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D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). .1
(Testo COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE dal D.Lgs 301
del 27.12.02)
Premessa
Articolo 1 (L) - Ambito di applicazione.
Articolo 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali.
Articolo 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi.
Articolo 4 (L) - Regolamenti edilizi comunali.
Articolo 5 (R) - Sportello unico per l'edilizia.
Articolo 6 (L) - Attività edilizia libera.
Articolo 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree
demaniali.
Articolo 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica.
Articolo 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire.
Articolo 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire.
Articolo 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso
di costruire.
Articolo 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire.
Articolo 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici.
Articolo 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire.
Articolo 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso
di costruire.
Articolo 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
Articolo 18 (L) - Convenzione-tipo.
Articolo 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti
non destinati alla residenza.
Articolo 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire.
Articolo 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale.
Articolo 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività.
Articolo 23 (R) - (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
(Disciplina della denuncia di inizio attività).
Articolo 24 (L) - Certificato di agibilità.
Articolo 25 (R). - Procedimento di rilascio del certificato
di agibilità.
Articolo 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità.
Articolo 27 (L) - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
Articolo 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali.
Articolo 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso
di costruire, del committente, del costruttore e del direttore
dei lavori, nonché anche del progettista per le opere
subordinate a denuncia di inizio attività.
Articolo 30 (L) - Lottizzazione abusiva.
Articolo 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali.
Articolo 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali.
Articolo 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia
in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.
Articolo 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire.
Articolo 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Articolo 36 (L) - Accertamento di conformità.
Articolo 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità.
Articolo 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
Articolo 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da
parte della regione.
Articolo 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi
abusivi da parte della regione.
Articolo 41 (L) - Demolizione di opere abusive.
Articolo 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo
di costruzione.
Articolo 43 (L) - Riscossione.
Articolo 44 (L) - Sanzioni penali.
Articolo 45 (L) - Norme relative all'azione penale.
Articolo 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi
ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il
17 marzo 1985.
Articolo 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai.
Articolo 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici.
Articolo 49 (L) - Disposizioni fiscali.
Articolo 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.
Articolo 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria.
Articolo 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche.
Articolo 53 (L) - Definizioni.
Articolo 54 (L) - Sistemi costruttivi.
Articolo 55 (L) - Edifici in muratura.
Articolo 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti.
Articolo 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate.
Articolo 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti
in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi
in metallo.
Articolo 59 (L) - Laboratori.
Articolo 60 (L) - Emanazione di norme tecniche,
Articolo 61 (L) - Abitati da consolidare.
Articolo 62 (L) - Utilizzazione di edifici.
Articolo 63 (L) - Opere pubbliche.
Articolo 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.
Articolo 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione
a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica.
Articolo 66 (L) - Documenti in cantiere.
Articolo 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
- Collaudo statico.
Articolo 68 (L) - Controlli.
Articolo 69 (L) - Accertamenti delle violazioni.
Articolo 70 (L) - Sospensione dei lavori.
Articolo 71 (L) - Lavori abusivi.
Articolo 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori.
Articolo 73 (L) - Responsabilità del direttore dei
lavori.
Articolo 74 (L) - Responsabilità del collaudatore.
Articolo 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo.
Articolo 76 (L) - Comunicazione della sentenza.
Articolo 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione
di interi edifici.
Articolo 78 (L) - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Articolo 79 (L) - Opere finalizzate all'eliminazione delle
barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti
edilizi.
Articolo 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio
e di prevenzione degli infortuni.
Articolo 81 (L) - Certificazioni.
Articolo 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico.
Articolo 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità.
Articolo 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche.
Articolo 85 (L) - Azioni sismiche.
Articolo 86 (L) - Verifica delle strutture.
Articolo 87 (L) - Verifica delle fondazioni.
Articolo 88 (L) - Deroghe.
Articolo 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici.
Articolo 90 (L) - Sopraelevazioni.
Articolo 91 (L) - Riparazioni.
Articolo 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica.
Articolo 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche.
Articolo 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
Articolo 95 (L) - Sanzioni penali.
Articolo 96 (L) - Accertamento delle violazioni.
Articolo 97 (L) - Sospensione dei lavori.
Articolo 98 (L) - Procedimento penale.
Articolo 99 (L) - Esecuzione d'ufficio.
Articolo 100 (L) - Competenza della Regione
Articolo 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente
ufficio tecnico della regione.
Articolo 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio.
Articolo 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche
Articolo 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione.
Articolo 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello
Stato.
Articolo 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio
militare.
Articolo 107 (L) - Ambito di applicazione.
Articolo 108 (L) - Soggetti abilitati.
Articolo 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali.
Articolo 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) - Progettazione
degli impianti.
Articolo 111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo
degli impianti installati.
Articolo 112 (L) - Installazione degli impianti.
Articolo 113 (L) - Dichiarazione di conformità.
Articolo 114 (L) - Responsabilità del committente o
del proprietario.
Articolo 115 (L) - Certificato di agibilità.
Articolo 116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri.
Articolo 117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
Articolo 118 (L) - Verifiche.
Articolo 119 (L) - Regolamento di attuazione.
Articolo 120 (L) - Sanzioni.
Articolo 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali
Articolo 122 (L) - Ambito di applicazione.
Articolo 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti.
Articolo 124 (L) - Limiti ai consumi di energia.
Articolo 125 (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione
tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi
alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia.
Articolo 126 (R) - Certificazione di impianti.
Articolo 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo.
Articolo 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici.
Articolo 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti.
Articolo 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori.
Articolo 131 (L) - Controlli e verifiche.
Articolo 132 (L) - Sanzioni.
Articolo 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori.
Articolo 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente
o dal conduttore.
Articolo 135 (L) - Applicazione.
Articolo 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) - Abrogazioni.
Articolo 137 (L) - Norme che rimangono in vigore.
Articolo 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico.
