Art. 13 Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
1. L'istituzione
dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale
fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente
e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità
ad uso abitativo. 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e
C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici
e studi privati);
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,
ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi
e botteghe).
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 120.
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.
I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di
base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per
cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti
dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili
locati.
10. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
E' stata aggiunta un' ulteriore detrazione pari a 50 €
per ogni figlio minore di 26 anni residente nell'abitazione adibita a prima
casa fino ad un massimo di 400 €.
I comuni possono
stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione.
La
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo
8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo
6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere
che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8,
l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta
risultante è versata allo
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo,
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni
non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento,
la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell’imposta erariale sono
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo
14, commi 1 e 6 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite
dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2012”. Al
comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ai commi 3 degli articoli
23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma
31 dell’articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono
sostituite dalle seguenti “alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472”. Ai fini del quarto
comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge
per la finanza locale” si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali
e provinciali. La riduzione
dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
e successive
modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo
risultante dalle certificazioni
di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze emanato, di concerto con
il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma
24, della legge 23 dicembre 2009, n.
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