La cedolare secca è una realtà, con il decreto sul federalismo municipale i contribuenti irpef con reddito da locazione di abitazioni, potranno optare per l'applicazione di questa imposta sostitutiva già dal 2011.
I proprietari di immobili ceduti in locazione potranno decidere di optare
per il nuovo sistema di tassazione che prevede due aliquote fisse: il 21%
per i canoni a mercato libero e il 19% per quelli a canone concordato nei
comuni
ad alta densità abitativa che rappresentano circa un quinto delle
case cedute in affitto.
Chi è proprietario di più immobili affittati può decidere
in modo indipendente per ogni singolo immobile.
Nessuna novità, invece, per gli alloggi dati in affitto da imprese, che continueranno a pagare l'Ires.
La cedolare secca è la nuova imposta che sostituisce l'imposta sul reddito
delle persone fisiche Irpef e le relative addizionali regionali e comunali,
l'imposta
di registro e il l'imposta
di bollo sul contratto di locazione.
In caso di opzione per la cedolare secca non sarà possibile ottenere
il rimboso delle imposte di registro e di bollo eventualmente già
pagate.
Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto
di locazione.
Quando conviene la cedolare secca ?
Chi sceglie la cedolare secca rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione
all'indice ISTAT o altro adeguamento pertanto il
calcolo della convenienza
se passare o meno alla nuova tassazione deve tenere
conto quindi anche della perdita dell'adeguamento Istat sull'intera durata
della locazione.
Il vecchio regime IRPEF è ancora conveniente per i contribuenti che denunciano redditi fino a 15000 Euro in caso di contratti di locazione a canone libero che godono di un abbattimento dell'imponibile del 15%, l'imponibile ribassato del 40,5% nei contratti di locazione con canone concordato fa salire la soglia di convenienza a redditi fino a 28000 Euro.
La registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, non è più necessario presentare all'autorità di pubblica sicurezza il modulo per la comunicazione di cessione fabbricato.