Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
pubblicata nella G.U. n. 178 del 31
Luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 136
Legge
di conversione
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 30 luglio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Interventi correttivi di finanza
pubblica
1. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono
ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate
con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi
per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni
effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo
7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti
dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti
relativi agli strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte
e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento
delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi
da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione
negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata
al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge
n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488
del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione
negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di
programma, e' ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le
predette somme sono prelevate dalla contabilita' speciale n. 1726
intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese
per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2,
del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e
alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo
complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio
il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al
Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi
delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta
di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse
le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole:
«a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi
del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita',
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto
in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le
amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo
a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture
e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del
comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo
stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.»"
5. Dopo l'articolo 198 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 198-bis (Comunicazione
del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione
di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla
quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce
la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori
ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti.»"
6. Al fine di agevolare il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di
autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata
Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine
di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque
ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi
della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche,
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11
e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle
spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla
data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno,
alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle
calamita' naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo,
all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50
per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali
pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo
le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi
natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto
alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni
sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo,
fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque,
alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti
soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno
2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le universita',
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi
di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta
nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti
estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere
adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni
caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti
delle societa' di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano
le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente
comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla
Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si
applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento,
ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo
18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno
2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero
e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli
anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti
posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Gli organi di controllo e gli organi di
revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del
presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma
puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione
di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione,
da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi
di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni
di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai
fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna
regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune
con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando
che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente
dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente,
sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente
sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento.
Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero
e per il funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese
di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalita'
conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il
terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonche'
il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per
le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003
e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al
Patto di stabilita' interno, la riduzione del 10 per cento non si
applica con riferimento alle spese che siano gia' state impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Al fine di potenziare l'attivita'
di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi
costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre
Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente
la loro attivita' a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche
amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali,
per l'espletamento dell'attivita' di formazione utilizzano prioritariamente
le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata
impossibilita' di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno,
in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attivita',
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di
servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza
pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore
a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione
delle norme vigenti in materia di formazione del personale della
scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere»,
sono inserite le seguenti:
«come contributo pluriennale
per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire
il trasporto delle merci con modalita' alternative , includendo
nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali
finanziamenti necessari, ovvero».
Art. 1-bis.
Ulteriori interventi correttivi
1. Nello stato di previsione
del Ministero della difesa e' istituito un fondo da ripartire per
le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione,
con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base relative a consumi
intermedi del medesimo stato di previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali
e di investimento delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di
282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello
stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel
corso della gestione tra le unita' previsionali di base relative
a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare
la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004,
la spesa di 110 milioni di euro.
4. Lo stanziamento del
Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo
15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, e' incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.
5. Lo stanziamento del
Fondo per la protezione civile e' incrementato, per l'anno 2004,
di 15 milioni di euro.
6. All'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Qualora il
finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa
di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica
nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti
di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio». La disposizione
del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base
a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i beni immobili
diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal
comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento
previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo
precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle
non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni
apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Ai fini di cui ai
commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione
si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui
alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
9. Limitatamente all'esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa
alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo
esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 202, e' elevata al 300 per cento relativamente
alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina
dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo
comma, dopo il numero 3), e' aggiunto il seguente:
"3-bis) mediante
pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia
delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da
bollo." ;
b) all'articolo 4, dopo
il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche
e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari,
nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo
a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia"
;
c) all'articolo 39:
1) al primo comma, e'
aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalita' telematiche
puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio,
gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati,
al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula
da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita'
di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche'
le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali"
;
2) il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Ai soggetti di cui al
primo comma compete l'aggio calcolato:
a) sull'ammontare complessivo
dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi
di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari:
dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi
da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse
all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo
comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista
dal primo comma del presente articolo";
d) alla tariffa, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: «lire
20.000» sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"
;
2) all'articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis,
le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti:
"euro 176";
2.2) nel comma 1-ter,
le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti:
"a) se presentate da
ditte individuali, euro 32;
b) se presentate da societa'
di persone, euro 45;
c) se presentate da societa'
di capitali, euro 50";
3) all'articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere
a) e b), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di
mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote
di imposta «12», «9» e «11»,
sono aggiunte le parole: "per mille";
3.2) nei commi da 3 a
8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione»
sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100"
e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";
4) all'articolo 10, commi
1, lettera a), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno»
sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6"
e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni
anno";
5) all'articolo 14, comma
1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000"
e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000",
nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000"
sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la
somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";
6) all'articolo 29, comma
1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione
di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100"
e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille";
7) sono abrogati gli articoli
8, 15 e 29, comma 1, lettera a).
