Decreto
legislativo recante: "Disposizioni per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma
della
legge 2 agosto 2004, n. 210."
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno
2005)
RELAZIONE
Art. 1 - (Definizioni)
Art. 2 - (Garanzia fideiussoria)
Art. 3 - (Rilascio, contenuto e modalità di escussione della
fideiussione)
Art. 4 - (Assicurazione dell'immobile)
Art. 5 - (Applicabilità della disciplina)
Art. 6 - (Contenuto del contratto preliminare)
Art. 7 - (Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385)
Art. 8 - (Obbligo di cancellazione o frazionamento dell’ipoteca
antecedente alla compravendita)
Art. 9 - (Diritto di prelazione)
Art. 10 - (Esenzioni e limiti alla esperibilità dell’azione
revocatoria fallimentare)
Art. 11 - (Introduzione dell’art. 72-bis del regio decreto
16 marzo 1942 n. 267)
Art. 12 - (Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà
per gli acquirenti di beni immobili da costruire)
Art. 13 - (Requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo)
Art. 14 - (Struttura e funzionamento del Fondo)
Art. 15 - (Gestione del Fondo)
Art. 16 - (Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo)
Art. 17 - (Contributo obbligatorio)
Art. 18 - (Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle
domande)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
VISTA la legge 2 agosto 2004, n.
210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio
2005 ;
ACQUISITI i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni
formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle
aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con
i principi espressi dalla legge di delegazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
delle attività produttive;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
a) per “acquirente” la persona fisica che sia promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che
abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento
non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado,
della proprietà o della titolarità di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale,
ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto
obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione
in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto
reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa
della stessa;
b) per “costruttore” l'imprenditore o la cooperativa
edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da
costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso
quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione
o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di
godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo
stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in
cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque
eseguita da terzi;
c) per “situazione di crisi” la situazione che ricorre
nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto
ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del
contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa; d) per “immobili
da costruire” gli immobili per i quali sia stato richiesto
il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui
costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio
tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.
Art. 2 (Garanzia fideiussoria)
1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità
il trasferimento non immediato della proprietà o di altro
diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto
avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente,
il costruttore è obbligato, a pena di nullità del
contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente,
a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione,
anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile,
di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini
e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere
dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o
di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le
somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate
da un soggetto mutuante nonché i contributi pubblici già
assistiti da autonoma garanzia.
2. Per le società cooperative,
l’atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste
in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni
con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in
proprietà o l’acquisto della titolarità di un
diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa
della stessa.
Art. 3 (Rilascio, contenuto
e modalità di escussione della fideiussione)
1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da un’impresa
esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; essa deve garantire,
nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi
di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni
altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi
interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione
si è verificata.
2. La situazione di crisi si intende
verificata in una delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile
oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza
o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta
amministrativa o l’amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione può essere
escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la
situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi
di cui al punto a) del medesimo comma, l’acquirente abbia
comunicato al costruttore la propria volontà di recedere
dal contratto e, per le ipotesi di cui ai punti b), c) e d) del
comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia
comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare.
4. La fideiussione deve prevedere
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile
e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma
3, a richiesta scritta dell’acquirente, corredata da idonea
documentazione comprovante l’ammontare delle somme e il valore
di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore
ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il mancato pagamento del premio
o della commissione non è opponibile all’acquirente.
6. Il fideiussore è tenuto
a pagare l’importo dovuto entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione
degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il
suddetto termine, il fideiussore è tenuto a rimborsare all’acquirente
le spese da quest’ultimo effettivamente sostenute e strettamente
necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi
interessi.
7. L’efficacia della fideiussione
cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto
definitivo di assegnazione.
Art. 4 (Assicurazione dell'immobile)
1. Il costruttore di un immobile indicato all’articolo 1 è
obbligato a contrarre una polizza assicurativa indennitaria decennale
a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione
dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,
compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo
1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure
da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o
per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente
alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Art. 5 (Applicabilità della
disciplina)
1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai
contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della
proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili
per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento
abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 6 (Contenuto del contratto
preliminare)
1. Il contratto preliminare, ed ogni altro contratto che ai sensi
dell’articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto
in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro
diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto, devono
contenere:
a) le indicazioni previste all'articolo 2659, primo comma, n. 1)
e all’articolo 2826, primo comma, del codice civile;
b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di
uso esclusivo oggetto del contratto;
c) gli estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche
stipulati per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione
e l’elencazione dei vincoli previsti;
d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare
riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature,
ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente
correlati alle varie fasi di lavorazione;
f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro
o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le
modalità per il suo pagamento, la specificazione dell'importo
di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di corresponsione
del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti
diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte
venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque
in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento;
g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
h) l’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli
di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo
ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal
quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi
del costruttore ad esse connessi e, particolare, se tali obblighi
debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo
di vendita;
i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se
non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia
o provvedimento abilitativo alla costruzione;
l) l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese
appaltatrici con la specificazione dei relativi dati identificativi.
