Decreto Bersani pg 1
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2006
(Rettifica G.U. n. 159 del 11 luglio 2006)
TITOLO I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ,
PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE
DI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale
della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile
e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli
43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni
e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità
di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino
consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia
e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività
imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel
settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare
agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio
dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte
sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli
e le specializzazioni professionali, le caratteristiche
del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali
di tipo interdisciplinare da parte di società di
persone o associazioni tra professionisti, fermo restando
che il medesimo professionista non può partecipare
a più di una società e che la specifica prestazione
deve essere resa da uno o più professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio
delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche'
le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al
comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a
garanzia della qualità delle prestazioni professionali,
entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento,
a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con
quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione
delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà
di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità
ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche'
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto
di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attività economiche di distribuzione
commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti
e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della
salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni
di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali
di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni
di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività
di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare
una più ampia accessibilità dei consumatori
ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31
luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento
o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti
a dichiarazione di inizio attività da presentare
al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve
essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda
sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo
abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità
dei locali.
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo
sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera
c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma
1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita
al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti
a prescrizione medica, secondo le modalità previste
dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario
di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di
uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque,
vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore
o dal distributore sulla confezione del farmaco, purche'
lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore
e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale
contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni
altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso
farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità
in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a
rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta
salva la possibilità del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano
farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo
sono soppresse le seguenti parole: «della provincia
in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso
di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali
in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo
soggetto imprenditoriale.».
Art. 6.
Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di
taxi
1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una
maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità
urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la possibilità di conferire
nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica,
i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonche' concorsi
riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso
di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica.
Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà di
cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari
delle nuove licenze non le possono cedere separatamente
dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione
a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in
misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al
60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo
comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari
di licenza devono esercitare il servizio personalmente,
ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve
essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le
ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono
altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei,
non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà
di beni mobili registrati
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi
ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi
o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può
essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari
degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente,
tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data
della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità
civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza
e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto
alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita
di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti
massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva,
uno o più agenti assicurativi o altro distributore
di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità
civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate,
o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o
lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi
servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo
1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della
data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte
salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre
il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono
intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di
distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi
o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento
dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione
relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità
civile auto.
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei
prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari
e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione
delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento
ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti,
secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici
anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula
di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti
radio televisive.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
- 1. Nei contratti di durata può essere convenuta
la facoltà di modificare unilateralmente i tassi,
i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista
un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto,
secondo modalità immediatamente comprensibili, con
preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità
e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione
del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci,
se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento
devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui
tassi debitori sia su quelli creditori.».
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo
6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni
sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi
procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli
4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni
sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo
economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo
1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far
parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli
4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni
sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e
dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio
per la rilevazione degli usi commerciali non possono far
parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto
nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di
trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità
ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale
ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale
delle connesse attività economiche e di favorire
il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità,
i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di
passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte
e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso
dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando
la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre
finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti.
Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale
e' comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da
parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità
ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e
dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità
urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità
non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità
ai principi di sussidiarietà, proporzionalità
e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata
nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria
di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità
di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico.
Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì
essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato
a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza
contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi
di rilevazione fotografica o telematica.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni
della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità
degli operatori, le società, a capitale interamente
pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti, nonche', nei casi consentiti
dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente
con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare
ad altre società o enti.
2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le attività non consentite. A tale fine possono
cedere le attività non consentite a terzi ovvero
scorporarle, anche costituendo una separata società
da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni
dei commi 1 e 2 sono nulli.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di
urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile
per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio,
ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione,
deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili
per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed
opportuno, possono essere rinnovate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a
una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere
sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del
fatturato.
«Art.14-ter (Impegni). - 1. Fino alla decisione di
cui all'articolo l5 che accerta la violazione degli articoli
2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese
possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione.
L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a
far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori
per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l'illecito.
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni
resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare
un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento
se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento
su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle
parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale
i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria
può essere ridotta in misura non superiore alla metà.».
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2007».
TITOLO II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI,
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo I
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni
di euro annui e' corrisposto ai servizi di trasporto pubblico
locale direttamente dalle regioni individuate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1°
marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla
corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei
confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
spese in conto capitale relative agli interventi per il
trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità
interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta velocità / alta capacita», per l'anno
2006, e' concesso un contributo in conto impianti nel limite
massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello
Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge
6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dall'articolo
1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo
unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile
di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata
di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo II
INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE
GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE
PARI OPPORTUNITÀ
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata
la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale,
anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione
del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare
l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni
e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita», al quale e' assegnata la somma
di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro
per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati
i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno
2006.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso
il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali,
tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti
penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo
le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa
di contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di
giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma
607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità
previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato
di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto
di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di
euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo
dovuto e' di euro 500; per le istanze cautelari in primo
e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo
2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto
e' di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio
dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali.».
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo
71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori
costituiti.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari»,
sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi
pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per
consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici
non territoriali, che adottano contabilità anche
finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi
5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione
delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni
scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento,
comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati
all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget
2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento
di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme
provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono
versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al
comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno
superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno
2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente
comma sono appositamente accantonate per essere versate
da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di
approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato
nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale
(CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori
universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche'
alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato.
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da
leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri,
di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto del
Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica
inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali
rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati.
La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui
al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro
non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267,
sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote
di stanziamento delle unità previsionali di base
indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello
stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle
previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio
2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1,
nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre
2006.