Cos'è l'autocertificazione
La '
Dichiarazione sostitutiva di certificazione'
è semplicemente una
dichiarazione che attesta
una serie di fatti stati e condizioni, introdotta per semplificare
i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
Possono presentare l'autocertificazione i cittadini Italiani, i
cittadini comunitari e i cittadini che non appartengono all'Unione
Europea che soggiornano regolarmente nel nostro paese.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili nei rapporti tra soggetti privati che vi consentono.
É utilizzabile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, province, comuni e comunità montane, IACP,
camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico
(compresi gli enti pubblici economici) tutti gli istituti e tutte
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,
e con le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità
ENEL, PRA, SIAE, TELECOM, FS, uffici postali, uffici comunali
provinciali e regionali, Motorizzazione Civile, Questura, uffici
di collocamento, ASL, aziende Municipalizzate, RAI, ecc.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione
i Certificati medici, sanitari, veterinari, certificati di origine
e conformità alle norme comunitarie, brevetti e marchi,
è ancora necessario presentare i certificati tradizionali
in caso di pratiche per contrarre matrimonio, nei rapporti con
l'autorità giudiziaria, o negli atti da trasmettere all'estero.
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione da presentare
su appositi moduli sottoscritti dall'interessato le autocertificazioni
sostituiscono a tutti gli effetti i normali certificati, facoltà
riconosciuta ai cittadini dopo il
decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445 il dichiarante con la firma dell'autocertificazione
si assume la responsabilità che quanto dichiarato corrisponde
al vero.
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti in seguito
ad un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Non è più necessarioa l'autenticazione della firma.
La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi
la possibilità di controllo e verifica dei dati certificati,
le dichiarazioni non veritiere sono perseguibili penalmente
(art 76 D.P.R. 445/2000).
Con l'autocertificazione il cittadino puo sostituire oltre ai
tradizionali certificati anagrafici quali il certificato di residenza,
di stato di famiglia, di cittadinanza, di godimento dei diritti
politici, ecc., anche un'ampia gamma di posizioni personali come
il possesso di titoli di studio o qualifiche professionali, la
propria situazione economica, lo stato di disoccupazione e molto
altro.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 sono esenti dall'imposta
di bollo
Per certificare i dati relativi al proprio nome o cognome, la
data di nascita e il luogo di nascita, la propria cittadinanza,
lo stato civile, la residenza è sufficente esibire la fotocopia
non autenticata di un documento di riconoscimento
valido
, o nel caso il documento non sia più
valido è sufficente apporre sulla fotocopia stessa una dichiarazione
firmata in cui si attesta che i dati contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
autentica della firma e imposta
di bollo.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è
una dichiarazione che riguarda fatti stati e qualità personali
non comprese nell'elenco delle autocertificazioni
a diretta conoscenza del dichiarante, o relativi ad altri soggetti
di cui si abbia diretta conoscenza e che si voglia rendere nel
proprio interesse.
Possono presentare Dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà i cittadini Italiani, mentre per
i cittadini comunitari e per i cittadini non appartenenti all'Unione
e regolarmente soggiornanti in Italia è consentita solo
nei casi in cui si tratti di comprovare stai fatti o qualità
certificabili da parte di soggetti pubblici Italiani.
Le domande per la partecipazione a concorsi pubblici, le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai gestori di
servizi pubblici e alle amministrazioni pubbliche, NON sono soggette
all'autenticazione della sottoscrizione
Resta l'obbligo dell'autenticazione della firma per la 'dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà' quando la stessa riguarda
la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc.)
da parte di terze persone e per le istanze rivolte a soggetti
privati (banche, assicurazioni ecc.) che non accettano l'autocertificazione.
L'autentica della sottosrizione avviene con l'identificazione
del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante,
tramite conoscenza diretta, con due testimoni conosciuti dal pubblico
ufficiale, o con esibizione di un documento di identità
personale valido, munito di fotografia. Sono pubblici ufficiali:
i notai, cancellieri, segretari comunali e i funzionari addetti
a ricevere la documentazione o incaricati dai sindaci, può
essere fatta anche in comuni diversi da quello di residenza, nonchè
dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal
funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
L'autenticazione della firma è soggetta ad imposta di bollo
nei casi in cui il cittadino non comprova che l'uso dell'atto
è esente per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione in
liste di collocamento, ecc.)
Come si redige un' autocertificazione:
E' possibile utilizzare gli appositi moduli prestampati che gli
uffici pubblici sono tenuti a mettergli a disposizione, in alternativa
è possibile redigere l'autocertificazione su carta semplice,
indicando i propri dati identificativi cognome nome, data e luogo
di nascita e residenza e infine la dichiarazione richiesta. L'autocertificazione
deve essere firmata e presentata direttamente all'ufficio competente,
senza autenticazione della firma.