2. Agli stessi contratti devono
essere allegati:
a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da
utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche
e valori omogenei, nonché l’elenco delle rifiniture
e degli accessori convenuti fra le parti;
b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto
o rilasciato il permesso di costruire o l’ultima variazione
al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica
degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze
esclusive e delle parti condominiali.
3. Sono fatte salve le disposizioni
di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Art. 7 (Modificazioni all'articolo
39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All’articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 6 è sostituito
dal seguente:
"6. In caso di edificio o
complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento
delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in
corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario
acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte
dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare
da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno
diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente,
al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.”;
b) dopo il comma 6 sono inseriti
i seguenti:
"6-bis. La banca deve provvedere
agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni
dal ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento
in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità
del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle
singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione
del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi
giorni se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi
in più di cinquanta quote.
"6-ter. Qualora la banca non
provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente
può presentare ricorso al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del
tribunale, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche
avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento
sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione
del finanziamento, o dal diverso successivo termine stabilito nel
contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate,
l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza
si fa menzione nell'atto stesso.
"6-quater. Salvo diverso accordo
delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella
originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento
stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base
ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente
precedente. Il responsabile del competente Ufficio del Territorio
annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del
finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento
ed il tasso relativo.”.
Art. 8 (Obbligo di cancellazione
o frazionamento dell’ipoteca antecedente alla compravendita)
1. Il notaio non può procedere
alla stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente
o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione
del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per
la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o
del pignoramento gravante sull’immobile.
Art. 9 (Diritto di prelazione)
1. Qualora l’immobile sia
stato consegnato all’acquirente e da questi adibito ad abitazione
principale per sé o per un proprio parente in primo grado,
all’acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso
la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione
nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto
nell’incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi
dell’articolo 584 del codice di procedura civile.
2. Ai fini dell’esercizio
del diritto di prelazione, l’autorità che procede alla
vendita dell’immobile provvede a dare immediata comunicazione
all’acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario,
della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall’adozione
del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni
alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito
ad esercitare la prelazione.
3. Il diritto di prelazione è
esercitato dall’acquirente, a pena di decadenza, entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario
all’autorità che procede alla vendita dell’immobile,
condizioni uguali a quelle comunicategli.
4. Qualora l’acquirente abbia
acquistato l’immobile, per effetto dell’esercizio del
diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse
in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere
restituita al fideiussore, qualora l’immobile acquistato abbia
consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti
a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove
non ricorra tale condizione, l’eventuale eccedenza da restituire
al fideiussore deve risultare da apposita stima.
5. È escluso, in ogni caso,
il diritto di riscatto nei confronti dell’aggiudicatario.
Art. 10 (Esenzioni e limiti alla
esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare)
1. Gli atti a titolo oneroso che
hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di
altro diritto reale di godimento di immobili ad uso abitativo, nei
quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi
dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi, la residenza
propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti
in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula
del preliminare, non sono soggetti all’azione revocatoria
prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
2. Non sono, altresì, soggetti
alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni
relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui
agli articoli 2 e 3, qualora effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa nei termini d’uso.
Art. 11 (Introduzione dell’art.
72-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267)
1. Dopo l’articolo 72 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
“ 72-bis. (Contratti relativi
ad immobili da costruire). In caso di situazione di crisi del costruttore
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima
che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento,
l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della
restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì
comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può
essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare
esecuzione al contratto.”.
Art. 12 (Istituzione e finalità
del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili
da costruire)
1. È istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà
per gli acquirenti di beni immobili, al fine di assicurare un indennizzo
agli acquirenti di beni immobili da costruire che, a seguito dell’assoggettamento
del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi,
di cui all’articolo 2, comma 2, hanno subito la perdita di
somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto
di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili
oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l’assegnazione
in proprietà o l’acquisto della titolarità di
un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa
di una cooperativa.
