Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini
ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali
connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque
le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate
le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto
dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di
legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione
di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti
civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma, lettera
m) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione
normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della
disciplina dello sportello unico per le attività produttive
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi
e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19,
comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto
per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva
per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte
nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle
procedure e delle formalità per i prestatori di servizi
di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del
12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica
di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento
e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa
può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie
per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,
tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità
che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.
Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività
discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in
luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello
unico anche avvalendosi del sistema camerale;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente
nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione
di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che,
in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso
di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza
di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti
con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un
termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi
per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione
degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione
normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di
accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera
b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente
anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalità per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione
dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline
regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione
dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche
di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacità delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del
diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione
di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del
lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati,
i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione
con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati
il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica
e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio,
nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione
relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite
dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese,
le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali,
i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a
titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve
altresì contenere un calendario delle presenze, da cui
risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle
ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche
non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui
al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di
cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il
giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità
e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e
disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi
di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni
alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da
250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione
varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se
la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la
sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di
cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più
di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma
4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di
cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità
competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:
«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo
4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora
non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto
assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo
ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo
3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito
dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro
al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unità produttiva, nonche' la misura della retribuzione
nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi
da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del
lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna
del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione
della quantità e della qualità di esso»; d)
nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono
abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4
sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui
al comma 4:
a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981,
n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996,
n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche
e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma
1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito
dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività
di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono
essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli
altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori
di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono
comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio le generalità del soggetto al
quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono
reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato
motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi
di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono
puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000
euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione
tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale
di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività
di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti
a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto
nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima
dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto
individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate
le parole «I registri sono conservati per almeno due anni
dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito
dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma
2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico
del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e' sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici
e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono
tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un
prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche'
i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di
cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato,
non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali
da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota
di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto.
Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità
del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto
informativo, nonche' la periodicità e le modalità
di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa
con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici
competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68 sono soppresse le parole «nonche' apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza
alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla
data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente
di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo
sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi
al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di
mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al
personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di
mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio,
come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole:
«per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci»,
inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto
di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente
istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti
ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire
le parole: «o da regimi di reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.»,
sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo
e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attività
di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o
di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni
di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante
contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza
di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali
le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali
o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo
9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun
periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui
si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione
ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione
si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro
e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli
4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione
al rischio di infortunio,».
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta
e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al
pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione
collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata
ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis,
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei
rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli
altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi
sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto
periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi
nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori
dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali
ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino
al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»
sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli
articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche'
da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti
i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita
dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui
al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Fuori
dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali
ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino
al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.».
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti
e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento
alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri,
le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione
di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto,
da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in
particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie
di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni
concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria,
i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle
relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione
della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto
di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali
opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento
privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni
e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla
programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità
per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo
economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti
necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione
delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento
stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto
il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge
n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta,
in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo
che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria
non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio
dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,
alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria,
con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni
affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al
comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto
degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari
e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le
disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove
affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente
già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in
forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico
nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi
individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione
del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero
per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, non possono essere più presentate domande per l'accesso
alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni
in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma
203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi
i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre
2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta
salva la possibilità per l'interessato di chiedere che
la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di
cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215,
216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati
direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti,
si può provvedere, previa definizione nella convenzione
di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie,
disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità
di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le
disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati
all'Agenzia.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi
all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono
emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello
Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo
di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina
di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge
7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa
o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere
al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando
comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita
della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione
professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione,
che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre
l'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e
della Commissione spesa pubblica
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e,
dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il
relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni
di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia
e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale
Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo
comma 1 e, in particolare:
a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980,
n. 146, e successive modificazioni;
b) b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere
d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173;
d) d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43;
e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati
i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti
dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali
conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede
anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle
attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006,
n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo
dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione
di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo
dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo
89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati,
in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti,
i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte
le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa
annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio
preventivo».
Art. 47.
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto
della disciplina delle incompatibilità di cui al presente
articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite
convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni,
avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora
con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento
della violazione di cui al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento
e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le
convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli
praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento
delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1.
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure
di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando
la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione
delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a
tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli
altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per
quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina
con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale
utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione
di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile,
le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano
principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere
all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie
contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco
dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili,
qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente
decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il
giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare
alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata
dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti
del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni
di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura
civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192
del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente
sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato
ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma
1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale
Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando
i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni
e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita
e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico
di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni
e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito
a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere
dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso
sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere
comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative
per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:
«Capo I
Riscossione mediante ruolo
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto).
- 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione
di cui all'articolo 211.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un
mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del
provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione
a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione
con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un
mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione
ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla
scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza
che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in più rate, l'intimazione
ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura
Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite
dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile
e' sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita
la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia
sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessità della controversia,
il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza».
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti:
«cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio
dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata
la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata presentata
un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla
scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter,
lettera b).».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre
con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali»
sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o
giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo
17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua
le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive,
determina le rispettive materie di competenza e la composizione,
nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo
5, primo comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio»
sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite
dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di
Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da
assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli
uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione
tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo
1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali
non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data
di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici
depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione
di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.
