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LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge
9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig. di seguito denominato/a locatore in persona di concede
in locazione al/alla sig. ai sig. i di seguìto denominato/a/i
conduttore/i, identificato/a/i mediante in persona di che accetta/no,
per sé e aventi causa, l’unita immobiliare posta in
Via n piano scala int. composta di n° vani, oltre cucina e servizi,
e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare
quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune
o meno, ecc.) non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte
sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI: proprietà
riscaldamento acqua altre COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell’unità
immobiliare b) codice fiscale del locatore DOCUMENTAZIOINE AMMINISTRATIVA
E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
1. DURATA: Il contratto è
stipulato per la durata di mesi, dal al . Alla prima scadenza il
contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore
non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data
di scadenza del contratto.
2. NATURA TRANSITORIA: Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale
stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
legge n. 431/98; tra depositato il presso il Comune di , le
parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria
in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile
per un periodo non eccedente i frequentando il corso di studi di
presso l'Università di
3. CANONE: Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo
di cui all’articolo 2 è convenuto in euro , che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore
ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n rate eguali anticipate
di euro ciascuna, alle seguenti date:
4. DEPOSITO
CAUZIONALE: A garanzia delle obbligazioni assunto col presente
contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la
firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di
euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto
pigioni e produttiva di
interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni
periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito
viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello
stato dell’unità immobiliare sia dell'osservanza di
ogni obbligazione contrattuale.
5. ONERI ACESSORI. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione
della tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge
n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato
E. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di
consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare
il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione
specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha
inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni
sindacali- presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle
spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del
canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore
a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
6. SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE: Le spese di bollo per il presente
contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia
al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari
alla metà.
7. PAGAMENTO, RISOLUZIONE E PRELAZIONE: Il pagamento del canone
o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può
venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore,
quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi
causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro
dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone),
costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55
della legge n. 392/78. La vendita dell’unità immobiliare
locata - in relazione alla quale
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