2. Ai fini dell’accesso alle
prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore,
a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione
di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né
aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.
3. L’accesso alle prestazioni
del Fondo è consentito nei casi in cui per il bene immobile
risulti richiesto il permesso di costruire.
Art. 13 (Requisiti per l’accesso
alle prestazioni del Fondo)
1. Per l’accesso alle prestazioni
del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
a) aver subito, a seguito dell’insorgenza di una situazione
di crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, perdite
di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall’acquirente
al costruttore medesimo come corrispettivo per l’acquisto
o l’assegnazione dell’immobile da costruire;
b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale
di godimento sull’immobile da costruire ovvero non averne
conseguito l’assegnazione.
2. Il requisito di cui al comma
1, lettera b), non viene meno per effetto dell’acquisto della
proprietà o del conseguimento dell’assegnazione in
virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura
concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell’ambito della
medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.
3. Nei casi di cui al comma 2 l’indennizzo
spetta solo qualora l’importo complessivo delle somme versate
e del valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme versate
per l’effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo
originariamente convenuto con il costruttore ed è determinato
in misura pari alla differenza tra il predetto importo complessivo
ed il prezzo originario, fino comunque a concorrenza delle somme
versate e dei beni corrisposti al costruttore.
4. Danno luogo alle prestazioni
del Fondo le situazioni di perdita della proprietà del bene
per effetto del successivo positivo esperimento dell’azione
revocatoria, soltanto nel caso in cui essa sia stata promossa ai
sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
Art. 14 (Struttura e funzionamento
del Fondo)
1. Il Fondo si articola in sezioni
autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate
con il decreto di cui all’articolo 16, sulla base della quantità
e della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate
entro il termine di decadenza stabilito nell’articolo 18,
comma 1, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni.
L’articolazione in sezioni non comporta un decentramento territoriale
del Fondo.
2. Per ciascuna sezione autonoma
è tenuta dal Fondo una distinta contabilità, anche
ai fini della rendicontazione periodica.
3. Gli oneri di gestione del Fondo
sono contabilmente ripartiti fra le sezioni autonome, in proporzione
dell’ammontare delle risorse di cui ciascuna di esse dispone
in virtù dei contributi che le sono imputati ai sensi dell’articolo
17, comma 5.
4. Le risorse di ciascuna sezione,
al netto degli oneri di gestione, sono destinate alla soddisfazione
delle richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione
agli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione
medesima. A tal fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla
scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo
da parte degli aventi diritto, salve le risultanze della successiva
attività istruttoria, determina per ciascuna sezione l’ammontare
massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo
e, quindi, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna
sezione per effetto del versamento della prima annualità
del contributo obbligatorio di cui all’articolo 17, la prima
quota annuale di indennizzo da erogare.
5. Le ulteriori quote annuali di
indennizzo sono determinate in funzione delle variazioni della misura
annua del contributo, stabilita con il decreto di cui all’articolo
17, comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente
ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.
6. In caso di integrale soddisfazione
delle richieste degli aventi diritto, anche prima della scadenza
del termine massimo di operatività del Fondo, le eventuali
somme residue di una sezione sono attribuite alle altre sezioni,
che non abbiano risorse sufficienti, proporzionalmente all’ammontare
residuo degli indennizzi da corrispondersi da parte di ciascuna
di queste.
7. Il Fondo ha azione di regresso
nei confronti del costruttore per il recupero dell’indennizzo
corrisposto all’acquirente. A tal fine il Fondo si surroga
nei diritti dell’acquirente nell’ambito della procedura
implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del costruttore,
progressivamente in ragione e nei limiti delle somme corrisposte
a titolo di indennizzo, nonché dei relativi interessi e spese.
L’indennizzato ha facoltà di agire nell’ambito
della procedura per l’eventuale residua parte del credito
non soddisfatta dall’indennizzo ricevuto dal Fondo.
8. Le somme recuperate dal Fondo
ai sensi del comma 7 sono imputate alla sezione autonoma del Fondo
che ha erogato l’indennizzo.
Art. 15 (Gestione del Fondo)
1. La gestione del Fondo è
attribuita alla CONSAP - Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero dell’economia
e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con
decreto del medesimo Ministero.
