Il certificato energetico è la carta d’identità
dell’immobile
la nuova normativa ha reso obbligatoria la certificazione energetica
degli edifici per tutte le categorie di immobili. Il certificato
energetico misura il consumo energetico annuo dell'immobile.
l'ACE
deve essere rilasciato da un tecnico abilitato ed iscritto in un
apposito albo
di certificatori ha l'obiettivo di dotare progressivamente tutti
gli edifici di un documento in grado di fornire ad eventuali acquirenti
o inquilini importanti informazioni che riguardano il comportamento
energetico dell'immobile.
L'effetto della nuova normativa sulla certificazione energetica
rappresenta per il mercato immobiliare italiano una vera e propria
rivoluzione, è introdotta per la prima volta nella valutazione
di un immobile una variabile diversa da quelle finora comunemente
utilizzate (zona, servizi, vetustà, orientamento/esposizione, stato
di conservazione, qualità dell’edificio, materiali, superfice, taglio
interno, ecc.) il nuovo parametro dipende dai criteri utilizzati
per la costruzione dell'immobile e dei suoi impianti, ne determina
un indice di prestazione energetica sulla cui base verrà assegnata
all’immobile una classe
energetica
dalla A alla G, grazie a questo indice il valore dell'immobile è
calcolato anche sulla base dell'energia che consuma per produrre
i servizi che nel loro insieme costituiscono la qualità dell’abitare.
Saranno in questo modo valorizzati sul mercato gli immobili con
migliori performance, rendendo necessari interventi atti a riqualificare
e migliorare le prestazioni energetiche degli immobili a bassa efficienza
energetica.
Quando è necessario produrre il certificato energetico ?
- per poter usufruire delle detrazioni fiscali introdotte con la
Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino
all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’immobile.
- in caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.
- in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti che
coinvolga più del 25% della superficie disperdente (superficie
lorda, che delimita verso l'esterno, o verso ambienti a temperatura
non controllata).
- in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti.
- in caso di ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura
controllata o climatizzata sia superiore al 20% dell'esistente.
- in Lombardia è obbligatorio in caso di compravendita dal 1° settembre
2007 in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile.
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in caso di trasferimento a titolo
oneroso anche delle singole unità immobiliari
In Lombardia ed in altre regioni a partire da 1° Luglio 2010 l'obbligo
di produrre il certificato energetico è stato esteso anche
alla locazione dell'intero edificio o delle singole unità immobiliari
sia per il rinnovo che per la stipula di nuovi contratti e gli estremi
del certificato (ogni certificato è unico e numerato) dovranno essere
inseriti nel contratto di locazione.
Per alcuni immobili è prevista l'esclusione dall'obbligo di dotarsi dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia dalla normativa nazionale che dalle norme regionali, per alcune regioni è altresì prevista l'autocertificazione in classe G
L’attestato di certificazione energetica ACE è valido per dieci anni e deve essere aggiornato in caso di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici o in caso di cambiamento della destinazione d'uso.
L'attestato di certificazione energetico è riferito ad ogni singola unità immobiliare ovvero a più unità immobiliari se queste sono servite dallo stesso impianto di riscaldamento (o di climatizzazione invernale) hanno la medesima destinazione d'uso (residenziale, commerdiale, uffici, industriale e artigianale ecc.) appartengono ad un unico proprietario.
Le modifiche introdotte dal comma 2-quater aggiunto al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 impongono l'obbligo di indicare l' Indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di immobili in vendita o affitto l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2012 negli annunci commerciali di immobili in vendita o affitto di edifici o singole unità immobiliari.