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Guida ai mutui - Decreto Bersani
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Decreto Bersani pg 2
3. Nel corso della gestione 2006, e fino
alla data prevista per il versamento di cui al comma 2,
per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali,
il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti,
ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può
modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando
il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno
e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere
effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative
al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma
1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola
sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti
nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale
di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei
commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni
previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali
a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti
in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti
consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006,
2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai
predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti
sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio
degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette
eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi
di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella
B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in data 27 agosto 1998,
e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La riduzione si applica al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
e successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
al personale civile e militare impegnato nelle missioni
internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo
1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano
con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie
misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione
si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali
si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere,
entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri
di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti
dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica
degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti
regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi
previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli
enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni
ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti
locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento
degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli
adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti
del sistema delle autonomie designati dai relativi enti
esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia
e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari
della norma, certificata dall'organo di revisione contabile,
delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative,
anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore
a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti
risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità
operative di cui alla lettera b) e della documentazione
ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed
i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari
del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del
tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza
annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto
sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della
documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte
degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione
a qualsiasi titolo.».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale»
sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico
o composto da tre componenti. In caso di previsione di un
organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all'attività di valutazione e controllo strategico,
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può
superare il numero massimo di unità pari al 10 per
cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti
dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti
di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente
e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano
ai principi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica
e prefettizia, del personale delle forze armate e delle
forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore
del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la
richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo
anno di età, possono permanere in servizio alle stesse
condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento
pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento
dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità
degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della
spesa e di uniformità e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti»
sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure
di pubblicità e trasparenza.».
TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE
FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE,
DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA,
DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA
DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto,
in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche
e sale da ballo si considerano accessorie alle attività
di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche
se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza
delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte
sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera
d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per
le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione
o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi
beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta
sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attività
di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura
ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del
17 maggio 1977.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo
10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1.
La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta
sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo
al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti
o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato,
escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere
c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;»;
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo,
le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) all'articolo 36, terzo comma, e' soppresso l'ultimo periodo;
d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter e'
soppresso.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale
delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica
di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' versata in tre rate
annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata e' versata
entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo
dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il
mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo
40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)»
sono aggiunte le seguenti: «, non derivanti da contratti
di locazione finanziaria,».
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono
individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria
di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti
veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli
autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle
imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
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| 12.
All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati
a tenere uno o più conti correnti bancari o postali
ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati
i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni
sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili
o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario
o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico,
salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo,
ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o
altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza
di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo
di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla
data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del
soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone
fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari
di cui all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche'
le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano,
salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico,
ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del
valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo
8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore
delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1)
ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta,
e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società
di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata
o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6)
alle società con un numero di soci non inferiore a
100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le società e
per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume
che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare
della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai
valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera
a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo
8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore
complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al
rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma
4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora
per tre periodi di imposta consecutivi la società o
l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo
che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al
comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile
a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche'
del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero
non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4,
la società interessata può richiedere la disapplicazione
delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo
37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile
applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in
modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione
in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica
della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni
di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente
alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121 e' inserito il seguente: «121-bis.
Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione
che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.».
20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione
alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le
parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo
pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo
e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo
della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo
71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata
ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione
analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo
di dichiarare se si e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi
affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della
spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità
di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di
partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti
dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti
sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo
52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati
ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: «53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni
e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, possono essere esercitati anche
ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria
e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347.».
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste
di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società
dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli
fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione
rilasciata dal direttore generale degli agenti della riscossione,
possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti
della riscossione possono altresì accedere a tutti
i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta,
anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che
li detengono, con facoltà di prendere visione e di
estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche'
di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati,
comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche
in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare
delle somme liquidate, la causale del predetto versamento,
il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione
si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere
dal 1° ottobre 2006.
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
a cui e' tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al
comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore
può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta
documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale
di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare
del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine
di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso
termine anche al responsabile in solido. La competenza degli
uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata
in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui
al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste
al comma precedente e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al
comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione
si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa
dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la
presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in
vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti
contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso,
ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione
e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con
le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione
dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione,
nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore
dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione
in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità
di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di
documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane,
agli importatori, agli esportatori, alle società di
servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle
società e alle persone fisiche esercenti le attività
di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in
dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati
per le finalità di cui al presente comma e' considerata
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane
procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre
alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e
delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni
e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse
le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e
la voce numero 122) e' sostituita dalla seguente: «122)
prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione
di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili;».
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti
attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi
alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli
e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma
2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti:
«gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa
può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere
elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), del citato testo unico, acquistati
nel corso di precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili,
il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al
netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di
quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette
aree e' quantificato in misura pari al maggiore tra quello
esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento
e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo
complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative
ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi
di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli
esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza
non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati
dalle società partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo
le parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti:
«e del quarto». 11. Le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con riferimento ai redditi delle società partecipate
relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta
data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta»
sono aggiunte le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione
che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta
prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto
testo unico, come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima
data, possono essere computate in diminuzione del reddito
dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con
le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo
84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano
ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' abrogato. Il periodo precedente ha effetto per
gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella
misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma
2, e nell'articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b)
e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere
a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso.
21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10,
nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi
degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da
quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso.
24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: «o nell'interesse di terzi» sono aggiunte
le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare,
non fare o permettere,».
25. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' soppressa.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni
la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). -
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono
a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi
non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
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