prima casa per la maggior parte del tempo.
Prima del 2006 erano escluse dalla tassazione le vendite
di immobili pervenuti per successione o donazione. Dal 4
luglio 2006, è stata reintrodotta la tassazione della
plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in
donazione, se rivenduto entro cinque anni dal precedente
acquisto da parte del donante (resta l'esenzione per gli
immobili pervenuti in eredità anche se venduti nei
cinque anni).
Il valore iniziale da considerare ai fini dell'imposta è
il prezzo a cui il donante aveva in precedenza acquistato
l'immobile.
La possibilità di pagare un'imposta sostitutiva
al momento della vendita, invece delle imposte ordinarie
dovute nella successiva dichiarazione dei redditi, è
stata limitata all'ipotesi di vendita di beni immobili acquistati
(o costruiti) da meno di cinque anni, (l'imposta sostitutiva
dal 3 ottobre 2006 è stata notevolmente aumentata
portandola dal 12,50% al 20%)
E' stata invece esclusa la possibilità di avvalersene
in caso di vendita di terreni edificabili, per i quali dunque
la plusvalenza sarà sempre tassata nella dichiarazione
annuale dei redditi.