CONTRATTO DI LOCAZIONE
AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
Il sig./sig.ra __________, nato a __________ il __________
residente in _____ Via __________ n. ___ (C. F. __________
) in seguito denominati "parte locatrice"
E
la __________, in persona
del suo legale rappresentante, Il sig./sig.ra __________
con sede in __________, Via __________ n. ___ (C.F. __________
iscritta al registro delle imprese di __________ n. __________
p. IVA __________ ), in seguito denominata “parte
conduttrice”
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE.
1) La parte locatrice concede
in locazione alla parte conduttrice che accetta l’immobile
sito in __________ (__), via-piazza ___________ n. _____________,
della superficie di ___ metri quadrati circa.
L’unità immobiliare di cui sopra risulta
essere individuta in catasto al foglio n. ___ particella
n. ___ sub. ___
2) La parte conduttrice
utilizzerà l’immobile oggetto della locazione
per la propria attività di ________.
Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente
ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice. La
parte conduttrice dichiara che l’unità immobiliare
verrà/non verà utilizzata per attività
che comporta contatti diretti con il pubblico.
3) La parte conduttrice
non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare
a terzi l’immobile locato o parte di questo, nè
cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art.
36 L. 392/78. La violazione di detti divieti comporterà
la risoluzione di diritto del contratto.
4) La locazione ha la durata
di sei anni, con inizio dal __________ e termine il __________.
La parte conduttrice ha la facoltà di recedere
anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7° comma L.
392/78, con preavviso di mesi 6 (sei), con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata
dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi
prima della scadenza, la locazione si rinnoverà
per un uguale periodo e così di seguito. Alla scadenza
i locali dovranno essere riconsegnati personalmente alla
parte locatrice o a persona da quest'ultima espressamente
incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata
riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice
- oltre a quanto previsto nell'art. 16 dovrà pagare
alla parte locatrice una indennità per l'abusiva
occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto
in virtù del presente contratto, oltre ad una indennità
giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60
(un sessantesimo) del canone mensile che sarà a
quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento
del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte
locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio
coattivo dell’immobile.
5) Il corrispettivo annuale
della locazione è stabilito in complessive Euro
__________ ( __________ ), da pagarsi in rate mensili/trimestrali
anticipate di Euro __________ ( __________ ) entro il
giorno ___ di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto
presso la __________ n. __________ cod. Abi __________
cod. Cab __________. Il canone così corrisposto
sarà aggiornato con cadenza biennale in relazione
alla intervenuta variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio
del secondo anno di locazione nella misura massima consentita
dalla legge. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare
l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili
disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie,
verrà applicata, comunque, quella più favorevole
alla parte locatrice. Sono a carico della parte conduttrice,
che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene
il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese
le utenze, nonchè tute le spese condominiali ordinarie;
quest'ultime dovranno essere pagate direttamente dalla
parte conduttrice all'amministratore del condominio. In
ogni caso tutte le somme che la parte locatrice avesse
ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto
innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultima rimborsate
entro e non oltre il 5° giorno dal ricevimento della
relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno
interessi moratori nella misura indicata nell'art. 16
del presente contratto. L'inadempienza della parte conduttrice
darà diritto alla parte locatrice di ottenere la
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
con le conseguenze previste al citato art. 16.
6) Il conduttore ha versato
al locatore la somma di Euro _______ (pari a tre mensilità
di canone) a titolo di cauzione, che sarà restituita
alla scadenza del contratto o trattenuta in caso di danni
all’immobile. Il deposito dovrà essere ricostituito
in caso di suo utilizzo. Gli interessi maturati sul deposito
cauzionale, calcolati al tasso
legale in vigore, saranno corrisposti al termine dell'anno
solare. A richiesta del locatore la cauzione potrà
essere aumentata proporzionalmente al variare del canone
di locazione.
7) Il pagamento del canone
non potrà essere sospeso nè ritardato da
pretese od eccezioni della parte conduttrice, a qualunque
titolo, salvo il successivo e separato diritto all'esercizio
delle sue ragioni.
