Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo
dei contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai
sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo
pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza
per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale
riordino della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione
di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo
svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che
richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte
le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono
risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste
dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a confluire
nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate
sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma
2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva
applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali
indicati dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti
di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive
a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui al
comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui
al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente
il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n,
266 e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno
2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato,
delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi
gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70,
comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di
cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto
del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa
di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti
e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro
il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.
In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato
di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede
alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una
nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini
della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai
commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva
sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può
essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia
delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta
relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione.
Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri
si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla
data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran.
La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che,
ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una
sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate
esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente
del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti
richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del
Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro
otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla
scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia
negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle
clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non
si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi
di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato
anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni
di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine
di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma:
«7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si
intendono riferiti a giornate lavorative.».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione
e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere
alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni
annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo
un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse
della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa
in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per
la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza
dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati,
anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno e della qualità della prestazione individuale,
con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche.
10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni,
unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo
del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti
imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali
assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale,
interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente.
Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla
normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli
le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese
ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale
successiva.
11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare
in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che
garantiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo
60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio
dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione
delle disposizioni del presente articolo.
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione, per la valutazione della perdurante utilità
degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione
e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione
di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività
ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni,
vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti
in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative
od atti amministrativi la cui operatività e' finalizzata
al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di
particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione
e non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti
successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da
almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura
dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso
la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze
di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui
al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore
a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal
citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi
di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai
componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a
quelli forfetari od onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza
dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio
coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi
collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti
commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della
spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato
articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita
all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti
istituiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative
e funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi
e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative
che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico
e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali
attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche,
sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni
svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti
strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale
già dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi
del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire
l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti
dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi
di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione
del presente articolo.
Art. 69.
Progressione triennale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione
economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza
per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti
periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in
corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le
misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema
universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009,
in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per
l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione
del sistema universitario e della distribuzione del personale
interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle
singole università delle relative risorse con imputazione
al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate
del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività
di monitoraggio.
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità
dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata
riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio
ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione
di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme
di legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente
abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922,
n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre
1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto
il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità
o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo,
nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento
più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi
o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia
dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure
a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I
risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono
per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento
dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta
per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo
il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità
del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi
e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze
per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono
i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con
l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore
delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge,
i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali
prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso
di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza
sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia,
viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo
avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di
cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai
fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità,
compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi
per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo
4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti
portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età
per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale
in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università,
le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianità massima
contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio
deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno
solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo
richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica
al personale della Scuola.
2. E' data facoltà all'amministrazione,
in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta
dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione
o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista
una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio
al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta
per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse
ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.
Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo
ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata
e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi
in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura
del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta
al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale
in posizione di esonero gli importi del trattamento economico
posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti
limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto
in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante
durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri
redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente
come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società
e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito
l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un
pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione
alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione
di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di
controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di
personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla
normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti
di età del dipendente collocato in posizione di esonero.
Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta
in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita
dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione
dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento
va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro
ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età
per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge
e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre
2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano,
con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto,
i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati
con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare
una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità
massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso
di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa
sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative
dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente
al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle
rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori
universitari.
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene
automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può
essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave
pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può
con provvedimento motivato» fino a «non superiore
a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il
Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e
delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite
dalle seguenti: «al 70»;
b) dopo le parole predetti risparmi, le parole
da «può essere utilizzata» fino a «dei
commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e'
destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla
contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità
del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino
di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione
mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa.»;
c) le parole da «L'ulteriore quota»
fino a «produttività individuale e collettiva»
sono soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il
31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità
ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali
di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura
non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli
esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di
tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando
la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei
termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito
allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione
delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono
funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore
al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui
al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo
congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture
centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma
1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica
su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono
alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito
degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure
previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste
dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte
dei Ministeri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità
generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti
economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni,
che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
prente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008.
Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto.
