Dichiarazioni non veritiere

le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci

Con il decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 è stata riconosciuta ai cittadini la possibilità di autocertificare molte situazioni e fatti che prima dovevano essere dimostrate con appositi certificati il dichiarante con la firma dell'autocertificazione si assume la responsabilità che quanto dichiarato corrisponde al vero.
La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica dei dati certificati, qualora vengano riscontrate delle irregolarità (che non costituiscono falsità comma 3 art 71 D.P.R. 445/2000 ) l'interessato su richiesta del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni previste dall' art 76 D.P.R. 445/2000 dal codice penale e dalle leggi speciali in materia il comma 4 dell'art 76 precisa inoltre che nel caso di dichiarazioni volte ad ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Il dichiarante decade inoltre dai benefici eventualmente ottenuti in seguito ad un provvedimento adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell' art 75 D.P.R. 445/2000.



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