Fine della locazione

Riconsegna della cauzione

Una volta risolte le eventuali contestazioni è facile fare il conteggio dei danni da detrarre dalla cauzione e provvedere alla restituzione della parte restante o chiedere la differenza se la cauzione stessa non basta a coprire le spese per il ripristino dei danni, in caso di rifiuto a saldare i conti, il creditore deve mettere in mora la parte inadempiente attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o rivolgersi al giudice qualora anche dopo aver ricevuto la raccomandata AR il proprietario, continui a rifiutarsi di restituire la cauzione o la parte restante di cauzione dopo avere detratto le spese per i danni o l'inquilino contunui a rifiutare di pagare un danno da lui causato all'alloggio.

La disdetta

Equo canone
Non è possibile disdettare il contratto per i primi 4 anni, neppure nel caso in cui il proprietario abbia la necessità di riavere l'immobile per adibirlo come propria bitazione. E' possibile dare disdetta dopo i primi 4 anni comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata AR 6 mesi prima della scadenza, senza bisogno di motivazioni particolari; se la disdetta non arriva entro questo termine, il contratto si rinnova automaticamente.

Patti in deroga
Per i contratti stipulati dopo il mese di agosto 1992 in deroga all'equo canone, è prevista una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4. Il contratto non può essere risolto dopo i primi 4 anni solo nei casi in cui il proprietario voglia adibirlo come abitazione sua o dei propri familiari o debba essere completamente ristrutturato, dando preavviso all'inquilino almeno 12 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata AR., entro un anno è obbligato ad adibirlo a propria abitazione o ad eseguire i lavori.

Uso foresteria
Tipo di contratto destinato, per esempio, a società che destinano l'appartamento ad abitazione per i propri dipendente, collaboratore o loro ospiti. La disdetta per questo tipo di contratto deve essere comunicata entro il termine stabilito nel contratto stesso che viene solitamente fissata in 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata AR.

Uso transitorio
I contratti d'affitto a uso transitorio sono destinati a coloro che per motivi di studio o di lavoro anno la necessità di un alloggio per brevi periodi anche questo tipo di contratto può possono essere risolto dando disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandato AR o nei tempi stabiliti nel contratto stesso.

Uso abitativo
Per questo tipo di contratto il rapporto termina di norma dopo il primo rinnovo alla scadenza degli 8 anni (4 anni + 4 anni ) per i contratti a canone libero e dopo 5 anni (3 anni + 2 anni) per quelli a canone convenzionato anche per questo tipo di contratto bisogna inviare la lettera di disdetta con lettera raccomandata 6 mesi prima della scadenza o nei termini specificati nel contratto.
E' possibile dare disdetta al contratto al termine della prima scadenza qualora:
- Il proprietario Intenda adibirlo a propria abitazione, per il coniuge o i figli o dei parenti entro il secondo grado.
- il proprietario necessiti dell'immobile per adibirlo a uso professionale o commerciale (per esempio per trasformarlo in un ufficio o in un negozio).
Entro 12 mesi dalla disponibilità, l'immobile deve essere utilizzato o trasformato secondo quanto dichiarato in disdetta. In caso contrario, l'inquilino può chiedere il ripristino del contratto alle vecchie condizioni o un risarcimento fino a 36 mensilità dell'ultimo canone di affitto percepito.
- l'inquilino ha la disponibilità di affittare un alloggio simile nello stesso comune.
- l'inquilino disponga di altra abitazione e di fatto non occupa in maniera continuativa l'alloggio (senza giustificato motivo)
- l'immobile è gravemente danneggiato e deve essere ricostruito o ristrutturato.

Lo sfratto dall'abitazione in affitto

Le proroghe


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