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Contratto di locazione commerciale

Modello di contratto ad uso diverso da abitazione
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE

Il sig./sig.ra __________, nato a __________ il __________ residente in _____ Via __________ n. ___ (C. F. __________ ) in seguito denominati "parte locatrice"

E

la __________, in persona del suo legale rappresentante, Il sig./sig.ra __________ con sede in __________, Via __________ n. ___ (C.F. __________ iscritta al registro delle imprese di __________ n. __________ p. IVA __________ ), in seguito denominata “parte conduttrice”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta l’immobile sito in __________ (__), via-piazza ___________ n. _____________, della superficie di ___ metri quadrati circa.
L’unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuta in catasto al foglio n. ___ particella n. ___ sub. ___

2) La parte conduttrice utilizzerà l’immobile oggetto della locazione per la propria attività di ________.
Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice. La parte conduttrice dichiara che l’unità immobiliare verrà/non verà utilizzata per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.

3) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l’immobile locato o parte di questo, nè cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 36 L. 392/78. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

4) La locazione ha la durata di sei anni, con inizio dal __________ e termine il __________. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7° comma L. 392/78, con preavviso di mesi 6 (sei), con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati personalmente alla parte locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice - oltre a quanto previsto nell'art. 16 dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.

5) Il corrispettivo annuale della locazione è stabilito in complessive Euro __________ ( __________ ), da pagarsi in rate mensili/trimestrali anticipate di Euro __________ ( __________ ) entro il giorno ___ di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso la __________ n. __________ cod. Abi __________ cod. Cab __________. Il canone così corrisposto sarà aggiornato con cadenza biennale in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione nella misura massima consentita dalla legge. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice. Sono a carico della parte conduttrice, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze, nonchè tute le spese condominiali ordinarie; quest'ultime dovranno essere pagate direttamente dalla parte conduttrice all'amministratore del condominio. In ogni caso tutte le somme che la parte locatrice avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultima rimborsate entro e non oltre il 5° giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno interessi moratori nella misura indicata nell'art. 16 del presente contratto. L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con le conseguenze previste al citato art. 16.

6) Il conduttore ha versato al locatore la somma di Euro _______ (pari a tre mensilità di canone) a titolo di cauzione, che sarà restituita alla scadenza del contratto o trattenuta in caso di danni all’immobile. Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo. Gli interessi maturati sul deposito cauzionale, calcolati al tasso legale in vigore, saranno corrisposti al termine dell'anno solare. A richiesta del locatore la cauzione potrà essere aumentata proporzionalmente al variare del canone di locazione.

7) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso nè ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, a qualunque titolo, salvo il successivo e separato diritto all'esercizio delle sue ragioni.

8) Il mancato pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo alle scadenze mensili/trimestrali pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

9) La parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura, nonchè tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle straordinarie o inerenti le parti comuni dell’edificio che faranno capo alla parte locatrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod.civ. la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.

10) La parte conduttrice dichiara di aver esaminato i locali locati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.

11) Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa autorizzazione dalla parte locatrice potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, acquisite all’immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.

12) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dichiara di essere a conoscenza ed accettare il regolamento condominiale dello stabile impegnandosi a rispettare ed assolvere le prescrizioni dello stesso. La parte locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare o far ispezionare l’immobile affittato per accertarne lo stato di manutenzione ed il buon uso.

13) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice.

14) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

15) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.

16) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, parte locatrice ha diritto al risarcimento dei danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti.

17) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.

18) A tutti gli effetti del presente contratto, nonchè per qualsiasi controversia collegata alla locazione anche se relativa a tempi e fatti successivi alla cessazione della locazione, ai fini della competenza giudiziaria (compresa la notifica degli atti esecutivi) parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile a lei affittato e nel caso in seguito, più non li detenga, elegge domicilio presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

19) L’imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura, i bolli sui contratti a totale carico della parte conduttrice.

20) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

21) Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

22) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice, ovvero, in difetto, quello ove ubicato l’immobile concesso in locazione.

23) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dell’immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana.

24) La parte conduttrice (ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni) autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali all'amministratore dello stabile e/o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso strettamente collegati.

Letto, confermato e sottoscritto in ________ il __________

 

_____________

Parte locatrice

 

_____________

Parte conduttrice

La parte conduttrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa in caso di sublocazione e cessione del contratto); 4 (indennità giornaliera per ritardata restituzione); 5 e 7 (clausola aggiornamento all'indice più favorevole; misura interessi moratori; clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato pagamento); 8 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 9, 10 e 12 (obblighi ed esonero da responsabilità della locatrice); 14 (clausola risolutiva espressa in caso di fallimento); 16 (penale e interessi di mora); 17 (imputazione nei pagamenti); 18 (elezione di domicilio); 22 (foro competente).

 

_____________

Parte locatrice

 

_____________

Parte conduttrice

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Pagina aggiornata 28 Gennaio, 2008 20:20