Secondo quanto imposto dalla legge antiterrorismo del 1978, ogni
qualvolta venga ceduta la proprietà o il godimento, a qualunque
titolo (compravendita, locazione, comodato gratuito, ecc.) entro
quarantotto ore dalla consegna dell'immobile o di una parte di
esso, (indipendentemente dalla data di stipula o di decorrenza
del contratto di locazione), anche con contratto verbale, il proprietario
è obbligato a comunicare la consegna dell'immobile alla
questura (o in municipio per i comuni piu piccoli), presentando
(anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) un modulo
in triplice copia di cessione fabbricato il cedente ha l'obbligo
di accertare l'identità della persona o delle persone a
cui cede l'immobile, esaminando un documento d'identità
e copiandone i dati nel modulo nel quale vanno indicati:
- i dati del cedente (del locatore se l'immobile è ceduto
in locazione del venditore se l'immobile è stato venduto)
- i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile)
compresi gli estremi del documento d'identità (carta d'identità,
patente di guida o passaporto) la data e l'autorità che
ha rilasciato il documento.
- i dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, della quale
vanno indicati, oltre all'indirizzo, il piano, l'interno, la scala,
il n° di vani (per vano si intende una stanza abitabile e
con finestra), il numero di accessori (per esempio bagno, cucinotto,
ripostiglio, disimpegno, balcone, cantina, garage, ecc.) e il
numero degli ingressi.
Se l'immobile verrà occupato da più persone, andrà
presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna
di esse, nel caso in cui facciano parte dello stesso nucleo familiare
è sufficiente presentare solo la comunicazione di cessione
fabbricato relativa al capo famiglia.
L 'omissione o il ritardo nella presentazione è soggetto
a sanzioni.