Allegato - Parte I
Allegato - Parte II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999,
n. 50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato
1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri
12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile
2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del
29 marzo 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera
dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio
del parere da parte della competente commissione del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni
e le attività culturali;
EMANA
il seguente decreto:
Parte I – ATTIVITA’ EDILIZIA
Titolo I Disposizioni generali
Capo I – Attività edilizia
Articolo 1 (L) Ambito di applicazione.
1. Il presente testo unico contiene i princìpi fondamentali
e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività
edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui
agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione
di impianti produttivi.
Articolo 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali.
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente
in materia edilizia nel rispetto dei princìpi fondamentali
della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa
esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia
e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo
unico, attuative dei princìpi di riordino in esso contenuti,
operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai princìpi
medesimi.
4. I comuni, nell'àmbito della propria autonomia statutaria
e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato
di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti
alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti
alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi.
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria»,
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo»,
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia»,
gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica ; 2
e) «interventi di nuova costruzione», quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque
da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,
e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali,
la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua
la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica»,
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo
34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 4 (L) Regolamenti edilizi comunali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo
2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità
costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione
edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti
al preventivo parere di tale organo consultivo.
Articolo 5 (R) Sportello unico per l'edilizia.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della
propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti
i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia
di inizio attività .
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività
e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e
di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36,
38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a
chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco
delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti
in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati
di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali
a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio
e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale,
il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi
in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia,
con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati
dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo
20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine
al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari
ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento
edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche
di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello
Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici
nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374; d) l'autorizzazione dell'autorità competente
per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per
gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli
articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali,
si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia
di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della
legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,
salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività
edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio
dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole
di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti
e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema
di aree naturali protette.
TITOLO II Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 6 (L) Attività edilizia libera.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque
nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti
senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato.
Articolo 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro
realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità
di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle
predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali
o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici, previo accertamento di conformità con le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione
del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Articolo 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree
demaniali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi
su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente
testo unico.
Articolo 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica.
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457
del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi
regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti
di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi
di nuova edificazione nel limite della densità massima
fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di
interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta
non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici
generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi
indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi
di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del
presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari
o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche
se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino
fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché
il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a
favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il
comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui
alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II – Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Articolo 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire.
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso
.3
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi
o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili
o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire
o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio
e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio
del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni
regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Articolo 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge
23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito
dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme
all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarità della proprietà o di altri
diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto
del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso
ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi.
Articolo 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso
di costruire.
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4,
legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952,
n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse
nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati
di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda
di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi
tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico
sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione
entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che
siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Articolo 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio
del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Articolo 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto
dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo
n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre
1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni
caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7,
8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Articolo 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini
possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per
fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare
del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto
per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla
scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può
essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente
in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia
previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata
nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che
le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede
altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo
di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni
dalla data di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
Articolo 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6,
commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre
1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge
22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n.
67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art.
58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma
2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio
del permesso di costruire comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione
è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso
di costruire e, su richiesta dell'interessato, può
essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota
dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune .4
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in
corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale
in base alle tabelle parametriche che la regione definisce
per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche
da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle
stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione
del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità
alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri
e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui
al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per
il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni .5
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo
nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese
e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere,
aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali
e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese
le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento,
al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo
4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento
le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni
di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie
delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli
interventi stessi, così come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio
edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni
hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi
di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
Articolo 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge
25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;
legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662
del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa
anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso
di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri
di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi
di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione
è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo
e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale,
ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento,
in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o
di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme
o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà
dello Stato il contributo di costruzione è commisurato
alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Articolo 18 (L) Convenzione-tipo.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992,
n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo
agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo
17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con
la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché
gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi,
sulla base del costo delle aree, così come definito
dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale
del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli
alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore
a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza
non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito
ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo
delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti
di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla
data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili
di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio,
in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte
eccedente.
Articolo 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti
non destinati alla residenza.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza
delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento
e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e
di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base
a parametri che la regione definisce con i criteri di cui
al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché
in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali
o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di
un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota
non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione
da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività,
con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei
commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole
previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci
anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente
alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.
Sezione III – Procedimento
Articolo 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2,
3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano
i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui
il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero
la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli
uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità
del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai
fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario
apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto
originario, può, nello stesso termine di cui al comma
3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato
si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine
fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare
la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta
di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito,
il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per
la motivata richiesta di documenti che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non
possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati,
di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo
5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali,
si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede
a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente
o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza
di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso
di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo
le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i
comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per
i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica
anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione
della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire
per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è
di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda
.6
Articolo 21 (R) Intervento sostitutivo regionale.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493).
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti
dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento
per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che
il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo
13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile
del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di
impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l'interessato può inoltrare richiesta di intervento
sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei
successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta
che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente
anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo
si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio attività
Articolo 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito,
con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34
ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo
10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di
inizio attività le varianti a permessi di costruire
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini
dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
tali denunce di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale e possono essere presentate prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi
valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la
cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani
o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati;
in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché
il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza
di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare
o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di
cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni
penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo
di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono
individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia
di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma
3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri
e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2
e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica
o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'àmbito delle norme
di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato
di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5.
In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia
non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 37 .7
Articolo 23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
(Disciplina della denuncia di inizio attività).
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione
a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari
a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento
è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data
di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega,
alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia
è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma
1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia
della denuncia di inizio attività da cui risulti la
data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato
a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza
di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine
di appartenenza. È comunque salva la facoltà
di ripresentare la denuncia di inizio attività, con
le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato
allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività .8
TITOLO III
Agibilità degli edifici
Capo I – Certificato di agibilità
Articolo 24 (L) Certificato di agibilità.
