| Art. 5 c.c.: (Inadempimento del conduttore)
Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento
del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero
il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri
accessori quando l’importo non pagato superi quello
di due mensilità del canone, costituisce motivo di
risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice
civile. (*)
Art. 55 c.c.: (Termine per il pagamento dei canoni scaduti).
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni
o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere
sanata in sede giudiziale per non più di tre volte
nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza
versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e
per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate
in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi
a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore,
può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni
dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può
essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente
nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo
comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza,
protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle
precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo
la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione,
malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude
la risoluzione del contratto.
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* La
corte cost. con sentenza 31 marzo 1978 n° 377 ha dichiarato
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di leggittimità costituzionale di questo articolo,
interpretato nel senso di ammettere il ricorso alla procedura
di sfratto per morosità anche nel caso di mancato pagamento
degli oneri accessori della locazione. |