In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono
di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte
che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo
non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione
tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente,
sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni
tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno
sede.
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi
instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico
che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla
Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento
delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti
speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da
contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17
e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili
al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per
il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio
marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione
dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione
di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' disposta, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore,
la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità
e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al
contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio
pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti
dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro
120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia
di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania
Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima
S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar
- Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e' trasferita, a titolo gratuito,
rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia.
Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio
possono richiedere il trasferimento gratuito, a società
da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle
attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente
dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per
l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago
Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo
n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio
della continuità territoriale e la domanda di mobilità
dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi
di cabotaggio a società di capitale da esse interamente
partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali,
ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio
di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente
la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale
di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante
allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto
relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza
delle Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante
le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo
della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni,
e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in
catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi
1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge
25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge
23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello
Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui
al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma
2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi
dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei
beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti
dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare
forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi
di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo
di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi
di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili
anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare
ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli
articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle
dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo
1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo
3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica S.p.a.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente
esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a.,
finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni
di nuova emissione della stessa società per un importo
massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una
quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo
delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione
di riserve disponibili da parte di società controllate
dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità
speciale per le finalità del presente articolo.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA <\p>
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte
per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione
della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni
di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni
e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili
con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali
aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università;
delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate
al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle
persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti
dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio
2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono
rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma
1, tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità
stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi
programmi e dei saldi di finanza pubblica. E' consentita la rimodulazione
tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla
legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate
per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti
di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima
decade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli
uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi,
per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione,
in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di
quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della
spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi
importi da utilizzare per ciascun programma.
6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità
con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla
riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero,
quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la
registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire
al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi
di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra
i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa,
fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese
in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra
spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite
entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate
per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti
di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli
schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento
per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono
essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono
essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette
alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi
entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli
2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente
determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario
sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione
delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i
criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza
e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente
alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento
di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della
legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre
2008.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri
imposti in sede internazionale e di patto di crescita e stabilità,
ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese
e' coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno
del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni.
8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per
l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie
dei programmi di spesa.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la
quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma
507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981,
n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni
di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono
sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio
della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il
funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato
rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche
a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari
ad evitare efficacemente tale esito, nonche' dalle misure occorrenti
per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009,
le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza
e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi
non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna
unità previsionale di base, con esclusione delle spese
per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi
natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche'
per interessi, poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative
ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione
del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilità contabile.
Art. 61.
Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della
spesa della Corte dei conti
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di
cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
di concerto con il Presidente della Corte, anche a richiesta delle
competenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare
controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso
le amministrazioni regionali.
2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi,
procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive
dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo,
con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi
competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione
sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti
capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione
all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo
scopo, ed e' contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia
e delle finanze.
4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti
ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie,
o da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione
di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione
di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta,
in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario,
procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione
competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento
della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli
impedimenti.
Art. 62.
Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica
e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali
e' fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di ricorrere all'indebitamento
attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso
mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi.
La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore
a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento
o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo
di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della
borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia
degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma
1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per
la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni
del presente articolo.
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro
90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato
l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera
a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
3. In relazione alle necessità connesse alle spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni
per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la
realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma
2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi
degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. e'
autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità
giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro
entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione
riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione
e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire
per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di
euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione
finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il finanziamento,
con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga
di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008»
sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali
e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni
statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo
78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e' autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione
di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel
limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.».
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la promozione
e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con
una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento
del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge
26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità
previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi
e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati
al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura
non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi
e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero
alla loro realizzazione, che può essere finanziata con
le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità
ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010,
le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità
previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse
tra le finalità di cui al comma 13 e' effettuata con il
medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità
che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità
nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la
tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici
e di una piena valorizzazione professionale del personale docente,
a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi
e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in
modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva
del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli
anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente
articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere
delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque
la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione
agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti,
si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi
ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di
scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio
e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli
istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della
scuola primaria;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente
ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel
processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle
vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione
delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale
previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411
e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei
commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per
il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori
a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro
per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e
verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito,
contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia
e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo
delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare
la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso
spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6
e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le
risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del
personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento
ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti
in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca,
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero
della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione
delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni
tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali,
gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto
2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo
2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti
del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere
dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per
la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in
alternativa anche parziale alle modalità ivi previste,
mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal
Ministero della difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di
spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso
di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti
al personale del dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono,
entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale
del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il
medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere
alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi
richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità di personale da stabilizzare non può
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle
unità cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni
di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni
di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a
75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni
ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e
2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale
cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere non può eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale
cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento
delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione
delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata
dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle
assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni
di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica
disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno
2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno
2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per
il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo
1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti
del personale delle università. Nei limiti previsti dal
presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale
oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle
università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal
comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette.
In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione
legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge
n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario
delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per
l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni
di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012
e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di
cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006,
n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale
da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere
le unità cessate nell'anno precedente.