11. Agli oneri derivanti
dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l'anno 2004, si
provvede:
a) quanto ad euro 553,5
milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;
b) quanto ad euro 479
milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Art. 2.
Disposizioni in materia fiscale
1. All'articolo 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2007, se
l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute
da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi
del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto
anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o
in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti
appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602";
b) il comma 2-bis e' sostituito
dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel
comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro
il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento
delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine
di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n)
sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: "i
proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1»,
sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere
d) e i) e b) del comma 1".
3. Le disposizioni del comma 2 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo
d'imposta l'acconto dovuto e' calcolato applicando le disposizioni
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del
primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il conguaglio e' effettuato in occasione,
rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5 le parole: "La
disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1".
5. Le disposizioni del comma 4 hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto
dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del
25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del
secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e'
effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda
rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo
9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette le
tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle
sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni
sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1°
luglio di ogni anno.".
7. Per l'anno 2004 le tabelle di
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono
rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo
piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre
2004 e del novantotto per cento successivamente" sono
sostituite dalla seguente: "2004".
Art. 3.
Disposizioni in materia di finanza
regionale
1. All'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
"21-bis. In deroga a
quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare
contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre
2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori
spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati
con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto
da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno
2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti
dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati
alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004,
con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere
apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore
puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti
a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis;
a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente
territoriale.".
2. Al decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette
aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto
2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente;
per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta
data.»
b) all'articolo 5, il comma 3, e'
sostituito dal seguente: "3. Alla determinazione delle
aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede,
in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla
definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla
base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto
anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti
finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari per il parere."
c) all'articolo 6, il comma 2, e'
sostituito dal seguente: "2. Nella determinazione delle aliquote
e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005
si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate
ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario.";
d) all'articolo 13, commi 3 e 4,
le parole: "triennio 2001-2003" sono sostituite dalle
seguenti: "periodo 2001-2004".
3. Le operazioni di conferimento
del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome
a favore di enti o societa' possedute, anche indirettamente, dalle
regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto.
Art. 4.
Misure per agevolare la costituzione
di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici
1. All'articolo 4 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "conferendo",
sono inserite le seguenti: "o trasferendo";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. I crediti per
finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai fondi di cui al comma
1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti
al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere
la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti
dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo
siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento
degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo,
conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno
in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo
i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia
e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti
di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo
comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato anche con
quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma
1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista
e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui
al comma 1, nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,
e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni
e formalita' inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e
alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti
e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali
dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
o diritto.".
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la
parola: "adibiti" sono inserite le seguenti: "o comunque
destinati";
b) nel quinto periodo sono soppresse
le parole: "da ripartire";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma
si applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo
4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.".
Art. 5.
Esecuzione di sentenza della Corte
costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi
1. In esecuzione della sentenza
della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale
prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, puo' essere emanata entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle
leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326
del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile e' quella
contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente,
al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole:
"entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";
2) al terzo periodo, le parole:
"30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30
aprile 2005";
b) al comma 16, primo periodo, le
parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 maggio 2005";
c) al comma 32 le parole: "entro
il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra
l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";
d) al comma 37, primo periodo, le
parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre 2004"
e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda
rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre
2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo
le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2005".
2-bis. Al fine di salvaguardare
il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione
di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale
n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa
statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato
articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti
penali.
2-ter. Per le domande
relative alla definzione di illeciti edilizi presentate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto,
restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione,
piu' favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater. Le somme versate
dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza
rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari
della riscossione entro il 31 dicembre 2004.
2-quinquies. Per consentire
il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con
le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei
canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione,
alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni
e delle attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il
termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge m. 326
del 2003, e successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre
2004.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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