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CESSIONE FABBRICATO
Comunicazione di cessione fabbricato
L'obbligo di presentare la comunicazione di cesssione fabricato non
è più necessaria in caso di :
- registrazione del contratto di locazione qualora si opta per il
regime della cedolare secca
- nella compravendita di costruzioni private come previsto
dall'art.
5 del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n° 70 in Gazzetta ufficiale
n° 110 del 13/05/2011
Art. 5. Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni
alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del” silenzio assenso” per il rilascio del permesso
di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio
attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi:
la “cessione di cubatura”;
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’”autocertificazione”
asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione
“acustica”;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale
gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)
per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione
ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle
aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
Resta l'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato
nel caso di contratti di locazione NON assoggettati alla cedolare secca in caso di cessione del contratto
e per i contratti di comodato d'uso gratuito.
Secondo quanto imposto dall'art. 12 del
Decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, (Norme penali e processuali per la prevenzione
e la repressione di gravi reati) ogni qualvolta venga ceduta la
proprietà o il godimento, a qualunque titolo (compravendita,
locazione, comodato gratuito, ecc.) entro quarantotto ore dalla
consegna dell'immobile o di una parte di esso, (indipendentemente
dalla data di stipula o di decorrenza del contratto di locazione),
anche con contratto verbale, il proprietario è obbligato
a comunicare la consegna dell'immobile alla questura (o in municipio
per i comuni piu piccoli), presentando (anche tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno) un modulo in triplice copia di cessione
fabbricato il cedente ha l'obbligo di accertare l'identità
della persona o delle persone a cui cede l'immobile, esaminando
un documento d'identità e copiandone i dati nel modulo
nel quale vanno indicati:
- i dati del cedente (del locatore se l'immobile è ceduto
in locazione del venditore se l'immobile è stato venduto)
- i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile)
compresi gli estremi del documento d'identità (carta d'identità,
patente di guida o passaporto) la data e l'autorità che
ha rilasciato il documento.
- i dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, della quale
vanno indicati, oltre all'indirizzo, il piano, l'interno, la scala,
il n° di vani (per vano si intende una stanza abitabile e
con finestra), il numero di accessori (per esempio bagno, cucinotto,
ripostiglio, disimpegno, balcone, cantina, garage, ecc.) e il
numero degli ingressi.
Se l'immobile verrà occupato da più persone, andrà
presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna
di esse, nel caso in cui facciano parte dello stesso nucleo familiare
è sufficiente presentare solo la comunicazione di cessione
fabbricato relativa al capo famiglia.
L 'omissione o il ritardo nella presentazione è soggetto a sanzioni.
Scarica
o compila online il modulo di cessione fabbricato
Il
testo del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59
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