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221,
comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale
con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire
sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato
la denuncia di inizio attività, o i loro successori
o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 77 a 464 euro .
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformità
alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato
di agibilità.
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma
3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda
di rilascio del certificato di agibilità, corredata
della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità,
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli
113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi,
ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità
degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente
testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci
giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la
seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione,
di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui
al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate
alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo
77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere
dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In
caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del
silenzio assenso è di sessanta giorni .
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici
giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Articolo 26 (L) Dichiarazione di inagibilità.
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità
di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità
e sanzioni
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne
la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio
di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora
si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai
fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma
2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali
d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da
adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito
il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente
del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta
giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti
conseguenti.
Articolo 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente
della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti
dal richiamato articolo 27
Articolo 29 (L) Responsabilità del titolare del permesso
di costruire, del committente, del costruttore e del direttore
dei lavori, nonché anche del progettista per le opere
subordinate a denuncia di inizio attività.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente
e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della conformità
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a
quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite
dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili
dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora
abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni
del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in
corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o
di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire,
il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso
contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale
di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore
dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia
di inizio attività, il progettista assume la qualità
di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso
di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo
23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione
al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
Capo II
Sanzioni
Articolo 30 (L) Lottizzazione abusiva.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati,
o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza
la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione
venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura
del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione
di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti
agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione
a scopo edifi-catorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento
della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli
e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato
il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto
edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area
di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante
o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel
termine previsto, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata
copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici
comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso
il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi
per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale,
di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila
metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla
data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio
del comune ove è sito l'immobile .
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli
altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone
la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione
delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e
delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto
a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca
del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune
il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve
provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia
si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi
di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali
sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono
nulli e non possono essere stipulati, nè in forma pubblica
nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della
sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto
dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea
retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitù.
Articolo 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge
21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal
permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso,
in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge
al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione
o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta
giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché
quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'area acquisita non può comunque essere superiore
a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale a spese
dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare
non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione
si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili
e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti
degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative
ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale
e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre
il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27,
il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni,
adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla competente autorità giudiziaria
ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo
44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non
sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma
3 .9
Articolo 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali
al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più
delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi
del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle
che incidono sulla entità delle cubature accessorie,
sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole
unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
Articolo 33 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza di permesso di costruire o in totale difformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia
di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso
o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine
stabilito dal dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza
stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento
di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione
dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio
1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data
di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del
costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non
tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro
relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria
A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia
del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste
da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura
e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità
diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro .
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche
se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora
il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta
il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo
31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di
cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia
di inizio attività o in totale difformità dalla
stessa .10
Articolo 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità
dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e
spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al
doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge
27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata
in difformità dal permesso di costruire, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato
a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite
ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma
3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di
inizio attività .11
Articolo 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in
assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del
patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile,
ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario
del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a
spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli
enti pubblici territoriali, nonché quello di altri
enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma
3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività,
ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa
.12
Articolo 36 (L) Accertamento di conformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso
di costruire, o in difformità da esso ovvero in assenza
di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma
3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso,
o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda .13
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato
al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione
in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma
di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte
di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia
con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende rifiutata.
Articolo 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità.
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art.
10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo
22, commi 1 e 2 in assenza della o in difformità dalla
denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a 516 euro .14
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attività consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro .
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti
su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate
nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede
al Ministero per i beni e le attività culturali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere
non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In
tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro di cui al comma 2 .
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile
possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la
somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento
di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio
.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma
6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente
effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di
516 euro .
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento
di conformità di cui all'articolo 36.
Articolo 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora
non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione
in pristino, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati
tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione
dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente
o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi
i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria
di cui all'articolo 36. 2-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza
dei presupposti per la formazione del titolo .15
Articolo 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da
parte della regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art.
7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni
ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro
diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni
stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione,
al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni
entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione
può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento
da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme
e con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro
sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il
decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento
di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle
opere eseguite in base al titolo annullato.5. I provvedimenti
di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti
al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune
dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma
3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici
o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attività .16
Articolo 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi
da parte della regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art.
6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia,
qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti,
la regione può disporre la sospensione o la demolizione
delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è
adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è
notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo,
al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.
Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore
a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate
le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento,
la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è
assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso
è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio
delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione
in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma
3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività
o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività .17
Articolo 41 (L) Demolizione di opere abusive.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a
cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale su valutazione
tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata
ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo,
il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione
della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente
e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in
gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere
abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate
aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni
da eseguirsi all'occorrenza.
Articolo 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo
di costruzione.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o
mancato versamento del contributo di costruzione in misura
non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non
superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo
di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni; 18
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni ; 19
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni . 20
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole
rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel comma 2.
.
Articolo 43 (L) Riscossione.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli
II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi
secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva
delle entrate dell'ente procedente.
Articolo 44 (L) Sanzioni penali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni,
in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato
e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente
titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire
;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità
o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione ;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645
euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi
nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso .
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che
vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca
dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui
territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza
definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei
registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità
dalla stessa .21
Articolo 45 (L) Norme relative all'azione penale.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego
del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza
viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo
regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue
i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti.
Articolo 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi
ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il
17 marzo 1985.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata
dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante,
gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di
cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù
acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente
alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la
nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia
dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo
in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano
agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali
o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi
nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di
permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica
del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma
3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della
stessa .22
Articolo 47 (L) Sanzioni a carico dei notai.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di
atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili
costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza
della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo
30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331
del codice di procedura penale .
