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Diritto di prelazione
Il diritto di prelazione nella vendita e nella
locazione |
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| La Prelazione è quel diritto, in capo
ad un soggetto, ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità
di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico. La prelazione
può essere volontaria (quando deriva da un accordo tra le
parti, non opponibile ai terzi), oppure legale se originata da una
legge (opponibile ai terzi, in questo caso il titolare del diritto
di prelazione ha la facoltà di riscattare il bene presso
il terzo acquirente). wikipedia
Quando il conduttore ha diritto alla prelazione
Il diritto di prelazione in favore del conduttore di immobile
adibito ad uso abitativo, è previsto dall'art. 3, lettera
g, della Legge
431 del 1998, in caso di vendita dell'immobile o in caso di
nuova locazione nei seguenti casi :
Il conduttore ha diritto di prelazione quando, alla prima scadenza
contrattuale quattro anni in caso di di contratto
libero o tre anni in caso di contratto
concordato, il locatore si avvalga della facoltà di diniego
del rinnovo del contratto perché intende vendere o ristrutturare
l'immobile ovvero :
- intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri
immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione; va a riguardo precisato che l'art.
1, comma 10, D.M. 30/12/2002, è intervenuto a stabilire che
"E' nella attribuzione esclusiva del proprietario dell'immobile
la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in
caso di vendita dell'immobile con le modalità previste dagli artt.
38 e 39 L. 27 luglio 1978, n. 392.
- l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato
che richiede importanti lavori per cui la permanenza del conduttore
è di ostacolo quali la demolizione e/o ricostruzione o importanti
lavori che ne assicurino la stabilità;
- l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione al fine
di realizzare nuove costruzioni, oppure se situato all'ultimo piano,
per eseguire sopraelevazioni che per motivi tecnici o di sicurezza
richiedono lo sgombero dell'immobile condotto in locazione.
Nel primo caso (vendita dell'immobile) il conduttore ha il diritto
di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali
acquirenti dell'immobile, mentre negli altri due casi il conduttore
ha diritto di prelazione (a parità di condizioni, agli altri eventuali
aspiranti conduttori) se il proprietario al termine dei lavori,
intende cedere nuovamente in locazione l'immobile.
Quando il conduttore NON ha diritto di prelazione
In caso di vendita durante la locazione l'inquilino NON ha diritto
alla prelazione, (la sua posizione non subisce pregiudizio, il nuovo
proprietario è obbligato ad attendere la scadenza del contratto)
NON spetta il diritto di prelazione qualora il proprietario intende
vendere a terzi dopo la prima scadenza contrattuale, NON ha diritto
di prelazione neppure quando dopo la scadenza del contratto il locatore
intenda affittare l'immobile ad altro inquilino.
NON spetta il diritto di prelazione, al conduttore se il locatore
è comproprietario dell'immobile a titolo di comunione ereditaria
ipotesi prevista dall' articolo 732 del codice civile, per le quali
la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento
effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
L'art. 38 L. 392/1978 che attribuisce al conduttore il diritto
di prelazione nei confronti del locatore che intenda trasferire
a titolo oneroso l'immobile locato ad uso diverso da abitazione,
si applica solo alle alienazioni volontarie e NON trova quindi applicazione
nel caso in cui, l'immobile venga venduto coattivamente.
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DIRITTO DI PRELAZIONE E VENDITA
In caso di vendita di immobili ad uso non abitativo
o se come previsto dall'
l'art.
1, comma 10, D.M. 30/12/2002, è stato concesso dal proprietario
dell'immobile al conduttore il diritto di prelazione in caso di
vendita dell'immobile uso abitazione, il locatore,
qualora intenda vendere l'immobile, deve darne
comunicazione
al conduttore mediante atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo,
da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle
quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare
o meno il diritto di prelazione ...
artt.
38 Legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione, anche in questo caso
con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone,
la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a
ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi
rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore
quinto comma art. 38 L. 392/1978.
Il conduttore che voglia esercitare il diritto di prelazione deve
versare il prezzo, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione
del locatore, entro trenta giorni, decorrenti dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione
da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare
quarto comma art. 38 L. 392/1978.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone,
la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a
ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi
rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore l'avente titolo
alla prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione
da parte del locatore, deve comunicare agli altri aventi diritto
la sua intenzione di avvalersi della prelazione, altrimenti si considera
aver rinunciato alla prelazione medesima
sesto e settimo comma art. 38 L. 392/1978.
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui
sopra, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante
dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente
diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione
del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro
successivo avente causa
primo comma dell'art. 39 L. 392/1978.
Se il diritto di riscatto viene esercitato nei confronti di una
persona coniugata in regime di comunione legale, l'azione deve essere
proposta anche nei confronti del coniuge.
Il riscatto può essere esercitato nell'ipotesi in cui nella
denuntiatio sia stato indicato al conduttore un prezzo superiore
a quello risultante dalla vendita stipulata, o se a parità
di prezzo siano state concesse al terzo acquirente condizioni di
pagamento più vantaggiose non comunicate tempestivamente
al conduttore avente diritto alla prelazione.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento
del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che
decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato
con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo,
l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto,
il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il giudizio.
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| DIRITTO DI PRELAZIONE E LOCAZIONE
Il conduttore ha diritto di prelazione qualora il locatore, terminati
i lavori nei casi specificati, conceda nuovamente l'immobile in
locazione.
In tale ipotesi il locatore, come previsto dall'art. 40 L. 392/1978,
deve comunicare al conduttore le offerte mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ed il conduttore deve a sua volta, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, offrire al locatore,
sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, condizioni
uguali a quelle da lui comunicategli, pena decadenza dal diritto. |
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Art 732 C.C.
Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte
di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone
il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima
delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi
hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono
più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
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