Art. 75.
Autorità indipendenti
1. Le Autorità indipendenti, in attesa
della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui
all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti,
riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in
base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili
dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo
allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti
piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi
alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie,
e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo.
2. Presso le stesse Autorità il trattamento
economico del personale già interessato dalle procedure
di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e' determinato al livello iniziale e senza riconoscimento
dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine
o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione
di un assegno «ad personam», riassorbibile e non rivalutabile
pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito
e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.
Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla
fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della
presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».
2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' abrogato.
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito
dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza
e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere
a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini
e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano
la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento
alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per
le amministrazioni statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti
parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi
differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche
degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale
attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento
di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale
sede sono altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la
norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità
interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli
articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando
in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed
il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento
di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento
agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi
non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di
spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale
base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti
in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 2 e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create
dalle camere di commercio non può transitare, in caso di
cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere
di commercio di riferimento, se non previa procedura selettiva
di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti
di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono
disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari
in contrasto con il presente articolo.
Capo III
Patto di stabilità interno
Art. 77.
Patto di stabilità interno
1. Ai fini della tutela dell'unità economica
della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060
milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140
milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro
il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina
del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire
gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi
agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso alla presente
legge sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione
delle predette disposizioni legislative.
Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e
nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione,
nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento,
anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato e' nominato Commissario straordinario
del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria
del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione
ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario,
parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione,
fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario,
sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite
specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti
della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti
alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera
durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi
gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o
indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in
godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per
la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume,
con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria,
tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte
alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti
non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali
relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del
28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria
del comune e delle società da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre
2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato
dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro
i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie
per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo
destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di
una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire
il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il
piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte
le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non
scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro
dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano,
dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale
di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione,
per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di
emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12
dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei
successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza
degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune
di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione
del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della
delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo
all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di
rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni
di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione
di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2009-2011:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683
milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per
l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi
dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati,
a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti
dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi
e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto
dalla lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto
per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica
intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che,
ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto
2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa
Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006,
contempli norme di efficientamento del sistema e conseguente contenimento
della dinamica dei costi, al fine di non determinare tensioni
nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente
all'attivazione della leva fiscale regionale.
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi
collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello
del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementato di 184 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e,
in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici
e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo
50, della legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un
piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti
dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli
in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari
di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza
dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici
stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti
qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione,
non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della
sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce
idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S.
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data
della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide
le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data
di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi,
pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati
o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni
di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti
ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali
e' stata determinata una invalidità pari al 100 per cento
ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali,
in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede
obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la
persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il
godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli
ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti
nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti
e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime
modalità di cui al comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati
a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della
motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso
di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure
di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi
ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica,
finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti
di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente
articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini
e modalità di attuazione del piano straordinario di cui
al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione
di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei
beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente
nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito
della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione
finanziaria e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal
1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi
delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare
di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere esclusivamente
allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione
ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata
secondo quanto previsto dal comma 4.
2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto
e' dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione
media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro
sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La
quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun
anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts
in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in
euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro
rilevato dalla Banca d'Italia.
b) per il gas, nel caso in cui la media annua
dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b),
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di
riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi
di euro/MJ.
3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette
quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate
tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione
di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità
di prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Verificandosi le condizioni di cui al comma
3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e
per il gas da corrispondere allo Stato si determina:
a) per le quantità di idrocarburi liquidi
e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi
gassosi estratti in mare:
1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso
di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma
2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni
punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore
rispetto al 10 per cento;
b) per le quantità di idrocarburi liquidi
estratti in mare:
1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso
di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in
misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni
punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore
rispetto al 10 per cento.
5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota
di cui al comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione
del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa
la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purche' compatibile
con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.
7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione
dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 8 a 15.
8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni
di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa
nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore
delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo
pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.
9. Il versamento e' effettuato allo Stato, alle
Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le
rispettive quote di competenza e con le stesse modalità
previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma
8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto
relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente
e' stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto
articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996,
l'acconto e' commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote
di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.