Articolo 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione
di opere prive di permesso di costruire, nonché ad
opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977
e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare
alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, indicante gli
estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive,
gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della
domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due
rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni
è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è
soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per
le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico,
in luogo della documentazione di cui al precedente comma,
può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già
usufruisce di un pubblico servizio .
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977,
in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è
stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello
stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi
al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa. 23
Capo III – Disposizioni fiscali
Articolo 49 (L)Disposizioni fiscali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto
con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze
dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per
cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto
delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma
di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o
dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante
la decadenza di cui al comma precedente .
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare
le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza
stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di
tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefìci suddetti
il committente è responsabile dei danni nei confronti
degli aventi causa.
Articolo 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo
1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme
del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la
registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni
deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto,
copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al
comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve
presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria
copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei
mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto,
a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti
che la domanda non ha ancora ottenuto definizione .
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per
i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la
stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato,
si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili,
qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione
delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per
il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione
si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando
copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno
dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato,
a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare,
entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente
copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza
di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non
ha ancora ottenuto definizione .
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di
sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria,
nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi .
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le
parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei
provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo
49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per
il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti
dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato
alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata
della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova
del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione
della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale
sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già
pagate .
Articolo 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria.
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamità naturali, è esclusa nei casi
in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente
in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone
sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che
sia intervenuta sanatoria.
Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia
Capo I – Disposizioni di carattere generale
Articolo 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza
delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni
in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro
per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalità costruttive e della
destinazione dell'opera, nonché i criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali,
quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni
prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli
in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale
e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali,
per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra,
l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da
una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso
Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Articolo 53 (L) Definizioni.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e
terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio
ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature
nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica
è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali
in acciaio o in altri metalli.
Articolo 54 (L) Sistemi costruttivi.
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma,
art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura
ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione
di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari
ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali
a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee
o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Articolo 55 (L)
Edifici in muratura.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali
che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto
e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate
in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale
o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con
calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti
o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare
un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche
di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi
deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in
funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata
da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio.
Articolo 57 (L) Edifici con strutture intelaiate.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del
primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale
o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale
o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati
alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata
la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo
da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche
di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate
devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura
stessa secondo le modalità specificate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti
in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi
in metallo.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo,
fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate
negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo
di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita
relazione nella quale debbono:a) descrivere ciascun tipo di
struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi
a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione
e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla
scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi
e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59 .
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente
e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la
serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate
negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di
cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun
tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire
i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative
alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti
rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata
a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione
delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti
di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Articolo 59 (L) Laboratori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati
laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici
e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro
studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione
civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria
italiana spa ;24
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade
(ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare
prove di crash test per le barriere metalliche (24).25
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare
con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori
ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente
capo, è servizio di pubblica utilità.
Articolo 60 (L) Emanazione di norme tecniche,
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche
della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche,
predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali
si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Articolo 61 (L) Abitati da consolidare.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali
siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per
opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9
luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione
ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la
preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della
regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta
con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della
predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere
richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Articolo 62 (L) Utilizzazione di edifici.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti
in cemento armato e dei certificati di agibilità da
parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un
certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione,
che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle
norme del capo quarto.
Articolo 63 (L) Opere pubbliche.
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui
all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme
della presente parte si applicano solo nel caso in cui non
sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994,
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I – Adempimenti
Articolo 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo
e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve
avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità
e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo
per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma
1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto
da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini
e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione
di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini
e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della
progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per
la parte di sua competenza, hanno la responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità
dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda
gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Articolo 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione
a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica.
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico,
che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio
tecnico regionale .
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti
del committente, del progettista delle strutture, del direttore
dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture,
e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni
di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino
le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali
che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della
relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito .
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio
alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con
gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,
il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico
una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi
da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi
di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori,
all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione
di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito,
e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
Articolo 66 (L) Documenti in cantiere.
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui
all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori,
devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65,
commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei
lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti
è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore
dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente,
ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione,
il giornale dei lavori.
Articolo 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1,
la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità
devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non
sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65,
il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso
lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni
di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue
in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere,
anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio
dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello
degli architetti, la designazione di una terna di nominativi
fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio,
il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello
unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare
il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali
motivati da difficoltà tecniche e da complessità
esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità,
il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente
ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità,
se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale
una copia del certificato di collaudo.
Sezione II Vigilanza
Articolo 68 (L) Controlli.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate
nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza
degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal
fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali .
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle
opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni,
delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con
a capo un ingegnere.
Articolo 69 (L) Accertamenti delle violazioni.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza
degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono
processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità
giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione
per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Articolo 70 (L) Sospensione dei lavori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto
il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti
gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato
a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei
lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia
stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione
al dirigente del competente ufficio comunale perché
ne curi l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
Articolo 71 (L) Lavori abusivi.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore,
esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse,
in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032
euro .
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno,
o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie
manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58 .
Articolo 72 (L) Omessa denuncia dei lavori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro .
Articolo 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni
indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da
41 a 206 euro .
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette
o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale
della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Articolo 74 (L) Responsabilità del collaudatore.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo
67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro
.
Articolo 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima
del rilascio del certificato di collaudo è punito con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro
.
Articolo 76 (L) Comunicazione della sentenza.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere,
entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile,
al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato.
Capo III – Disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati
Articolo 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione
di interi edifici.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa
con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di
tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli elaborati
alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
devono essere approvati dalla competente autorità di
tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto
legislativo.
Articolo 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere
architettoniche.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché
la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione
di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione,
con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile .
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non
assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,
le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui
al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare,
a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili
e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza
delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle
autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Articolo 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle
barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti
edilizi.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati
o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi
in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non
sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà
o di uso comune.
Articolo 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio
e di prevenzione degli infortuni.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del
progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo
94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche,
di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è
soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione
non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude
il collaudo delle opere realizzate.
