Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica
Art. 19.
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2011 è
attivata l’«Anagrafe Immobiliare Integrata»,
costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio secondo
quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. L’Anagrafe Immobiliare Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle
banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio
per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare
di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l’accesso all’Anagrafe
Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla
base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate
con uno o più decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze viene disciplinata
l’introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale,
prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti,
nonché la progressiva implementazione di ulteriori
informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre,
fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta
attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni,
censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché
dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane
a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su
tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province
autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico,
il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti
dall’Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse all’accettazione
e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte
in forma partecipata dai Comuni e dall’Agenzia del
Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuiridiche
uniformi, emanate con decreto del Ministro dell’Economia
e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.
Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi
fondamentali dell’ordinamento e si applicano anche
nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non
esercitate dai Comuni, le attività connesse alle
predette funzioni sono esercitate dall’Agenzia del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte
dall’Agenzia del Territorio le funzioni in materia
di:
a) individuazione di metodologie per l’esecuzione
di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione
di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualità delle informazioni catastali
e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui
alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale
per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo
per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso
il sistema pubblico di connettività e garantendo
l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica
di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizia;
e) gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni
di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione
delle relative sanzioni determinate con decreto di natura
regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze,
emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.
7. L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre
2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo
dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali
sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati
secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma
36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento
alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla
data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre
2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini
fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione
degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili
ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli
di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il
Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari
di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi
che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero
di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa
dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono
a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia
del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte
in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994,
n. 701, procede all’attribuzione di una rendita presunta,
da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base
degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni
l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono
a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia
del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche
con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia
del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche
con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia
del Territorio può stipulare apposite convenzioni
con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l’Agenzia
del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse
a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e
da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio
costante del territorio, individuando, in collaborazione
con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati
al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni
di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge
n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli
immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto
dal predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio
procede all’attribuzione della rendita presunta ai
sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo
dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità
delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo
svolgimento della attività istruttorie connesse all’accertamento
catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri
di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento,
la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti devono contenere,
per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità,
oltre all’identificazione catastale, il riferimento
alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
resa in atti dagli intestatari, della conformità
allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua
gli intestatari catastali e verifica la loro conformità
con le risultanze dei registri immobiliari.».
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti
o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti
sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione
dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione
dei dati catastali è considerata fatto rilevante
ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro
ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo
69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano
a decorrere dal 1º luglio 2010.