Il Lastrico solare

Segnala ad un amico Casa: guida all'affitto Consigli utili per affittare la tua casa tipi di contratto modulistica e leggi in materia di locazione. Casa: guida ai mutui Consigli per acquistare la tua casa tipi di mutuo tasso fisso variabile misto bilanciato capped-rate mutuo affitto ... Casa: guida alla vendita e all'acquisto
Consigli per acquistare o vendere la casa, proposta irrevocabile di acquisto, preliminare di vendita o compromesso, l'atto notarile 'rogito', acconti, caparra confirmataria, caparra penitenziale ...

Glossario I termini immobiliari e finanziari

IL LASTRICO SOLARE

IL LASTRICO SOLARE è la copertura piana orizzontale (salvo leggera pendenza necessaria per consentire lo scolo delle acque piovane) copre gli edifici più moderni e svolge così la funzione che in passato veniva svolta dal tetto 'a spiovente' formato da una o piú falde inclinate.
Si differenzia, dalla terrazza che oltre all'eventuale funzione di copertura costituisce accessorio dell', appartamento cui è annessa.
Il lastrico solare è detto praticabile quando è provvisto di parapetto e pavimentazione calpestabile, impraticabile nel caso in cui ne sia sprovvisto, e' formato dalla struttura portante da uno strato di materiale termoisolante da uno strato impermeabile (carta catramata termosaldata o altro materiale) e dalla pavimentazione.
Il lastrico solare può essere destinato all’uso comune in questo caso, le spese vengono ripartite fra tutti i condomini che ne usufruiscono. Quando, invece, il lastrico solare risulta di uso esclusivo le spese vanno ripartite come stabilito dal codice civile

Art.1126 : Lastrici solari di uso esclusivo - Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
In relazione alle sopraelevazioni, il codice civile attribuisce al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio e al proprietario esclusivo del lastrico solare il diritto di elevare nuovi piani o nuove fabbriche.
Art.1127 : Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio - Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Limitazione responsabilità Torna alla pagina precedente | Inizio pagina