CESSIONE FABBRICATO

Comunicazione di cessione fabbricato

L'obbligo di presentare la comunicazione di cesssione fabricato non è più necessaria in caso di :

- registrazione del contratto di locazione qualora si opta per il regime della cedolare secca

- nella compravendita di costruzioni private come previsto dall'art. 5 del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n° 70 in Gazzetta ufficiale n° 110 del 13/05/2011

Art. 5. Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del” silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”;
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;


Resta l'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato nel caso di contratti di locazione NON assoggettati alla cedolare secca in caso di cessione del contratto e per i contratti di comodato d'uso gratuito.

Secondo quanto imposto dall'art. 12 del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati) ogni qualvolta venga ceduta la proprietà o il godimento, a qualunque titolo (compravendita, locazione, comodato gratuito, ecc.) entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile o di una parte di esso, (indipendentemente dalla data di stipula o di decorrenza del contratto di locazione), anche con contratto verbale, il proprietario è obbligato a comunicare la consegna dell'immobile alla questura (o in municipio per i comuni piu piccoli), presentando (anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) un modulo in triplice copia di cessione fabbricato il cedente ha l'obbligo di accertare l'identità della persona o delle persone a cui cede l'immobile, esaminando un documento d'identità e copiandone i dati nel modulo nel quale vanno indicati:
- i dati del cedente (del locatore se l'immobile è ceduto in locazione del venditore se l'immobile è stato venduto)
- i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile) compresi gli estremi del documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto) la data e l'autorità che ha rilasciato il documento.
- i dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, della quale vanno indicati, oltre all'indirizzo, il piano, l'interno, la scala, il n° di vani (per vano si intende una stanza abitabile e con finestra), il numero di accessori (per esempio bagno, cucinotto, ripostiglio, disimpegno, balcone, cantina, garage, ecc.) e il numero degli ingressi.

Se l'immobile verrà occupato da più persone, andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, nel caso in cui facciano parte dello stesso nucleo familiare è sufficiente presentare solo la comunicazione di cessione fabbricato relativa al capo famiglia.
L 'omissione o il ritardo nella presentazione è soggetto a sanzioni.

Scarica o compila online il modulo di cessione fabbricatoModulo stampabile cessione fabricato

Il testo del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59


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