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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001-
Supplemento ordinario n. 30
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge
24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio
dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6
ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del
18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa.
Le relative modalita' di trasmissione sono quelle indicate al capo
II, sezione III del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro documento
munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano
o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita'
personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta
d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al compimento
del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a
terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi
o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui
alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in
sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che
sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica
e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita'
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti
d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni
e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati
o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione
e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni
per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale
del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano
la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione,
la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione: disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti
agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di
pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza
e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti
informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano
anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma
2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche,
alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli
enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia
o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,
alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita'
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare
e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita'
del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento
a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi
in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse
allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente
espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal
coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da
altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado,
al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
in materia di dichiarazioni fiscali.
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato e' soggetto alla potesta' dei
genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente
dal genitore esercente la potesta' dei genitori, dal tutore, o dall'interessato
stesso con l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno
facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti
di cui per legge o regolamento e prescritta la conservazione, con
la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico
o con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti
agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini
amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico
quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche
dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
(L)
3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione
e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto
fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformita'
agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. (R)
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle amministrazioni
pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490. (R)
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti
gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti
non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed
espressioni in lingua straniera di uso comune. Qualora risulti necessario
apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente
stesura resti leggibile.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato,
la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,
se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la
protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico anche con
riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo
22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i
dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per
gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici,
ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono
essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire
e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici
validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
sono definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e,
per il materiale classificato, con le amministrazioni della difesa,
dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma
digitale, redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di
cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della
forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712
del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata
ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformita'
alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo
previsto dagli articoli 2214 e seguenti del Codice civile e da ogni
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo
le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano
le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di
fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati
e' effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi
quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere
formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione
o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita'
alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche
di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai
terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per
via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti
dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di
atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte
delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano
le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali
di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti
e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono
acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano
copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti
enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalita'
preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica,
sentiti il Ministero della sanita' e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalita' tecniche e procedure
per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi
di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti
nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per
via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza
o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti,
i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano,
nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni,
di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna
al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti
e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che
dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.
Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
(L)
2. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta
dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso o presso il quale
e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento,
nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione
di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a
cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi'
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale
appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare
alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica
di un documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta
dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale
e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalita' alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale
della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono
validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice
civile, se ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui
che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente
testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad
ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione
di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti
a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se
le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi
istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di
servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38,
comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati
al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte
di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in
tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione
e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione
e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data
ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico
e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale
o di verificarne la validita';
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante
il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o
si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante
la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere
al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica
dell'identita' personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione,
mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra
chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validita' della predetta
chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni
caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica,
con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una
data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica
o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica,
lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli
elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validita' del certificato da un dato momento, non retroattivo,
in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validita' del certificato per un determinato periodo
di tempo;
n) per validita' del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita'
al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo
di documenti informatici, nonche' al duplicato o copia di essi,
puo' essere apposta, o associata con separata evidenza informatica,
una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale
al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per
gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui
e' apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validita' ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante
una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede
la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte
le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce,
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare
nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo
8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della
firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa
e' pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del Codice civile, la firma digitale, la cui apposizione e'
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
digitale e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento
della sua identita' personale, della validita' della chiave utilizzata
e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volonta'
della parte e non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico ai
sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio
1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto,
il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma
3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione
di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera
apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita
nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento
per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista,
e' sostituita dalla firma digitale, in conformita' alle norme del
presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce
ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche
puo' ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata
presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito
puo' essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura
del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro
sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalita' del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del Codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8,
comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica
una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite
per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore
e, dal momento iniziale della loro valutabilita', sono consultabili
in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attivita'
di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla
base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in
apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati
con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore
a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita' bancaria,
se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di
certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma
1 puo' essere svolta anche da un certificatore operante sulla base
di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte
le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore e' tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o
di altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche
rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di
sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso
di almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore
o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione,
alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate
le modalita' di formazione, di pubblicita', di conservazione, certificazione
e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
autonomamente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti che definiscono
l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate
e pubblicate a cura del Ministro della giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalita' per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il
nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico
ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33,
non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti
dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve
indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede
la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove
da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali
o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita'
delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero
da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le
firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati
non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione
in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate
a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio
di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo
le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal dipendente
incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte
per il rilascio dei documenti personali non e' soggetta all'obbligo
del pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTI E DI IDENTITA'
Articolo 35 (L-R)
Documenti di identita' e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico
viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere
sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi
del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento
non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile,
salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta di identita' e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio
della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita'
elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona:
b) il codice fiscale:
3. La carta d'identita' e il documento elettronico
possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno:
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA:
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza:
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti
ivi compresa la chiave biometria, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identita' elettronica puo' altresi'
essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il
Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato
- citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e
di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento
di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6 Nel rispetto della disciplina generale fissata
dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita'
di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo,
puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2 L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le
leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello
nel quale e' apposta la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale
o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta di identita' elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica;
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande, per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali non e soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti
la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute
in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validita' dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni
hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita'
di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari
non prevedono una validita' superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello
stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato
civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai
gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di
validita' nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento,
che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale
gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma
la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine
di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio
di determinate attivita', ancorche' definiti "certificato",
sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati,
qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che
siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque
esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,
da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare
l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse
pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione
o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione
certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio
di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione
procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti
e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei
dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per
fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio
di informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti,
contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni
certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti,
senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
(R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualita'
personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro
certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza
oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento
di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato
civile in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero,
vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le
amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli
estratti solo quando cio' sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data
di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati
in documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita',
possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identita'
o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati
o fatti contenuti nel documento esibito. E', comunque, fatta salva
per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di
pubblici sevizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita' o di
riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita'
o di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non
autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento
di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli
stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono
essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
(R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali
e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato. (R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita'
personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita'
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che
gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo
76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti
dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica
di attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti
con un unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica
di attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita'
per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre
nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti
per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo
cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro
il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico
e dei procedimenti amministrativi in conformita' alle disposizioni
del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, nonche' dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti
di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito
del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della
gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative
omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono
alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione
di protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni
che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali
di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche
delimita dall'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare
o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione
delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione
dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformita'
alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini
di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico
dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti,
in forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del
sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni
del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento
ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni e' effettuata
mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente
dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente
dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario
o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non
modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco
di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni
di registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica
soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione
di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate
le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti
ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici.
Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e
i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione
delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli
atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia'
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo
53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura
di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere
memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni
previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta,
secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile
e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore
ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o
l'associazione all'originale del documento, in forma permanente
non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere
il codice identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato
o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice
di classificazione del documento e ogni altra informazione utile
o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili gia' al
momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni
ed e' formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura
di protocollo puo' includere tutte le informazioni di registrazione
del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico
puo' utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni
di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti
il formato e la struttura delle informazioni associate al documento
informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica
dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo
53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo
55 nonche' le operazioni di classificazione costituiscono operazioni
necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo e' progressivo e costituito
da almeno sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni
anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'amministrazione, nonche' la ricerca, la visualizzazione e la
stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti
sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile
della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata
secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni
registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra
loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite
da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni
di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel
testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilita' di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire
le attivita' di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni
del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema
e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni
da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte
ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi
i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via
telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per
il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni
e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti
da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche
indicate al comma 2 determinano, altresi', le modalita' di identificazione
del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per
la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal
presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le
funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei
documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso
gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica
dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al
comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione
stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati
per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi
di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni
di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti
attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della
data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto,
ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo
attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione
dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali
e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative
omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio e' posto
alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio e' preposto un dirigente ovvero un
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali
o di professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di
processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte
dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione
e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura
di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente
testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attivita'
e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione
delle attivita' di registrazione di protocollo, di gestione dei
documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalita' di
accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attivita' di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo
unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del
sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle
operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli
che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili.
A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale,
la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su
nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica
dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione
e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure
di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni
di registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza,
ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la
normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate
la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la
data e l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema.
2. Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura
informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale
gravita', il responsabile per la tenuta del protocollo puo' autorizzare
l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non piu'
di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli
estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza
e' riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni
registrate manualmente.
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro
di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque
garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito
del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati
in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando
un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino
delle funzionalita' del sistema. Durante la fase di ripristino,
a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un
numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede
a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato
in emergenza.
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine
alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi
automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto
tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali
che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e'
finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei
supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di
economicita', di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicita'
stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali
include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e
in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalita'
di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai
relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione
d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a
registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo
52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra
ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento
cui esso e' associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti
i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche'
la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare
lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione
dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche
delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e
del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione
dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del
servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a
procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito
presso ciascuna amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio
corrente.
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei
flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un
elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli
archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione
dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica
e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle
vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere
tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione
e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente
sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono
l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare,
per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione
delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo 71 (L-R)
Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente
con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente
gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili
d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a
ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'.
Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa
definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta
del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi. (L)
Articolo 72 (R)
Responsabilita' dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le
amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione
dei controlli medesimi e le modalita' per la loro esecuzione.
2. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73 (R)
Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti,
salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita'
per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti
a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente
testo unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorieta' nei casi
in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente
di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione
di stati, qualita' personali e fatti mediante l'esibizione di un
documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato
di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
(R)
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. l5: l'articolo 2,
comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo
2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11
della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della
legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge
21 novembre 2000, n. 342. (L)
2. Sono altresi' abrogati: il D.P.R. 10 novembre
1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223. (R)
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di
cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 399, al D.P.R. 14 ottobre 1999,
n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale
31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31
maggio 1999, n. l64, e le disposizioni di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 941;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre
1993 n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione
delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive
e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le
regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore
del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con
riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni
di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali
da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell' articolo
4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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