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CONTRATTO DI LOCAZIONE BOX AUTORIMESSE, POSTO
AUTO
Con la presente scrittura privata il sottoscritto _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ concede in locazione per uso esclusivo di autorimessa / box
/ posto-auto al sig. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ che accetta
per sé e/o aventi causa l'immobile sito in _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ n° _ _ _ _ _ _ _ superficie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ Mq circa.
1) La durata della locazione è fissata in anni/mesi/giorni
_ _ _ _ _ _ _ _ _ con decorrenza dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e scadenza
il _ _ _ _ _ _ con rinnovazione tacita per altri _ _ _ _ _ _ _ _
_ anni/mesi/giorni se nessuna delle parti comunicherà all'altra
disdetta,
mediante lettera raccomandata da inviare almeno 3 mesi prima della
scadenza. Il domicilio del conduttore viene eletto in questo contratto,
all'indirizzo dell'immobile locato.
2) E' fatto espresso divieto di sublocazione, e di cessione di contratto
anche parziale, e/o di comodato a titolo gratuito, pena la risoluzione
del contratto per fatto e per colpe del conduttore, ai sensi degli
artt. 1456 e 1457 del codice civile.
3) Il canone è determinato in Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) anno/mese
oltre a Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ per oneri accessori,
salvo conguaglio a fine gestione, da far pervenire in n° _ _
_ _ rate mensili/trimestrali anticipate di Euro _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) comprensive della
quota di oneri accessori, entro _ _ _ _ giorni dalla scadenza presso
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Il canone sarà aggiornato ogni anno a partire dalla data
del contratto in misura pari al 100% della variazione ISTAT
(indice del costo della vita famiglie di operai e impiegati FOI)
dell'anno precedente.
4) Il conduttore si impegna esplicitamente a corrispondere entro
trenta giorni dalla richiesta, la quota a conguaglio di oneri accessori
a suo carico. Inoltre il conduttore accetta sin d'ora le condizioni
di fornitura del riscaldamento/condizionamento secondo gli usi e
le consuetudini locali, salvo quanto disposto dall'art. 10 della
legge
392/78.
5) L'omesso pagamento, anche parziale, dell'affitto o delle quote
degli oneri accessori entro 10 giorni dalla data di scadenza di
ciascuna rata mensile/trimestrale, avrà l'effetto automatico
di produrre la risoluzione del contratto per fatto e per colpa del
conduttore e il conseguente risarcimento di danni salvo quanto previsto
dall'art. 55 legge
392/78.
6) Le spese di registrazione
del presente contratto anche per le future annualitą sono a carico
del conduttore e del locatore in parti uguali. Sono a totale carico
del Conduttore i bolli
per il contratto e per le quietanze.
7) Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali,
nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso
scritto del Locatore. L'inosservanza del presente patto determina
ipso jure, la risoluzione del contratto a danno e spese del Conduttore
ai sensi dell'art. 1546 c.c. i miglioramenti e le addizioni eventualmente
autorizzati, resteranno a favore del Locatore al termine del rapporto
senza che da questo sia dovuto compenso alcuno.
La mutata destinazione d'uso dei locali, o l'esecuzione di lavori
in contrasto con le norme urbanistico/edilizie produrranno ipso
jure la risoluzione del contratto per fatto e per colpa del conduttore.
8) Tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. sono
a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli
impianti e i servizi.
9) Il locatore può ispezionare o far ispezionare i locali
oggetto di questo contratto, con/senza preavviso scritto. In particolare
l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre
di locazione, per almeno 2 ore al giorno, con obbligo di preavviso.
Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o l'immobile
locato, l'accesso viene consentito dalle ore _ _ _ _ _ _ alle ore
_ _ _ _ _ _ ogni settimana nei giorni di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _.
10) Il locatore è esonerato dal conduttore da ogni qualsiasi
responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare
dal fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi
in genere. Il locatore non è responsabile per l'eventuale
scarsità o mancanza di qualsiasi servizio domestico, privato
o comune.
11) Il conduttore è custode della cosa locata ed è
responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua
colpa.
12) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento
alle norme del c.c. e delle altre leggi in vigore.
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Letto, approvato e sottoscritto
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