Con il
decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445 è stata riconosciuta ai cittadini la possibilità
di autocertificare molte situazioni e fatti che prima dovevano
essere dimostrate con appositi certificati il dichiarante con
la firma dell'autocertificazione si assume la responsabilità
che quanto dichiarato corrisponde al vero.
La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi
la possibilità di controllo e verifica dei dati certificati,
qualora vengano riscontrate delle irregolarità (che non
costituiscono falsità comma
3 art 71 D.P.R. 445/2000 ) l'interessato su richiesta del
funzionario che ha ricevuto la dichiarazione è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza
il procedimento non ha seguito.
Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni
previste dall'
art 76 D.P.R. 445/2000 dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia il comma 4 dell'art 76 precisa inoltre che nel caso
di dichiarazioni volte ad ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Il dichiarante decade inoltre dai benefici eventualmente ottenuti
in seguito ad un provvedimento adottato sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell' art
75 D.P.R. 445/2000.