Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008
- Suppl. Ordinario n.152/L
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono
le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla
seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento
organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti
indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria
per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del
PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1
per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere
il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori
al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4
per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di incremento del PIL
rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e
per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori
investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti
di energia, potenziamento dell'attività della pubblica
amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale
e sviluppo delle città nonche' attraverso interventi volti
a garantire condizioni di competitività per la semplificazione
e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali
incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della
vita e concernenti le attività di impresa nonche' per la
semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti
positivi in termini di crescita economica e sociale.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà
di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri,
le infrastrutture civili già esistenti di proprietà
a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di
concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa
derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le
parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione
dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso,
e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il
potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione
e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante
per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante
per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla
normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione
di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria
di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività e' sottoposta
al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento
sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via
di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di
trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,
la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito
della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia
e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attività da cui risulti
la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato
a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti,
ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza,
incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente
indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire
l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà
di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le
modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il
termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono
dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia
di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente
articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più
favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo
45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli
90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i
soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella
loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti
di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato,
delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare
concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo
del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita
di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti
per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica
in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza
la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti
commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla
cessione di partecipazioni al capitale in società di cui
all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti
ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite
da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni,
ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi
alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati
da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro
due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società
di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione
del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreche' si tratti di società costituite
da non più di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal
comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo
del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni
sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione,
per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili,
diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili,
nonche' per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento
destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento
degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio
di riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie
destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei
ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati,
articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale
e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento
dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni
di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni
Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi
che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione
dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi"
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di cui al comma 196. Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli
di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini
conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività
svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.».
«199. Per l'esercizio della propria
attività il Garante di cui al comma precedente si avvale
dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere
di commercio, nonche' del supporto operativo della Guardia di
finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante
può convocare le imprese e le associazioni di categoria
interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni
e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale
andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa
nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi
del Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199»,
sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette
alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi
da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche
di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi
prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura
di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile
nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità
collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi
di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
3. Con una o più delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri,
da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni
degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti
del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4.
Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i
criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti
sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse
del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica delibera il
piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori
assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla
legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi
di finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione
altresì degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro
abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli
4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7
e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi
del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi
sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Capo III
Energia
Art. 7.
«Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi
per ridurre le emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia
energetica nazionale», che indica le priorità per
il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure
necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato,
i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e
delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività
del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture
nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia
e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia nucleare;
e) incremento degli investimenti in ricerca
e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione
e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta
di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 1 il Governo e' autorizzato ad avviare la stipula,
entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati
membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il
processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine
di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza
economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in
conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio
2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla
Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE
e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali
volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo
termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del
processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti
sul territorio nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente,
tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto
e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia
nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento
con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo
26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato
la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle
coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere
presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni
di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più
conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili
per la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione
di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi
definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi
e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento
della marginalità economica, comunicano al Ministero dello
sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi giacimenti,
mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici
ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro
i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco
dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini
della produzione di energia elettrica, in base a modalità
stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro
il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo
5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti
marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «può essere»
sono modificate con le parole: «e' adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a
due punti percentuali rispetto» e' aggiunta la seguente
parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori
dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto
conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune
misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli
di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche
agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le
modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di
cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di
utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità
giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei
settori dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore
energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla
base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e
strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai
fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano
nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per
le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza
unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di
edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,
con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati
prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali
svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali
o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive
di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione
di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di
costruzione di nuovi alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente
nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti
interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati
alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero
alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi
e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per
l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia
sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi
di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo
legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi
ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore
di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio,
in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza
abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma
5.
4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata
con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo
IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per
gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano
e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio
abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla
effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei
singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica
del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi
metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la
risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando
la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale
intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi
accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a garantire
la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare
alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri
di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da
ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi
di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli
di qualità in termini di vivibilità, salubrità,
sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli
interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte
II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante le seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo
destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità
di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori
in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative
di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone
agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie
sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento
della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e
strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui
al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere
altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione,
al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi
di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio
economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo
della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come
parte essenziale e integrante della più complessiva offerta
di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze
primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui
al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità
e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi
di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato
e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre,
in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie
pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure
di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva
alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi,
i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto
dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati
di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione
dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione
si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti
dal presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma
1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli
articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle
disposizioni legislative citate al primo periodo del presente
comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di
effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis
e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle
già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo
di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti
in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in
sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa.
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal
seguente: «per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies
i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti
generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano
senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi
atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere
affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed
8-undevicies sono abrogati.