2. La concessione si conforma al
principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, la gestione
di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità,
la liquidazione delle relative spese, nonché al principio
di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione
concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità
indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di
gestione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ai fini di cui al comma 2, la
concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio
concernenti:
a) iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri
a suo carico, al fine di garantire l’effettiva fruizione dei
benefici previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;
b) la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree
territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo,
ai sensi dell’articolo 14, comma 1, nonché per la determinazione
annua della misura del contributo obbligatorio, di cui all’articolo
17, comma 4;
c) l’istruttoria delle richieste di indennizzo;
d) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche
tramite apposite convenzioni con le banche;
e) la ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca
o riforma dell’attribuzione, nonché l'esercizio del
diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 7;
f) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare
all’erogazione degli indennizzi, nonché al sostenimento
degli oneri di gestione;
g) la destinazione ad investimenti a redditività certa ed
adeguata delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze
di liquidità del Fondo;
h) la presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
per il successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale,
approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria,
accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione
sull'attività svolta.
4. La concessione stabilisce, altresì,
le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che
affluiscono al Fondo.
Art. 16 (Ulteriore disciplina
per la gestione del Fondo)
1. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze sono definite le aree territoriali e le corrispondenti
sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati
dal gestore del Fondo medesimo.
2. Possono altresì essere
stabiliti ulteriori criteri e modalità per la concreta gestione
del Fondo, con particolare riferimento all’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 14.
Art. 17 (Contributo obbligatorio)
1. Per reperire le risorse destinate
al Fondo, è istituito un contributo obbligatorio a carico
dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio
e di provvedere alla consegna della fideiussione di cui all’articolo
2; il contributo è versato direttamente dal soggetto che
rilascia la fideiussione.
2. Il contributo obbligatorio è
dovuto per un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se antecedente,
sino alla data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse
sufficienti ad assicurare l’integrale soddisfacimento delle
richieste di indennizzo presentate dagli aventi diritto. L’eventuale
ricorrenza della predetta condizione per l’anticipata cessazione
della debenza del contributo è accertata con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Per la prima annualità
la misura del contributo è fissata nel quattro per mille
dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione ed il versamento
è effettuato, entro il mese successivo a quello di rilascio
della fideiussione, con le modalità stabilite e rese pubbliche
dal soggetto gestore del Fondo.
4. Per le annualità successive,
la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell’importo
complessivo di ciascuna fideiussione; con il medesimo decreto possono
essere stabilite, altresì, modalità per il versamento
diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel comma 3.
5. Le somme versate a titolo di
contributo obbligatorio sono imputate alla sezione autonoma del
Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l’immobile
oggetto di fideiussione.
6. Qualora il versamento del contributo
obbligatorio non avvenga entro il termine di cui al comma 3, sono
dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno della
scadenza del termine fino a comprendere quello dell’effettivo
versamento, al saggio di interesse legale.
7. I soggetti che rilasciano fideiussioni
ai sensi dell’articolo 1 sono tenuti a trasmettere entro il
31 dicembre di ogni anno al soggetto gestore del Fondo una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante attestazione delle fideiussioni rilasciate, con
indicazione dei dati dei soggetti interessati, degli importi e degli
estremi identificativi degli atti fideiussori.
Art. 18 (Accesso alle prestazioni
del Fondo ed istruttoria sulle domande)
1. La domanda di accesso alle prestazioni
del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di
decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 6.
2. Ciascun soggetto può
ottenere dal Fondo l’indennizzo una sola volta, anche nel
caso in cui abbia subito più perdite in relazione a diverse
e distinte situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili
sono rivalutati, in base alle variazioni dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il richiedente deve fornire
la prova della sussistenza e dell’entità della perdita.
A tal fine costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente
accertato il credito in sede concorsuale.
4. Nello svolgimento dell’attività
istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri
di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni
ricorrenti, può acquisire il parere di un apposito comitato,
costituito con il decreto interministeriale di cui al comma 6 e
composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero delle attività
produttive e delle categorie interessate.
5. Il gestore del fondo, all’esito
dell’istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione,
delibera il riconoscimento dell’indennità e la relativa
liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.
6. Con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalità,
anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto
della documentazione da allegare a questa, nonché in merito
allo svolgimento dell’attività istruttoria di cui al
presente articolo.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |