Gazzetta Ufficiale N. 61 del 12 Marzo 2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2008 , n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche'
per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia
di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti
tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti
di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per
gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio
2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata
con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti
posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a
partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro
le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione
di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento
e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense,
e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, emana uno o piu' decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
5.0.), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
ministri prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n.
46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59), sono
i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica).
- 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo
comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato
all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della
presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta
a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo
per gli anni seguenti.».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita'
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze,
di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre
mesi dalla presentazione della relativa richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto previsto
dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario,
secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15,
una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalita'
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina
le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari
a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo
la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, «Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.
558, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche'
per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia
di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti
tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge. 15 marzo
1997, n. 59). e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre
2000, n. 272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio.»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006,
n. 173, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n.
110) convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di
istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente: «1-quater. (Proroga
di termine in materia di patrimonio abitativo). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque
non oltre il 1° gennaio 2007.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2006, n. 300), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio
2007, n. 17, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento
Ordinario), e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine previsto
dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento
recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo
periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli
articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso
regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto
di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo
4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque
non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene
o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione
del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione
degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione
degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti
elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione
di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno
di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata
e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate
a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico;
ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati
alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme
delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto
di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi
utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi,
le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione
dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni
edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della
combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti
di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas,
di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese,
o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane,
sono abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero
il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e'
in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni
altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di
inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente
per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo
articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui
al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio
del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente
alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di
lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti
all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto
ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati
con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti
camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1996, n. 28, Supplemento Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per
l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1985, n. 199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di
attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti
di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi,
con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute
e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria,
e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e
delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative
a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati
in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non
siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita',
l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza
delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente
di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine
per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione
dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione
all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita'
e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2
e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
11 giugno1992, recante «Approvazione dei modelli dei certificati
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese
e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa,
uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso
una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento,
di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita'
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,
di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita'
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione
dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto
come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi
anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa,
i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita'
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma
2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b),
c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza
delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come
specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa,
dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore
a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo
freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio
il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando
le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati
di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero
e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI
o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e
sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia
e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare
e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli
di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera,
il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione
di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello
unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato
l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la
regola dell'arte, in conformita' alla normativa vigente e sono
responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti
realizzati in conformita' alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti
secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le
norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se
dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore
a 30 mA.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate
attivita' industriali.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1989, n. 93, S.O.), e' il seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella progettazione,
nella realizzazione e nella gestione delle attivita' industriali
i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi
e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare
i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili
del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi
previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni
contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni
e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle
successive modificazioni ed integrazioni nonche' ai decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione
delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle
di funzionalita' dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia
al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di
tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato
I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati, nonche' il progetto di cui all'articolo
5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato
con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui
al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili
degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di
cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato
II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non
sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito
- per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista
iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche
richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque
anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed accertamenti,
ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno
5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata
di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2,
ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e
la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto
e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma
la responsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per
le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da
loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi
destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia
della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia
della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma
6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta
di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto,
o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di
cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici,
la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata
termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti,
decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua,
previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle
autorita' competenti previa acquisizione della dichiarazione di
conformita' di cui all'articolo 7, nonche' del certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di
cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto ne'
il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo
di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo
comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo
del rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Nota all'articolo 10:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, si vedano la nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia
del progetto, della
dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d),
e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato
il certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di acquisizione
di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso
lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune
ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento
di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati
a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto
che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita
il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione
di conformita' alla Camera di commercio industria artigianato
e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice
dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze
del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese
artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'articolo 11:
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, recante «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).», (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), e' il
seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per l'edilizia) (decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; articolo
220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
- 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa provvedono, anche mediante esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento disarticolazione,
soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un
ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti
i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di
inizio attivita'. (7)
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia,
ivi compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti
approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque
vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita',
nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative
e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini
degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento
agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda
del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito
da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli
atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato
o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge
24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel
mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli
21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia
di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi
in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali
ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette.».
Il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689,
recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.), e' il
seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - La violazione,
quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido
al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per
alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita'
competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini
di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In
ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita'
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la
notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma,
del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza,
la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria
e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino
alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo
22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione
nel termine prescritto.
Il testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O.), sono i seguenti:
«Art. 20. (Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate
dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle
relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.».
«Art. 42. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni
dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo
io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in
cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili
con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate
disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa
installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte
dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste
dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa
e tecnica, nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso
di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano
all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia
di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari,
la dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione
e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n.
46/1990, all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e
dal CEI e' destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.
Note all'articolo 14:
Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioni prevenzionali
e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro», (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179). Convertito in
legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233), e' il seguente:
Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge
19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario
nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo
della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo
7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative
da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e
complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00
ad euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto,
al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive
e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica,
a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale
delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese
o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono
alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile,
i patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo
il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio
2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182
Note all'articolo 15:
Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile,
e' il seguente:
«Art. 1418. (Cause di nullita' del contratto). - Il contratto
e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la
legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall'articolo 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita'
dei motivi nel caso indicato
dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'articolo 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla
legge.».