Articolo 81 (L) Certificazioni.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale relative alla
realizzazione di interventi di cui al presente capo è
allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap
e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione,
nonché le difficoltà di accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Articolo 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico.
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, alla sezione prima del presente
capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al D.M. 14
giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici .
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte
delle autorità competenti alla tutela del vincolo,
la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può
essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle
predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti
al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione
di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere
siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile
o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici
in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata
dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità è condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera
da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili,
relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera
da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con
l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi
albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi
.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n.
41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione
e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione
di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni
di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato D.M.
14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici. Le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le
disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Articolo 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma
1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto
legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare
la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate
sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo
52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture
ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi
valori differenziati del grado di sismicità da prendere
a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro
specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,
provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche
agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti
ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali
di cui al comma 2.
Articolo 84 (L) Contenuto delle norme tecniche.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri
generali indicati dagli articoli successivi e in funzione
dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle
larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni
tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in
conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni
e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in
elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche
dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti
il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni
indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini
delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi,
devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria
per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni
di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire
l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia
e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Articolo 85 (L) Azioni sismiche.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo
che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali,
ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente
alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83:
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni
sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare
importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una
opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali
agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato
il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai
piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da
determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle
fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante
delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo
le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 86 (L) Verifica delle strutture.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche
di cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della
ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni
esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l'esclusione dell'azione del vento.
Articolo 87 (L) Verifica delle fondazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera
di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della
geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate
come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo
83.
Articolo 88 (L) Deroghe.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme
tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per
le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria
da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche
ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello
strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono
essere confermate nei piani particolareggiati.
Articolo 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di
cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61,
devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro
varianti ai fini della verifica della compatibilità
delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al
comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Articolo 90 (L) Sopraelevazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni
di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale
e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché
il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente
testo unico .
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione
del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il
numero massimo di piani che è possibile realizzare
in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente
a sopportare il nuovo carico.
Articolo 91 (L) Riparazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire
un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui
ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo
83.
Articolo 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica
in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi,
comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano
essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
Sezione II – Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Articolo 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti
di costruzioni in zone sismiche.
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è
tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico
della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la
residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti
e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo
dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia
in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle
strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione
sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri
seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte,
i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera
di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da
grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie
dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato,
a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell'articolo 103.
Articolo 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti
di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni
dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione,
o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui
al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
Sezione III - Repressione delle violazioni
Articolo 95 (L) Sanzioni penali.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente
capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli
52 e 83 è punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Articolo 96 (L) Accertamento delle violazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo
103, appena accertato un fatto costituente violazione delle
presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il
processo verbale all'autorità giudiziaria competente
con le sue deduzioni.
Articolo 97 (L) Sospensione dei lavori.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96,
ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore
od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine
di sospensione .
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della
forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla
data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria
diviene irrevocabile.
Articolo 98 (L) Procedimento penale.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero
ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici,
nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti
del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici
laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il
dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il
quale può delegare un funzionario dipendente che sia
al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice
ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite
in difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce
le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle
norme stesse, fissando il relativo termine.
Articolo 99 (L) Esecuzione d'ufficio.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle
prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile
o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della
regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza
pubblica, a spese del condannato.
Articolo 100 (L) Competenza della Regione .
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione
ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico
consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle
parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente
capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi
alle norme stesse .
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo
99.
Articolo 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente
ufficio tecnico della regione.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo
emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata,
a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della
regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato
esecutivo.
Articolo 102 (L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni
iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore
a 25822 euro .
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle
norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo
del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione
dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della
regione .
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario,
è fatta mediante ruoli esecutivi .
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione
ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Articolo 103 (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle
sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria,
gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni
statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali,
le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti
gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province
e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a
norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare
se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano
in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi
nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IV
Disposizioni finali
Articolo 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109
del decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore
del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento
di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla
ricezione della denunzia, accerta la conformità del
progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità
della parte già legittimamente realizzata a resistere
all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro
due anni dalla data del provvedimento di classificazione;
nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme
alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche
del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata
condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare
le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale
rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia
al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico,
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai
due anni di cui al comma 3 .
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo
e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere
conforme il progetto o la parte già realizzata alla
normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico
annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto
già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente
articolo si applicano le disposizioni della
parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
Articolo 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello
Stato.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso
di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio
dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la
decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non
si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio
militare.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare
l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III
del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo
individuato dal Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo 107 (L) Ambito di applicazione.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti
impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione
d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,
di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Articolo 108 (L) Soggetti abilitati.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è
l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività
di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione
per le relative categorie rilasciata da una Società
organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità
alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo
107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli
albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447.
Articolo 109 (L) Requisiti tecnico-professionali.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo
108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale
o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso
dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità
per l'accertamento del possesso dei titoli professionali,
sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività
produttive .
Articolo 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e
g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'àmbito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è
obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati
nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato
presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Articolo 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo
degli impianti installati.
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato
di collaudo degli impianti installati il committente è
esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e
2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari
di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità
previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato
a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun
modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera,
i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai
progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In
questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo
sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare,
in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni
previste dalla normativa vigente.
Articolo 112 (L) Installazione degli impianti.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti
a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti
a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990
devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento
degli impianti di cui al comma 3 .
Articolo 113 (L) Dichiarazione di conformità.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Articolo 114 (L) Responsabilità del committente o
del proprietario.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare
i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
Articolo 115 (L) Certificato di agibilità.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito
anche la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo
quanto disposto dalle leggi vigenti.
Articolo 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo
107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere
e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 113.
Articolo 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato
il certificato di agibilità, l'impresa installatrice
deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre
norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma
1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità
dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.
