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viene/non viene concessa la prelazione
al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
8. USO. L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di
civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario,
è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né
in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
9. RECESSO DEL CONDUTTORE: Il conduttore ha facoltà di recedere
dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale
facoltà è consentita anche ad uno o più dei
conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso,
la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando
la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi
di conduzione.
10. CONSEGNA: Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità
immobiliare locatogli, di averla trovata adatta all’uso convenuto
e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro
delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.
Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare
nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena
il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare
le norme dei regolamento dello stabile ove esistente, accusando
in tal caso ricevuta dello stesso con la firma dei presente contratto,
così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea
dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere
atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri
abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato
dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di
quanto segue: ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di
consegna.
11. MODIFICHE E DANNI: Il conduttore non può apportare alcuna
modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed
alla loro destinazione, o agii impianti .esistenti, senza il preventivo
consenso scritto del locatore. II conduttore esonera espressamente
il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti
che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo
nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12. ASSEMBLEE: Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni
dell'assemblea condominiale relative alle spese
ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento
e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire,
senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli
altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento
e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio
non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini)
i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla
proprietà o da almeno tre conduttori.
13. IMPIANTI: Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile
di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente
dell’impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in
caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni
antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può
pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente,
vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento
a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
14. ACCESSI: Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità
immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai
loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare
locata, il conduttore deve consentire la visita all’unità
immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione
dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:
15. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE: La Commissione di conciliazione,
di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia, e delle
finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti
fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo
territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del
locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente
- sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra
designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta
di intervento della Commissione non determina la sospensione delle
obbligazioni contrattuali.
16. VARIE: A tutti gli effetti del presente contratto, compresa
la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare,
il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli
più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio
di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo,
e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore
ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi
i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col
rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano
a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78
e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché
alla normativa ministeriale emanata in applicazione della
legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole .....
Letto, approvato e sottoscritto
....... li ........................
Il locatore - Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo comma,
del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di
cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 del presente contratto.
Il locatore - Il conduttore
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