Il Lastrico solare
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IL LASTRICO SOLARE
IL LASTRICO SOLARE è la copertura piana orizzontale (salvo leggera
pendenza necessaria per consentire lo scolo delle acque piovane) copre gli edifici
più moderni e svolge così la funzione che in passato veniva
svolta dal tetto 'a spiovente' formato da una o piú falde
inclinate.
Si differenzia, dalla terrazza che oltre all'eventuale funzione
di copertura costituisce accessorio dell', appartamento cui
è annessa.
Il lastrico solare
è detto praticabile quando è provvisto di parapetto e pavimentazione calpestabile,
impraticabile
nel caso in cui ne sia sprovvisto, e' formato dalla struttura portante
da uno strato di materiale termoisolante da uno strato impermeabile
(carta catramata termosaldata o altro materiale) e dalla pavimentazione.
Il lastrico solare può essere destinato all’uso comune
in questo caso, le spese vengono ripartite fra tutti i condomini che ne usufruiscono.
Quando, invece, il lastrico solare risulta di
uso esclusivo le spese vanno ripartite come stabilito dal codice civile
Art.1126 : Lastrici solari di uso esclusivo - Quando l'uso dei lastrici solari
o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni
o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i
condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve,
in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
In relazione alle sopraelevazioni, il codice civile attribuisce
al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio e al proprietario
esclusivo del lastrico solare il diritto di elevare nuovi piani o nuove fabbriche.
Art.1127 : Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio -
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o
nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa
se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o
la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari
al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero
dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte
dei condomini avevano il diritto di usare.