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento
dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture
ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede
di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni
ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure
di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti
Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di
cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle
unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto
in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora
risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia
da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di
separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio,
purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi,
dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni
alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni
con società di settore per lo svolgimento delle attività
strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in
attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti
dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni
di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012,
564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno
2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano
pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività
preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia
e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono
istituiti gli organismi per la gestione delle attività,
compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto
dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti
i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei
finanziamenti.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009,
nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia
didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente,
i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo
disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti
accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente
o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa
vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità
e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti
e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle
loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo
ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore
sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da
internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili
nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte
salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici
per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere
realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità
di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi
aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di
testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri
di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola
primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per
ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto
dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della
propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione,
nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica,
organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono
deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto
privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La
trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del
patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia
del demanio, la proprietà dei beni immobili già
in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento
degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti
da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non
commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità
consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto
dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa
in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali
proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle
attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie
sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle
medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di
liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono
esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque
altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto
erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione
a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per
cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione
vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione
e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali
devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere
l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici
o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento
di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato
e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia
gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi
stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni
universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene
redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema
di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti
privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie
e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie
e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni
vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo
sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste
dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione della fondazione universitaria da parte degli organi
di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario
senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con
il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed
entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni
universitarie si applica il trattamento economico e giuridico
vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano
ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università
statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la
natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione
delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione
di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione
del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente
perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili,
a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni
patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione
IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al
comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale
della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata
dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo
decreto potrà essere altresì disposta la successione
di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere
con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma
1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero
risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate
al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati
alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori
tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete
di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso
primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici
locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale e
per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi
di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
2. Le altre società a partecipazione pubblica
totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni
dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo
del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel
regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per
gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che
il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1,
commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni
e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti
disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n.
243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate
interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate
liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a
40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate
a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini
e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758.
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge
11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori
di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo,
anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia,
con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono
tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto
medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro
efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori
alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese
dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate
e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa
vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma
2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n.
223 e' così sostituito: «Al versamento di un contributo
nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono
imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le
parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di
cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie
in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una
pluralità di domande che frazionino un credito relativo
al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute
per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la
riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo
151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al
comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere
richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento,
ivi compresa la fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione
non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto,
sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività
dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano
soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque
anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali»
sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale
mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di
trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni
di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni
dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di
cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi
pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma
19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche
se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma
40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma
restando la disciplina della successione di contratti di cui ai
commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole
«ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce
al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori
domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione
di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato
supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli
o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università
o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività
agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio,
al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della
vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».
2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera
e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative
e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari
del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6,
commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due
anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore
a sei anni» .
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter.
In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti
bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono
la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun
profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione
della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione»
aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni
formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza
di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato
di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate
dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni
formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi
stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 53».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre
1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e
4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956,
n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano
abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli
oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie
affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una
quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per
la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma
1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività
di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione
e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate
per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione
degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative,
organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo
di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione
e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo
1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza
generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo
finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa,
si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei
piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo
raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di
ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque
entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare
uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro
o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti
a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei
settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina.
Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati
raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli
oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa
e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati
nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto
nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unità, nonche' quelli di cui
al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni,
delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' degli enti parco e degli
enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione
di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa,
da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso
decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza
primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono
attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie
ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo
universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui
gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più
Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste
competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che
risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresì, soppressi tutti gli
altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore
a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre
2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni
al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi
del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono
trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri
interessati, corredato da una situazione contabile, e' disposta
la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale
degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica
del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo
3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il
trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza
e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
«Ente italiano montagna
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto agronomico per l'oltremare».
4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre
2007, n. 165, le parole «e il Ministro per dell'Economia
e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti «,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta,
dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono
del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa
delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi
e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e
distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione
della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un
abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali
e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti
e' conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di
conversione del presente decreto-legge.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche
statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto
di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti
risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per
la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo
38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni,
e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari
di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati,
in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed
economicità, gli organi di amministrazione e controllo,
la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento,
le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca
e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse
dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto
dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi,
nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative,
anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto di ricerca
per la protezione ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per
la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)»,
«Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione
e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio
dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un
commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa
l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti
dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa,
di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli
esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina
dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo
alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione
del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle
attività istituzionali e' garantita dagli esperti in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri
di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi,
chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti,
tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte
le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa
l'attività dei commissari di cui al comma 11, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano
soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile
e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla
lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e'
sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali
non sensibili, che l'unico dato sensibile e' costituito dallo
stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione
della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato
e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste
dal presente codice nonche' dall'Allegato B).».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento
del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate
di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto
19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
per le correnti finalità amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga
adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al
comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«La notificazione e' validamente
effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante,
utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire
tutte e soltanto le seguenti informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare
del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche'
di un responsabile del trattamento se designato;
2) la o le finalità del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di
persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi
alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati possono essere comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi
terzi;
6) una descrizione generale che permetta di
valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate
per garantire la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al
comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale
o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato
in conformità a norme tecniche europee ed internazionali,
i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono
i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative
di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento
delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le
verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto,
in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza
della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione
di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed
attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà
delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e
gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui
al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
di controlli, nonche' le modalità necessarie per la compiuta
attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano
in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma
3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo
comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
si applica anche alle carte d'identità in corso di validità
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i
titolari della carta d'identità della data di scadenza
del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo
giorno antecedente la medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro
5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis
dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni
previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio
1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi
al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di
settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano
in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente
e' fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la
emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata.
I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146,
del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni
legislative successive a quelle contenute nella presente legge
regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda
espressamente.
3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.
Art. 34.
Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni
esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione
periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile
delle attività finalizzate alla tutela del consumatore
e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti
di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente
periodo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche
interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente.
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti
all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i
proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva
sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria
in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti
previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22
gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.
Art. 36.
Class action
1. Anche al fine di individuare e coordinare
specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in
forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244,
le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituiti
dalle seguenti: «decorso un anno».