10. I versamenti in acconto relativi al valore
delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di
gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio
di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).
11. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli
interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì
le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11 non
si applicano nel caso in cui:
a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun
ente impositore separatamente considerato e' inferiore a 100.000
euro;
b) quando l'acconto versato nei confronti di
ciascun ente impositore separatamente considerato e' inferiore
a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota
di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente
e' effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione
delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di
gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40.
13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto
versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente
impositore e' rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del
prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga
oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma
11.
14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può
essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto
o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:
a) le eccedenze nei confronti dei comuni con
quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;
b) le eccedenze nei confronti delle regioni
con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito
delle società.
15. Il credito di cui al comma 13 può
essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di
coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal
comma 14.
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia
e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe
del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle
società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di
5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel
periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a
25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia
elettrica.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
18. E' fatto divieto agli operatori economici
dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione
d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione
di cui al precedente periodo.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle
rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione
delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma
1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media
ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche
se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi
supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore,
esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed
anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione
dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal
presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5
e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali
che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo
92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,
n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione
di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito
in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in
un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale
dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente,
su opzione del contribuente può essere versata in tre rate
di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito
relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi
successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso
annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio
successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino
al terzo esercizio
successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo
92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986,
fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta
sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento
di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di
eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile
a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale
sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva
di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla
riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva
si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo
non eserciti prima del conferimento le attività di cui
al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione
del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta
sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze
conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore
valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo
92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986,
concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del
loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva
di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva
in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute
così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19,
costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice
civile.
26. Il titolare unico ovvero il contitolare di
concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una
quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni
annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni
di coltivazione. Il conferimento e' effettuato annualmente nelle
forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il
31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire
calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per
barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente
al 30 giugno dell'anno in corso.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni
di cui al comma 26.
28. Per la disciplina sanzionatoria si applica
quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625.
29. E' istituito un Fondo speciale destinato
al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti
della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di
acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi
ai sensi del comma 9 secondo periodo, del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità
prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo
e solidale da parte di società ed enti operanti in specie
nel comparto energetico.
31. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di
utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza
di effettive situazioni di bisogno.
32. In considerazione delle straordinarie tensioni
cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli
di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di
queste, e' concessa ai cittadini residenti che versano in condizione
di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo
comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni
e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione
dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età
dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme
di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della
situazione economica del nucleo familiare;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti per la fruizione
del beneficio.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33,
che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre
2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi
di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma
32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione
delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo
conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa
in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa
fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta
e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare
gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e
tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative
di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari
del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni
da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono,
in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi
da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore
privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte
acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui
ai commi da 29 a 31.
Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari»
e cooperative
1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti
dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96
per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale
di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al
consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente
deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a
favore di soggetti estranei al consolidato. La società
o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi
passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione
di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti
dei soggetti partecipanti.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto
dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente
al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al
citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento
del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo
e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura del 96
per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo
e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura del 96
per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine
il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per
cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo
d'imposta gli interessi passivi di cui al comma precedente sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti
ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento»
sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi»
sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima
riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il
75 per cento della medesima riserva sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo
delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111,
comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede
il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli
esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili
per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio
successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento
della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni
dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare, nei
termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento
per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei
termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma
1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per
cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per
cento per gli anni successivi.
11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico
delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30
per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi»
sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo
delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio
ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento
del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si
sono formate.
13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento
della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni
dei commi 11 e 12.
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole:
«ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'articolo
10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto»
sono aggiunte le seguenti:
«nonche' delle locazioni di immobili
esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n.
633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies)
dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonche'
delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma,
del medesimo decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni
di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla
medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo
1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le
parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano
i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, si applica
un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi.
La società di gestione preleva un ammontare pari all'1
per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del
fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in
luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio
alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione
non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare
dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata
nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno
successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta
non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite
in materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 e' dovuta qualora
il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali
immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per
la maggior parte del suo patrimonio e qualora:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno
di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote
siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma
2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali,
società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale nonche' da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
b) e, in ogni caso, se il fondo e' istituito
ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio
1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute
complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori
dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da
rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' da società ed enti di cui le persone fisiche
medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili
superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o
beneficiari.
