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CESSIONE FABBRICATOComunicazione di cessione fabbricato
L’articolo 2 del Decreto Legge 20 giugno 2012 n.79, convertito in legge
7 agosto 2012 n° 131 elimina l'obbligo di comunicare la cessione in
locazione o in comodato d'uso di fabbricato o porzioni di fabbricato.
La comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza sará effettuata per via telematica direttamente dall’Agenzia delle Entrate , attingendo dalle informazioni dai dati acquisiti alla registrazione del contratto. La vecchia normativa aveva gia eliminato parzialmente
l'obbligo
di presentare la comunicazione di cesssione fabricato non più necessaria in caso di : - registrazione del contratto di locazione qualora si opta per il regime della cedolare secca - nella compravendita di costruzioni private come previsto dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n° 70 in Gazzetta ufficiale n° 110 del 13/05/2011 Art. 5. Costruzioni private
Secondo quanto imposto dall'art. 12 del
Decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, (Norme penali e processuali per la prevenzione
e la repressione di gravi reati) ogni qualvolta venga ceduta la
proprietà o il godimento, a qualunque titolo (compravendita,
locazione, comodato gratuito, ecc.) entro quarantotto ore dalla
consegna dell'immobile o di una parte di esso, (indipendentemente
dalla data di stipula o di decorrenza del contratto di locazione),
anche con contratto verbale, il proprietario è obbligato
a comunicare la consegna dell'immobile alla questura (o in municipio
per i comuni piu piccoli), presentando (anche tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno) un modulo in triplice copia di cessione
fabbricato il cedente ha l'obbligo di accertare l'identità
della persona o delle persone a cui cede l'immobile, esaminando
un documento d'identità e copiandone i dati nel modulo
nel quale vanno indicati: |