8) Il mancato pagamento,
in tutto o in parte del corrispettivo alle scadenze mensili/trimestrali
pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice
in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre
inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte
locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.
9) La parte conduttrice
si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ.,
ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni
ordinarie di qualunque natura, nonchè tutte le
opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie,
ad eccezione di quelle straordinarie o inerenti le parti
comuni dell’edificio che faranno capo alla parte
locatrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice
le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento
delle utenze. La parte conduttrice dovrà consentire
alla parte locatrice od a suoi incaricati, per giustificati
motivi e previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare
locata. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod.civ.
la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere
alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni
necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato
l'uso ed il godimento della cosa locata.
10) La parte conduttrice
dichiara di aver esaminato i locali locati e di averli
trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione
ed esenti da difetti che possano influire sulla salute
di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli
alla scadenza del contratto nello stesso stato. La parte
locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità
o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni,
di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti
dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
11) Resta convenuto che
la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa autorizzazione
dalla parte locatrice potrà eseguire nell’immobile
locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge
e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle
competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni
che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito.
Resta altresì espressamente convenuto che tutti
i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti
sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice
o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione,
acquisite all’immobile locato a beneficio della
parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri
possa pretendere per essi indennità, compensi,
rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in
ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni
potrà compensare gli eventuali deterioramenti della
cosa locata.
12) La parte conduttrice
è costituita custode della cosa locata e dichiara
di essere a conoscenza ed accettare il regolamento condominiale
dello stabile impegnandosi a rispettare ed assolvere le
prescrizioni dello stesso. La parte locatrice, fino alla
riconsegna, ha il diritto di ispezionare o far ispezionare
l’immobile affittato per accertarne lo stato di
manutenzione ed il buon uso.
13) La parte conduttrice
esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità
per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che
potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri
dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa
grave o manifesta della parte locatrice.
14) Successivamente alla
disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse
vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà
sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile
locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto
e del risarcimento dei danni.
15) Nel caso di fallimento
della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà
ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni
altro diritto - il locale dovrà essere prontamente
riconsegnato.
16) Nel caso in cui il
presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa
della parte conduttrice, parte locatrice ha diritto al
risarcimento dei danni subiti, subendi e comunque conseguenti
o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale
della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori
è concordemente determinato in misura pari al Tasso
Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato
di 3 punti.
17) Si conviene espressamente
che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto
al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori
ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare
da quello cronologicamente anteriore.
18) A tutti gli effetti
del presente contratto, nonchè per qualsiasi controversia
collegata alla locazione anche se relativa a tempi e fatti
successivi alla cessazione della locazione, ai fini della
competenza giudiziaria (compresa la notifica degli atti
esecutivi) parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile
a lei affittato e nel caso in seguito, più non
li detenga, elegge domicilio presso l'Ufficio di Segreteria
del Comune ove è situato l'immobile locato.
19) L’imposta di
registrazione e la tassa di bollo del presente contratto
sono a carico di entrambe le parti in eguale misura, i
bolli sui contratti a totale carico della parte conduttrice.
20) Tutte le clausole del
presente contratto hanno carattere essenziale e formano
un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto
espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette
clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.
21) Qualunque modifica
al presente contratto potrà essere provata soltanto
mediante atto scritto.
22) Per qualunque contestazione
che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto,
foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello
del domicilio della parte locatrice, ovvero, in difetto,
quello ove ubicato l’immobile concesso in locazione.
23) Per quanto non previsto
dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto
dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente
in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare
dell’immobile locato e delle parti comuni, vengono
richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti
sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali
d’igiene e di Polizia Urbana.
24) La parte conduttrice
(ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive
modifiche ed integrazioni) autorizza espressamente il
locatore a fornire i propri dati personali all'amministratore
dello stabile e/o a terzi per adempimenti riguardanti
il rapporto locativo o comunque ad esso strettamente collegati.
Letto, confermato e sottoscritto
in ________ il __________