Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122

Art. 3 (Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione)
1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da un’impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.

Segnala ad un amico

Casa: Guida ai mutui

 



 


Limitazione responsabilità
| Home | Annunci di privati | Annunci di agenzie | News | Contatti | Calcola rata mutuo | Privacy | Mappa del sito | Guida all'affitto | Guida Acquisto-Vendita | Guida mutuo | Glossario | Siti amici | Giochi on line | Ricette cucina e cocktails | Risorse webmaster gratis | Rss
 
| Aggiungi ai Preferiti | Torna alla pagina precedente |
Top
Pagina aggiornata 28 Gennaio, 2008 14:20