Articolo 118 (L) Verifiche.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare
la conformità degli impianti alle disposizioni del
presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti, nell'àmbito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro
tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Articolo 119 (L) Regolamento di attuazione.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti
per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto
di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli impianti,
tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione
e di sicurezza.
Articolo 120 (L) Sanzioni.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue,
a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione
delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5164 euro .
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina
le modalità della sospensione delle imprese dal registro
o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Articolo 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni
del presente capo.
Capo VI – Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici
Articolo 122 (L) Ambito di applicazione.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi
di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne
sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto
dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente capo è graduata in relazione
al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo
3, comma 1, del presente testo unico.
Articolo 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica
e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione
di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, è considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere
al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi
di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione,
della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo
ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici
e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato
dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica
od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione
utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Articolo 124 (L) Limiti ai consumi di energia.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per
gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti
di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica
di appartenenza.
Articolo 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato
da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni
del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui
al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei
lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori
sino al compimento del suddetto adempimento .
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive. Una copia della documentazione è conservata
dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche
di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio,
o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel
caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore
dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione
in cantiere .
Articolo 126 (R) Certificazione di impianti.
1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione
del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio
dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà
di cui all'articolo 111, comma 2.
Articolo 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo.
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste
dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni
di cui al capo quinto della parte seconda.
Articolo 128 (L) Certificazione energetica degli edifici.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle attività produttive, sentito il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme
per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione
.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato
di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati
a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune
ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha
una validità temporale di cinque anni a partire dal
momento del suo rilascio.
Articolo 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o
per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di
energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume
la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti
e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa
UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica,
con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole
in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono
clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Articolo 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche
e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti .
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti
di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli
estremi dell'avvenuta certificazione.
Articolo 131 (L) Controlli e verifiche.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme
del presente capo in relazione al progetto delle opere in
corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine
lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal
presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui
all'articolo 132.
Articolo 132 (L) Sanzioni.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a 516 euro e non superiore a 2582 euro .
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo
125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e
124 è punito con la sanzione amministrativa in misura
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento
del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonché il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo
126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento
del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
127 è punito con la sanzione amministrativa pari al
50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi
1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso
in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del
comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con
la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del
contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello
stesso .
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi
di responsabilità penale .
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina,
ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro .
Articolo 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata
delle opere con spese a carico del proprietario.
Articolo 134 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente
o dal conduttore.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformità dalle norme del presente testo unico, anche
non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia
al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente
o del proprietario.
Articolo 135 (L) Applicazione.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano
in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale
termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente
capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché
con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione
dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della
legge medesima.
Parte III - Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni finali
Articolo 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo
31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo
3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli
1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo
48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli
articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25
marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.
4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art.
2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 .
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli
26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione
dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo
1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18
novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo
7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma
1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo
23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo
2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma
2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 425.
Articolo 137 (L) Norme che rimangono in vigore.
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni
ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma
2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli
di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente
previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla
parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. .26
Articolo 138 (L) Entrata in vigore del testo unico.
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2002 .27
Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia
Parte I
Articolato del testo unico
Rifermenti normativi previgenti
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
Articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali)
Articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi)
Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Articolo 4 (Regolamenti
edilizi comunali)
comma 1
Articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
comma 2
Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)
Articolo 6 (Attività edilizia libera)
comma 1, lettera a)
Articolo 9, lettera. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 1, lettera b)
Articolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13
comma 1, lettera c)
Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 Articolo 7 (Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni)
comma 1, lettera. a), b)
comma 1, lettera. c)
Articolo 4, comma 16, primo periodo, D.L. n. 398/1993 convertito
in legge n. 493/1993 e succ. mod. Articolo 8 (Attività
edilizia dei privati su aree demaniali)
terzo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica)
comma 1, lettera. a)
Articolo 27, quarto comma, primo periodo della legge n. 457
del 1978 comma 1 lettera. b)
Articolo 4, comma ottavo, lettera. a) della legge n. 10 del
1977 comma 2
Articolo 27, quarto comma, secondo periodo della legge n.
457 del 1978 Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso
di costruire)
comma 1
Articolo 1 della legge n. 10 del 1977 comma 2
Articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3
Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire)
comma 1
Primo e secondo comma dell'articolo 4, della legge n. 10 del
1977
comma 2
Comma sesto dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977
comma 3 Comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come sostituito dall'articolo 2, comma 37, della legge
23 dicembre 1996, n. 662
Articolo 12 (Presupposti per il permesso di costruire)
comma 1 Primo comma dell'articolo 4, della legge n. 10 del
1977
comma 2
Quarto comma dell'articolo 31 della legge n. 1050 del 1942
comma 3 Primo, terzo e quarto comma dell'articolo unico della
legge 3 novembre 1952, n. 1902
comma 4 Secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre
1952, n. 1902
Articolo 13 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)
comma 1 10 del 1977
Primo comma dell'articolo 4, legge n.
comma 2 Articolo 4, comma 6, del D.L. n. 398/1993, convertito
in legge n. 493/1993
Articolo 14 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici)
comma 1
Articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto
dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765
comma 2
comma 3
Articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire)
comma 1Terzo comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977,
n. 10
comma 2 Quarto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977,
n. 10
comma 3
Quinto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 4 Articolo 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150
Articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire)
comma 1 Articolo 3 della legge n. 10 del 1977
comma 2Primo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del
1977, e articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457
comma 3 Secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del
1977
comma 4 Primo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del
1977
comma 5 Terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del
1977
comma 6 Articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537
comma 7
Articolo 4, primo comma della legge 29 settembre 1964, n.
847 e successive modificazioni
comma 8
Articolo 4, secondo comma della legge 29 settembre 1964, n.
