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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ai sensi dell'art. 2 - 1° comma L
431/98)
LOCATORE Sig. nato a () il C.F. residente in n°.
CONDUTTORE Sig. nato a () il C.F. residente in () Via n°.
OGGETTO DELLA LOCAZIONE: unità immobiliare sita in Via n°
composto da:.
PATTI E CONDIZIONI
1) ASSISTENZA: per la stipula del presente contratto le parti di
comune accordo, rinunciano ad avvalersi (ovvero si avvalgono) dell'assistenza
delle associazioni di categoria, dichiarando che i patti di cui
ai successivi articoli rispondono pienamente allo spirito della
legge L. 431/98.
2) DURATA DEL CONTRATTO: la durata della locazione è pattuita
in anni 4 (quattro) dal al e si intenderà rinnovata per altri
quattro anni nell'ipotesi in cui il Locatore non comunichi al Conduttore
disdetta del contratto motivata, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
legge 9 Dicembre 1998 n° 431, da recapitarsi mediante lettera
raccomandata, contenente la specificazione del motivo invocato,
almeno sei mesi prima della scadenza.
Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti
avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da comunicare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata dovrà rispondere entro sessanta giorni
dalla data di ricezione mediante lettera raccomandata. In mancanza
di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto
alla data di cessazione della locazione.
In mancanza della suddetta comunicazione il contratto sarà
rinnovato tacitamente per quatto anni alle medesime condizioni,
e così per le successive scadenze.
3) RECESSO DEL CONDUTTORE: il Conduttore, qualora ricorrano gravi
motivi può recedere dal contratto in qualsiasi momento con
preavviso di almeno sei mesi da comunicare con lettera raccomandata
ai sensi dell'art 3 c. 6 L. 431/98.
4) CANONE: le parti pattuiscono il canone in € () annue oltre
alle spese condominiali ed oneri accessori, da corrispondere in
rate trimestrali anticipate di € () ciascuna, da versare in
contanti presso il domicilio del Locatore entro il 5 di ogni mese.
Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100%
della variazione ISTAT
5) MOROSITA' E INTERESSI MORATORI: le parti ai sensi degli artt.
5 e 55 L. 392/78 pattuiscono che il mancato pagamento anche di una
sola rata del canone o delle spese condominiali, oltre 5 giorni
la scadenza stabilita nel precedente articolo costituisce inadempimento
contrattuale. Per il ritardato pagamento di ogni somma dovuta in
forza del presente contratto, il conduttore corrisponderà
interessi moratori pari al Tasso ufficiale di sconto.
6) SPESE:
sono interamente a carico del Conduttore le spese per i servizi
di energia elettrica, telefono, gas, la tassa comunale per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e le spese condominiali, da corrispondere
direttamente all'amministratore dello stabile; il Conduttore si
impegna comunque a rimborsare immediatamente al Locatore qualora
questi debba per qualsiasi ragione eseguirne il pagamento, a semplice
richiesta del Locatore.
Le spese di manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione
di interventi di natura straordinaria sull'edificio (ristrutturazione,
sostituzione di impianti, ecc.) sono a carico del Locatore.
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