19. La Società di gestione del risparmio
verifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 18 al
momento dell'istituzione del fondo comune. La condizione di cui
alla lettera b) del comma 18 e' verificata costantemente dalla
società di gestione del risparmio, considerando la media
annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal
fine in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti
a rendere apposita comunicazione scritta alla società di
gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data dell'acquisto,
contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 18, lettera b).
20. La sussistenza delle condizioni indicate
nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale
di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse
si verificano.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta
del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una
ritenuta del 20 per cento».
22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il
seguente: «5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le società o enti
che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi
di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in
Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute
da soggetti diversi dalle società.».
23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e'
abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica
in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità prevalente
di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio
un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50
milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio
netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così
come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio,
destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo
1, commi da 29 a 31 secondo le modalità e i termini stabiliti
con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica
in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti
dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente
ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura
del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente
lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per
cento degli utili netti annuali delle società cooperative
di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento
della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni
del comma 28.
Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai
controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale
e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia
delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di
controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e
delle informazioni in loro possesso.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano
le modalità di attuazione della disposizione di cui al
comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate
realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse
finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata
alle attività di prevenzione e repressione della evasione
fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel
biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze
con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle
iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali
i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace prevenzione
e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale
e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane
e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa
destinata a tali attività anche orientando appositamente
loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione
di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di
contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione
e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni
poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti
istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante
scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva
emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali
misure cautelari.
7. Gli esiti delle attività svolte formano
oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia
e delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attività
di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata
l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati
alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze
di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema
informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base
agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti
ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei
controlli di cui al comma 8 e' data priorità ai contribuenti
che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun
debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di
capacità contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al
piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata
quota della propria capacità operativa alle attività
di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari
per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità
della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di
cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano
all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la
determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze
professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso
la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia,
nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza
e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa
del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro
dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente
generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale,
sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio
il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico
sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella
percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già
ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici
del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia
fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto,
in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate
a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso
di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati
nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei»
e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
«Metà dei componenti sono
scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra
soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.».
14. In sede di prima applicazione della disposizione
di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuità
delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione
del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti
in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione,
composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo
comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettività
alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta
di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero,
confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per
l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente
cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio
successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività
della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta
a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate,
la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al
Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da
parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata
anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a
far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni
e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della
quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi
statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei
rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi
di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante
la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali
di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione
anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi
e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo
24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione
di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere
ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di
constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi
alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione
al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia
di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi
alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente
l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni
previste dall'articolo. 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma
1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo
2, comma 5, e' ridotta alla metà e le somme dovute possono
essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza
prestazione delle garanzie ivi previste.».
19. In funzione dell'attuazione del federalismo
fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale,
ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal
primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione
del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale
o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31
dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare
anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di versamento di
somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente
richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre
la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione
delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi
tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia
accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori
a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente
della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile,
all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota
pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità
speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi
di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento
sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione,
determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute
dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere,
entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero
allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti
per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale
prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22,
comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate
anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in
vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre
2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo
1, comma 29.
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da
«Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo»
a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel
giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza
di dilazione»;
c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso
le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi
delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131»,
sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela
all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti
di indirizzo, consulenza, nonche' di coordinamento informativo,
anche mediante scambi di dati, con le principali imprese nazionali,
soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori
dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni,
nonche' nei settori di altri pubblici servizi.
26. Al Comitato competono, altresì, anche
al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni
economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza
dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di
sviluppo, nonche' compiti di supporto alle funzioni di coordinamento
degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero
di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale
all'estero.
27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore
a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata
specializzazione nei suoi settori di intervento, nonche' da qualificati
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia
e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti.
28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono
assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la
sua segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le
disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce
ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati.
La partecipazione al Comitato e' gratuita.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14,
19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72,
commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.520,5
milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per
l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.