847 e successive modificazioni
comma 9
Primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della
legge n. 10 del 1977
comma 10 Quinto comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del
1977
Articolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)
comma 1 Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 10 del
1977
comma 2 Comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
comma 3, lettera a) Lettera a) del primo comma, dell'articolo
9 della legge n. 10 del 1977
comma 3, lettera b)
Lettera d) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del
1977
comma 3, lettera c)
Lettera f) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del
1977
comma 3, lettera d) Lettera g) del primo comma, dell'articolo
9 legge n. 10 del 1977
comma 3, lettera e) Primo periodo del comma 1 dell'articolo
26, legge n. 10 del 1991
comma 4 Secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 10 del
1977
Articolo 18 (Convenzione-tipo)
Articolo 8 della legge n. 10 del 1977, come modificato dall'articolo
23, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Articolo
19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza)
Articolo 10 della legge n. 10 del 1977 Articolo 20 (Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire)
Articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993 Articolo
21 (Intervento sostitutivo regionale)
Articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. con modificazioni dalla legge 1993, n. 493 Articolo
22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)
comma 1
Articolo 4, comma 7, lettera a), b), c), d), e), f), ed h),
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. Con modificazioni
in legge n. 493 del 1993 comma 2
Articolo 4, comma 7, lettera g), decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993 comma
3
Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993 comma
4
comma 5
Articolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività)
comma 1
Comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993,
e successive modificazioni comma 2
Comma 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del
1993 comma 3
comma 4
comma 5
Comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993,
e successive modificazioni comma 6
Comma 15 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993,
e successive modificazioni comma 7
Secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n.
493 del 1993, e successive modificazioni Articolo 24 (Certificato
di agibilità)
comma 1
comma 2
Articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modifiche
comma 3 Articolo 221, secondo comma del R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265 e successive modifiche
comma 4 Articolo 52, primo comma legge 28 febbraio 1985, n.
47
Articolo 25 (Procedimenti per il rilascio del certificato
di agibilità)
Articoli 1, 3 e 4 D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
1971, n. 1086, artt. 7 e 8 Articolo 26 (Dichiarazione di inagibilità)
Articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
Articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 28
(Vigilanza su opere di amministrazioni statali)
Articolo 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 29
(Responsabilità del titolare del permesso di costruire,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori,
nonché anche del progettista per le opere subordinate
a denuncia di inizio attività)
commi 1 e 2
Articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298
comma 3
Comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493 Articolo 30 (Lottizzazione abusiva)
Articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dagli articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge
21 giugno 1985, n. 298 Articolo 31 (Interventi eseguiti in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali)
Articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298
Articolo 32 (Determinazione delle variazioni essenziali) Articolo
8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza
di permesso di costruire o in totale difformità) Articolo
9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire)
Articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 35
(Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici)
commi 1 e 2 Articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3
Articolo 36 (Accertamento di conformità)
Articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 37
(Interventi in assenza o in difformità dalla denuncia
di inizio attività e accertamento di conformità)
comma 1 Primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493
comma 2 Comma 3 dell'articolo 10 della legge 47 del 1985
comma 3 Comma 4 dell'articolo 10 della legge 47 del 1985
comma 4
comma 5
Secondo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493
comma 6
Terzo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493
Articolo 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
Articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte
della Regione)
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 27, come sostituito
dall'articolo 7, legge 6 agosto 1967, n. 765 Articolo 40 (Sospensione
o demolizione di opere abusive da parte della regione)
Articolo 26 della legge 1150 del 1942 come sostituito dall'articolo
6 della legge n. 765 del 1967
Articolo 41 (Demolizione di opere abusive)
commi 1, 2 e 3
Articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 4 Articolo 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662
comma 5
Articolo 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo
di costruzione)
Articolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 43
(Riscossione)
Articolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 44
(Sanzioni penali)
Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298 Articolo 45 (Norme relative all'azione penale)
Articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 46
(Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la
cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985)
Articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298 Articolo 47 (Sanzioni a carico dei notai)
Articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Articolo 48
(Aziende erogatrici di servizi pubblici)
Articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 49 (Disposizioni fiscali)
Articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria)
Articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni
Articolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria)
Comma 50 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662
Parte II
Articolato del testo unico
Norme di riferimento
Articolo 52 (Tipo di strutture e norme tecniche)
comma 1
Primo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del
1974
comma 2 Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del
1974
comma 3
Primo comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974
Articolo 53 (Definizioni)
Primo, secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n.
1086 del 1971
Articolo 54 (Sistemi costruttivi)
comma 1
Articolo 5 della legge n. 64 del 1974
comma 2,lettera a) Primo comma dell'articolo 6 della legge
n. 64 del 1974
comma 2, lettera b) Primo comma dell'articolo 7 della legge
n. 64 del 1974
comma 2, lettera c)
Primo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge
n. 64 del 1974
Articolo 55 (Edifici in muratura)
Secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1974,
n. 64 Articolo 56 (Edifici con struttura a pannelli portanti)
comma 1 Secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio
1974, n. 64
comma 2 Terzo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio
1974, n. 64
comma 3 Quarto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio
1974, n. 64
comma 4 Quinto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio
1974, n. 64
Articolo 57 (Edifici con strutture intelaiate)
comma 1 Secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 della
legge n. 64 del 1974
comma 2 Secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del
1974
comma 3 Terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 della
1974
comma 4 Quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del
1974
Articolo 58 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti
in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi
in metallo)
Articolo 9 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 59 (Laboratori)
Articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 60 (Emanazione di norme tecniche)
Articolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 61 (Abitati da consolidare)
Commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1974, n.
