CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(con patti in deroga ex art. 11, 2° comma, L. n. 359/1992)
A) LOCATORE Sig. nato a () il C.F. residente
in n°.
B) CONDUTTORE Sig. nato a () il C.F. residente in () Via n°.
C) OGGETTO DELLA LOCAZIONE: unità immobiliare sita in Via
n° composto da:.
D) DURATA DEL CONTRATTO: anni () dal al
E) RINNOVO DEL CONTRATTO: anni () dal al
F) CANONE ANNUO: in deroga agli artt. da 12 a 23 L.
392/1978 £. () da pagare in rate trimestrali anticipate
di £. ()con scadenza il di ogni mese presso il domicilio
del locatore.
G) CAUZIONE: £. ().
Le parti, come sopra, indicate convengono e stipulano quanto segue:
1) Quanto sopra dichiarato e pattuito alle lettere da A) a G)
è parte integrante del presente contratto, liberamente
stipulato ai sensi delle vigenti norme di legge e delle facoltà
di cui all’art. 11 D.L. n° 333/1992, convertito in legge
n° 359/1992.
2) DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA: solo nel caso in cui
il locatore intenda adibire l’immobile agli usi di cui all’art.
29 comma 1 lettere A) e B), L. 392/1978 o eseguire le opere di
cui all’art. 59, comma 1, n° 3,4 e 5 della stessa legge
potrà negare il rinnovo del contratto per la prima scadenza
con lettera raccomandata comunicata al conduttore almeno 12 (dodici)
mesi prima e contenente, a pena di nullità, il motivo specifico
del diniego.
Ove il diniego di rinnovo sia esercitato con dolo dal Locatore,
questi sarà tenuto a risarcire i danni ex art. 2043 c.c.,
se entro dodici mesi dal rilascio non seguano l’uso o l’inizio
delle opere.
3) DISDETTA DEL CONTRATTO: per le scadenze contrattuali successive
alla prima, il Locatore potrà disdettare il contratto con
lettera
raccomandata comunicata al conduttore almeno 6 (sei) mesi
prima della scadenza.
4) RECESSO DEL CONDUTTORE: il conduttore potrà recedere
dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno tre
mesi rispetto alla data del rilascio, da comunicare al locatore
con lettera raccomandata A.R.
5) AGGIORNAMENTO DEL CANONE: il canone di cui alla lettera F)
verrà annualmente aggiornato del 75% della variazione ISTAT,
come da Art. 24 L. 392/1978.
6) AGGIORNAMENTO A REGIME DELLA CAUZIONE: in deroga all’art.
11 L. 392/1978 gli interessi effettivamente corrisposti dalla
banca sulla cauzione
versata su libretto di risparmio, andranno ad integrare la cauzione.
Questa non potrà essere compensata con altre somme dovute
al locatore a qualsiasi titolo e verrà restituita al conduttore
ove alla riconsegna dell’immobile sia accertata la mancanza
di danni, diversi dal normale deterioramento d’uso, sempre
che il conduttore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni di cui
al presente contratto.
7) ONERI ACCESSORI: sono interamente a carico del conduttore le
utenze, gli
oneri accessori e la manutenzione ordinaria di cui all’art.
9 L.392/1978 al c.c. e agli usi locali. In parziale deroga all’art.
9 L. 392/1978 il termine di pagamento di cui al 3° comma è
ridotto a 30 giorni.
8) MOROSITÀ E INTERESSI MORATORI: in parziale deroga all’art.
55 L. 392/1978, il numero delle sanatorie sarà riferito
all’intera durata della locazione. Per il ritardato pagamento
di ogni somma dovuta in forza del presente contratto, il conduttore
corrisponderà interessi moratori pari al tasso
ufficiale di sconto.
9) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE: il conduttore non potrà sublocare
o concedere in comodato, né totalmente né parzialmente
l’immobile locato e a tale effetto il conduttore dichiara
che nell’unità immobiliare di cui trattasi abiteranno
n° persone.
10) USO DELL’IMMOBILE: l’immobile è locato
ad uso esclusivo di ABITAZIONE ed è vietato il mutamento,
a qualsiasi titolo, dell’uso pattuito anche se parziale.
In deroga all’art.80 L. 392/1978 ove il mutamento d’uso
non sia stato autorizzato dal locatore con raccomandata, questi
potrà chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi
momento, fermo restando il regime giuridico del presente contratto.
11) CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE: ove alla consegna le parti
non constatino con separato verbale lo stato di conservazione
dell’immobile, esso si intenderà locato in buono
stato manutentivo ex art. 1590 C.C. come visto e piaciuto al conduttore.
12) MIGLIORIE ED ADDIZIONI: a parziale deroga degli artt. 1592
e 1593 C.C. le migliorie e le addizioni che il conduttore volesse
apportare all’immobile, dovranno essere sempre autorizzate
per iscritto dal locatore, esse resteranno acquisite al Locatore
senza obbligo di compenso anche se eseguite con il consenso del
Locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593
C.C., salvo sempre per il Locatore il diritto di pretendere dal
Conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi
li ha ricevuti.
13) OBBLIGO DI VISITA: sei mesi prima della scadenza o in ogni
tempo in caso di vendita o di manutenzione, previo avviso il conduttore
dovrà lasciar visitare quanto locato.
14) REGOLAMENTO DELLO STABILE: il conduttore è obbligato
al rigoroso rispetto del regolamento dello stabile.
15) RINVIO AD ALTRE NORME: per quanto non pattuito o derogato
con il presente contratto, valgono le norme della L. n° 392/1978,
del codice civile e degli usi locali.
16) REGISTRAZIONE: La
registrazione del contratto è a cura del conduttore,
le spese a carico del locatore e conduttore in parti uguali, le
spese di bollo interamente a carico del conduttore.
17) ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO: A norma dell’art. 1419 2°
comma cod. civ. il conduttore e il locatore dichiarano che il
presente contratto è voluto esclusivamente come contratto
in deroga alla L. n° 392/78 ai sensi dell’art. 11 L.
359/92 e anche come contratto ai sensi dell’art. 26 L. 392/78.Conseguentemente,
ove non sussistessero i requisiti o uno dei requisiti di validità
dello stesso, verrà a mancare il consenso dei contraenti
agli effetti residui del contratto, che dovrà pertanto
ritenersi totalmente annullato senza possibilità di conversione
in un contratto integralmente disciplinato dalla L. 392/78.
IL LOCATORE -------------------------
IL CONDUTTORE ---------------------
Le parti sottoscrivono il presente
contratto ai sensi dell’art, 11, comma 2 del D.L. 11.7.1992
n° 333 convertito in legge 8.8.1992 n° 359 e dichiarano
di essere edotte circa il significato, la portata e gli effetti
di quanto dalle stesse pattuito, accettato, derogato, rinunciato
e sottoscritto contestualmente in loro presenza.
Pavia,
IL LOCATORE -----------------------
IL CONDUTTORE ------------------- |