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Contratto affitto patti in deroga

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(con patti in deroga ex art. 11, 2° comma, L. n. 359/1992)

A) LOCATORE Sig. nato a () il C.F. residente in n°.
B) CONDUTTORE Sig. nato a () il C.F. residente in () Via n°.
C) OGGETTO DELLA LOCAZIONE: unità immobiliare sita in Via n° composto da:.
D) DURATA DEL CONTRATTO: anni () dal al
E) RINNOVO DEL CONTRATTO: anni () dal al
F) CANONE ANNUO: in deroga agli artt. da 12 a 23 L. 392/1978 £. () da pagare in rate trimestrali anticipate di £. ()con scadenza il di ogni mese presso il domicilio del locatore.
G) CAUZIONE: £. ().
Le parti, come sopra, indicate convengono e stipulano quanto segue:
1) Quanto sopra dichiarato e pattuito alle lettere da A) a G) è parte integrante del presente contratto, liberamente stipulato ai sensi delle vigenti norme di legge e delle facoltà di cui all’art. 11 D.L. n° 333/1992, convertito in legge n° 359/1992.
2) DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA: solo nel caso in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi di cui all’art. 29 comma 1 lettere A) e B), L. 392/1978 o eseguire le opere di cui all’art. 59, comma 1, n° 3,4 e 5 della stessa legge potrà negare il rinnovo del contratto per la prima scadenza con lettera raccomandata comunicata al conduttore almeno 12 (dodici) mesi prima e contenente, a pena di nullità, il motivo specifico del diniego.
Ove il diniego di rinnovo sia esercitato con dolo dal Locatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni ex art. 2043 c.c., se entro dodici mesi dal rilascio non seguano l’uso o l’inizio delle opere.
3) DISDETTA DEL CONTRATTO: per le scadenze contrattuali successive alla prima, il Locatore potrà disdettare il contratto con lettera raccomandata comunicata al conduttore almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
4) RECESSO DEL CONDUTTORE: il conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data del rilascio, da comunicare al locatore con lettera raccomandata A.R.
5) AGGIORNAMENTO DEL CANONE: il canone di cui alla lettera F) verrà annualmente aggiornato del 75% della variazione ISTAT, come da Art. 24 L. 392/1978.
6) AGGIORNAMENTO A REGIME DELLA CAUZIONE: in deroga all’art. 11 L. 392/1978 gli interessi effettivamente corrisposti dalla banca sulla cauzione versata su libretto di risparmio, andranno ad integrare la cauzione. Questa non potrà essere compensata con altre somme dovute al locatore a qualsiasi titolo e verrà restituita al conduttore ove alla riconsegna dell’immobile sia accertata la mancanza di danni, diversi dal normale deterioramento d’uso, sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni di cui al presente contratto.
7) ONERI ACCESSORI: sono interamente a carico del conduttore le utenze, gli oneri accessori e la manutenzione ordinaria di cui all’art. 9 L.392/1978 al c.c. e agli usi locali. In parziale deroga all’art. 9 L. 392/1978 il termine di pagamento di cui al 3° comma è ridotto a 30 giorni.
8) MOROSITÀ E INTERESSI MORATORI: in parziale deroga all’art. 55 L. 392/1978, il numero delle sanatorie sarà riferito all’intera durata della locazione. Per il ritardato pagamento di ogni somma dovuta in forza del presente contratto, il conduttore corrisponderà interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto.
9) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE: il conduttore non potrà sublocare o concedere in comodato, né totalmente né parzialmente l’immobile locato e a tale effetto il conduttore dichiara che nell’unità immobiliare di cui trattasi abiteranno n° persone.
10) USO DELL’IMMOBILE: l’immobile è locato ad uso esclusivo di ABITAZIONE ed è vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, dell’uso pattuito anche se parziale. In deroga all’art.80 L. 392/1978 ove il mutamento d’uso non sia stato autorizzato dal locatore con raccomandata, questi potrà chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento, fermo restando il regime giuridico del presente contratto.
11) CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE: ove alla consegna le parti non constatino con separato verbale lo stato di conservazione dell’immobile, esso si intenderà locato in buono stato manutentivo ex art. 1590 C.C. come visto e piaciuto al conduttore.
12) MIGLIORIE ED ADDIZIONI: a parziale deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C. le migliorie e le addizioni che il conduttore volesse apportare all’immobile, dovranno essere sempre autorizzate per iscritto dal locatore, esse resteranno acquisite al Locatore senza obbligo di compenso anche se eseguite con il consenso del Locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C., salvo sempre per il Locatore il diritto di pretendere dal Conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
13) OBBLIGO DI VISITA: sei mesi prima della scadenza o in ogni tempo in caso di vendita o di manutenzione, previo avviso il conduttore dovrà lasciar visitare quanto locato.
14) REGOLAMENTO DELLO STABILE: il conduttore è obbligato al rigoroso rispetto del regolamento dello stabile.
15) RINVIO AD ALTRE NORME: per quanto non pattuito o derogato con il presente contratto, valgono le norme della L. n° 392/1978, del codice civile e degli usi locali.
16) REGISTRAZIONE: La registrazione del contratto è a cura del conduttore, le spese a carico del locatore e conduttore in parti uguali, le spese di bollo interamente a carico del conduttore.
17) ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO: A norma dell’art. 1419 2° comma cod. civ. il conduttore e il locatore dichiarano che il presente contratto è voluto esclusivamente come contratto in deroga alla L. n° 392/78 ai sensi dell’art. 11 L. 359/92 e anche come contratto ai sensi dell’art. 26 L. 392/78.Conseguentemente, ove non sussistessero i requisiti o uno dei requisiti di validità dello stesso, verrà a mancare il consenso dei contraenti agli effetti residui del contratto, che dovrà pertanto ritenersi totalmente annullato senza possibilità di conversione in un contratto integralmente disciplinato dalla L. 392/78.
IL LOCATORE -------------------------

Le parti sottoscrivono il presente contratto ai sensi dell’art, 11, comma 2 del D.L. 11.7.1992 n° 333 convertito in legge 8.8.1992 n° 359 e dichiarano di essere edotte circa il significato, la portata e gli effetti di quanto dalle stesse pattuito, accettato, derogato, rinunciato e sottoscritto contestualmente in loro presenza.
Pavia,
IL LOCATORE -----------------------

IL CONDUTTORE -------------------

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