64 Articolo 62 (Utilizzazione di edifici)
Articolo 28 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 63
(Opere pubbliche)
Articolo 64 (Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità)
comma 1 Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del
1971
comma 2 Primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del
1971
comma 3 Secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086
del 1971
comma 4 Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del
1971
comma 5
Secondo comma dell’articolo 3 della legge n. 1086 del
1971
Articolo 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione
a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica)
comma da 1 a 5
Primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
4 della legge n. 1086 del 1971 comma 6, 7 e 8
Primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 1086
del 1971 Articolo 66 (Documenti in cantiere)
Articolo 5 della legge n. 1086 del 1971 Articolo 67 (Collaudo
statico)
comma 1 Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del
1971
comma 2
Secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 3
Comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
comma 4 Quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del
1971
comma 5 Comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994
comma 6
comma 7
Quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 8 Primo comma dell'articolo 8 della legge n. 1086 del
1971
Articolo 68 (Controlli)
Articolo 10 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 69 (Accertamenti delle violazioni)
Articolo 11 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 Articolo
70 (Sospensioni dei lavori)
Articolo 12 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 Articolo
71 (Lavori abusivi)
Articolo 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 72 (Omessa denuncia dei lavori) Articolo 14 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086 Articolo 73 (Responsabilità
del direttore dei lavori)
Articolo 15 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 Articolo
74 (Responsabilità del collaudatore)
Articolo 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 75 (Mancanza del certificato di collaudo) Articolo
17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 76 (Comunicazione della sentenza)
Articolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 77 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione
di interi edifici)
Articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 78 (Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere
architettoniche)
Articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 79 (Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi)
Articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Articolo 80 (Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni)
Articolo 6 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 81 (Certificazioni)
Articolo 8 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Articolo 82 (Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico) Articolo 24 della legge
5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)
comma 1
Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974
comma 2 Secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del
1974
comma 3 Primo comma dell'articolo 32 della legge n. 64 del
1974
Articolo 84 (Contenuto delle norme tecniche)
Articolo 4 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 85
(Azioni sismiche)
Articolo 9 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 86 (Verifica delle strutture)
Articolo 10 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 87
(Verifica delle fondazioni)
Articolo 11 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 88
(Deroghe)
Articolo 12 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 89
(Parere sugli strumenti urbanistici)
Articolo 13 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 90
(Sopraelevazioni)
Articolo 14 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 91
(Riparazioni)
Articolo 15 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 92
(Edifici di speciale importanza artistica)
Articolo 16 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti
di costruzioni in zone sismiche)
Articoli 17 e 19 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
Articolo 18 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 95
(Sanzioni penali)
Articolo 20 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 96 (Accertamento delle violazioni)
Articolo 21 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 97
(Sospensione dei lavori)
Articolo 22 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 98 (Procedimento penale)
Articolo 23 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 99 (Esecuzione d'ufficio)
Articolo 24 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 100 (Competenza del presidente della giunta regionale)
Articolo 25 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 101 (Comunicazione del provvedimento al competente
ufficio tecnico della Regione)
Articolo 26 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 Articolo 102
(Modalità per l'esecuzione d'ufficio) Articolo 27 della
legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)
Articolo 29 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione)
Articolo 30 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 105 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)
Articolo 33 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare)
Articolo 34 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 107 (Ambito di applicazione)
Articolo 1, comma 1, della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 108 (Soggetti abilitati)
commi 1 e 2
Articolo 2 della legge 18 maggio 1990, n. 46
comma 3
Articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136
Articolo 109 (Requisiti tecnico-professionali)
Articolo 3 della legge 18 maggio 1990, n. 46 Articolo 110
(Progettazione degli impianti)
Articolo 6 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 111 (Misure di semplificazione per il collaudo degli
impianti installati)
Articolo 112 (Installazione degli impianti)
Articolo 7 della legge 18 maggio 1990, n. 46 Articolo 113
(Dichiarazione di conformità)
Articolo 9 della legge 18 maggio 1990, n. 46 Articolo 114
(Responsabilità del committente o del proprietario)
Articolo 10 della legge 18 maggio 1990, n. 46 Articolo 115
(Certificato di agibilità)
Articolo 11 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 116 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)
Articolo 12 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 117 (Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo)
Articolo 13 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 118 (Verifiche)
Articolo 14 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 119 (Regolamento di attuazione)
Articolo 15 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 120 (Sanzioni)
Articolo 16 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 121 (Abrogazioni e adeguamento dei regolamenti comunali
e regionali)
Articolo 17 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 122 (Ambito di applicazione)
Articolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti)
Articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 Articolo 124
(Limiti ai consumi di energia)
Articolo 27 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 Articolo 125
(Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia)
Articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 126 (Certificazione di impianti)
Articolo 127 (Certificazione delle opere e collaudo)
Articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 128 (Certificazione energetica degli edifici)
Articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti)
Articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 130 (Certificazioni e informazioni ai consumatori)
Articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 131 (Controlli e verifiche)
Articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 132 (Sanzioni)
Articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 133 (Provvedimenti di sospensione dei lavori) Articolo
35 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 134 (Irregolarità rilevate dall'acquirente
o dal conduttore)
Articolo 36 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 135 (Applicazione)
Articolo 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 136 (Abrogazioni)
Abrogazioni conseguenti alle delegificazioni operate ai sensi
dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997
comma 1
comma 2
Abrogazioni di leggi e atti aventi forza di legge confluiti
nel testo unico, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50
del 1999
Articolo 137 (Norme che rimangono in vigore)
Articolo 138 (Entrata in vigore del testo unico)
1 Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative
e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378
e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono
contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere
«L» ed «R».
Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è
stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L.
23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa
legge di conversione.
2 Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002
3 Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301
4 Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301
5 Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
6 Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, L. 1° agosto
2002, n. 166.
7 Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 301
8 Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 301
9 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
10 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
11 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
12 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
13 Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301
14 Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301
15 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
16 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
17 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
18 Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art.
27, L. 28 dicembre 2001, n. 448
19 Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27,
L. 28 dicembre 2001, n. 448.
20 Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27,
L. 28 dicembre 2001, n. 448.
21 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n. 301
22 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
23 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301
24 Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto
2002, n. 166.
25 Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto
2002, n. 166.
26 Sostituisce il comma 2, dell'art. 9, L. 24 marzo 1989,
n. 122.
27 Il termine di entrata in vigore del presente testo unico
è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art.
5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003
dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione |