Riconsegna della cauzione
Al termine del periodo di
affitto arriva il momento di saldare i conti.
Verificato lo stato dell'immobile se non sono stati rilevati
danni imputabili all'inquilino il proprietario è tenuto
nei termini stabiliti, a restituirgli la cauzione può
essere utile in questo momento nel caso di contestazioni il
ricorso se è stato sottoscritto al momento della stesura
del contratto di affitto al "Verbale
di consegna" in cui abbiamo descritto lo
stato di manutenzione dell'immobile e dell'eventuale arredamento
al momento della consegna delle chiavi.
Una volta risolte le
eventuali contestazioni è facile fare il conteggio
dei danni da detrarre dalla cauzione e provvedere alla restituzione
della parte restante o chiedere la differenza se la cauzione
stessa non basta a coprire le spese per il ripristino dei
danni, in caso di rifiuto a saldare i conti, il creditore
deve mettere in mora la parte inadempiente attraverso lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o rivolgersi al giudice
qualora anche dopo aver ricevuto la raccomandata AR il proprietario,
continui a rifiutarsi di restituire la cauzione o la parte
restante di cauzione dopo avere detratto le spese per i danni
o l'inquilino contunui a rifiutare di pagare un danno da lui
causato all'alloggio.
La
disdetta
Quando un contratto giunge
al termine, a volte viene rinnovato dalle parti alle stesse
condizioni o con ritocchi al canone d'affitto.
Se invece una delle due parti non intende rinnovare la locazione,
ne deve dare comunicazione all'altra secondo tempi e forme
che cambiano a seconda del tipo di contratto (e che solitamente
sono indicati sul contratto stesso). Vediamo i tempi di formulazione
della disdetta applicati ai diversi tipi di contratto.
Equo canone
Non è possibile disdettare il contratto per i primi
4 anni, neppure nel caso in cui il proprietario abbia la necessità
di riavere l'immobile per adibirlo come propria bitazione.
E' possibile dare disdetta dopo i primi 4 anni comunicando
la propria intenzione con lettera
raccomandata AR 6 mesi prima della scadenza,
senza bisogno di motivazioni particolari; se la disdetta non
arriva entro questo termine, il contratto si rinnova automaticamente.
Patti
in deroga
Per i contratti stipulati dopo il mese di agosto 1992 in deroga
all'equo canone, è prevista una durata di 4 anni rinnovabili
per altri 4. Il contratto non può essere risolto dopo
i primi 4 anni solo nei casi in cui il proprietario voglia
adibirlo come abitazione sua o dei propri familiari o debba
essere completamente ristrutturato, dando preavviso all'inquilino
almeno 12 mesi prima della scadenza con lettera
raccomandata AR., entro un anno è obbligato
ad adibirlo a propria abitazione o ad eseguire i lavori.
Uso foresteria
Tipo di contratto destinato, per esempio, a società
che destinano l'appartamento ad abitazione per i propri dipendente,
collaboratore o loro ospiti. La disdetta per questo tipo di
contratto deve essere comunicata entro il termine stabilito
nel contratto stesso che viene solitamente fissata in 3 mesi
prima della scadenza con lettera
raccomandata AR.
Uso transitorio
I contratti d'affitto a uso transitorio sono destinati a coloro
che per motivi di studio o di lavoro anno la necessità
di un alloggio per brevi periodi anche questo tipo di contratto
può possono essere risolto dando disdetta almeno 3
mesi prima della scadenza con lettera
raccomandato AR o nei tempi stabiliti nel contratto
stesso.
Uso abitativo
Per questo tipo di contratto il rapporto termina di norma
dopo il primo rinnovo alla scadenza degli 8 anni (4 anni +
4 anni ) per i contratti a canone libero e dopo 5 anni (3
anni + 2 anni) per quelli a canone convenzionato anche per
questo tipo di contratto bisogna inviare la lettera di disdetta
con lettera
raccomandata 6 mesi prima della scadenza o nei
termini specificati nel contratto.
E' possibile dare disdetta al contratto al termine della prima
scadenza qualora:
- Il proprietario Intenda adibirlo a propria abitazione, per
il coniuge o i figli o dei parenti entro il secondo grado.
- il proprietario necessiti dell'immobile per adibirlo a uso
professionale o commerciale (per esempio per trasformarlo
in un ufficio o in un negozio).
Entro 12 mesi dalla disponibilità, l'immobile deve
essere utilizzato o trasformato secondo quanto dichiarato
in disdetta. In caso contrario, l'inquilino può chiedere
il ripristino del contratto alle vecchie condizioni o un risarcimento
fino a 36 mensilità dell'ultimo canone di affitto percepito.
- l'inquilino ha la disponibilità di affittare un alloggio
simile nello stesso comune.
- l'inquilino disponga di altra abitazione e di fatto non
occupa in maniera continuativa l'alloggio (senza giustificato
motivo)
- l'immobile è gravemente danneggiato e deve essere
ricostruito o ristrutturato.
Lo sfratto dall'abitazione in affitto
La maggior parte delle controversie
riguardano la mancata disponibilità dell'alloggio dopo
la scadenza del contratto, quando l'inquilino non lascia libero
l'immobile.
In questo caso al proprietario non resta che rivolgersi ad
un avvocato per citare in giudizio l'occupante abusivo del
suo appartamento. Naturalmente il proprietario deve avere
gia inviato nei termini previsti dal contratto di affitto
lettera raccomandata AR di disdetta per fine locazione.
Di fronte al giudice, l'inquilino
può spiegare il suo comportamento ed esporre le sue
ragioni.
Se non sono considerate valide, il giudice fissa la data entro
la quale l'inquilino è tenuto a restituire l'immobilie
al proprietario .
Se sono considerate valide il giudice può prorogare
il contratto d'affitto anche di un anno, per dare tempo all'inquilino
di cercarsi un'altra sistemazione.
Allo scoccare della data decisa dal giudice, l'inquilino deve
però lasciare l'alloggio: se non lo fa, il proprietario
continuerà la procedura di esecuzione, fino al punto,
se necessario, di ottenere l'intervento dell'ufficiale giudiziario
e della forza pubblica.
Le proroghe
Nella realtà i termini
per l'esecutività degli sfratti sono continuamente
prorogati.
Da settembre 2000 gli inquilini considerati socialmente più
deboli possono chiedere una proroga da un minimo di 9 a un
massimo di 18 mesi.
Generalmente se l'inquilino
non rientra nella categoria su menzionata, ha la possibilità
di chiedere, una sola volta, che sia spostato il termine per
l'esecuzione dello sfratto al massimo di 6 mesi. Durante i
periodi di proroga o di sospensione delle esecuzioni degli
sfratti, l'inquilino continuerà a pagare al proprietario
il canone di affitto stabilito dal contratto, maggiorata annualmente
secondo gli aggiornamenti dell'ISTAT.
Tale cifra viene ulteriormente aumentata del 20%. il mancato
pagamento farà diventare lo sfratto immediatamente
esecutivo. |