| Decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE
ED ELUSIONE FISCALE, NONCHE' DI POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 1.
Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche'
potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia
delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità
per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli
operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole
e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio,
a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico
delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per
la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed
alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle
accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a
norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano
e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico
delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attività
di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività
quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche
al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di
cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia
prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del
22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del
titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante,
detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre,
a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime.
E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini
giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo
economico, sono definite modalità e tempi della procedura
di cui al comma 3.
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 51 e 52»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorizzazioni per l'accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell'articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale.».
6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del comma
10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea
aventi regimi fiscali privilegiati.».
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati
dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce
somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni
telematiche.».
8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state
definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono
sostituite dalle seguenti: «Qualora sia definitivamente accertata
la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo
scontrino fiscale».
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto
di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta
e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo
di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto
in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate
le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di
importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione
della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA
e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da
parte dell'importatore.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si applicano
le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri
di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi
commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione»
a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti: «La
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita
e definisce anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all'attività
di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attività operative per una significativa
riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego
del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli
scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo.
Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma,
per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007
e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata
ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale
dell'Amministrazione economico-finanziaria nonche' delle amministrazioni
statali, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di
incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità
di trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di personale
qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma
sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo
procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione
economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della
spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo
della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare,
anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di
enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere
comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare
prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista
per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui;
la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta
autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può
essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze,
studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione
economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il
terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà
dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti
di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione
di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
Art. 2.
Misure in materia di riscossione
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza»
a: «ed» sono soppresse.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'attività di riscossione
a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata
con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, e' remunerata
con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente
previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione
dell'articolo 17.».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui
allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle
somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo
giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso,
la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e
2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene
entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico
dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella
di pagamento.»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma
6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei
rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti
a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validità e il
loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono
soppresse.
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Contenuti dell'atto
di pignoramento del quinto dello stipendio). - 1. Salvo che per
i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo
545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile,
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine
al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino
a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto
alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.».
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
«25-bis. In caso di morosità
nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente
superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione,
previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire
copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo
dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti
di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri
previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti
delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica,
se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo,
non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.».
9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria della
tariffa può essere effettuata con le modalità di cui
al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
convenzione con l'Agenzia delle entrate.».
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella della tariffa
di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152».
11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,»
sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati agenti
della riscossione,».
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il
seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di
un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che
ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla
contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta
di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto
a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore
a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto
a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta
o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti
della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione
comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha
ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al
comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo
24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli
oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta
di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione
dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite
le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle
somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al
comma 1, nonche' le modalità di richiesta e di erogazione
dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».
13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602). - 1. Può essere effettuato mediante la compensazione
volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte
le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia,
l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di
cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta
di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo
a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali
possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per
disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione
di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui
il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da
uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata
anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi
spese spettanti all'agente della riscossione.».
14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«2. L'agente della riscossione può
essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma
1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba
procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice
di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, n. 4, del codice di procedura civile.».
15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni
nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti
nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
16. Per il servizio di riscossione dei contributi
e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli
oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità
di trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle
spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati
con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti
interessati.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE AGRICOLTURA E CATASTO
Art. 3.
Recupero della base imponibile
1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.
Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali
acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento
alla quota capitale del canone.»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai
fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi
di imposta precedenti.».
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario
a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto
se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante
ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti:
«al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime
previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile
al mutuante o al cedente a pronti».
3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «20 per cento».
5. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni della lettera
a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre
periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.».
6. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi
9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società
partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi
delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti
alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.».
7. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo
vigente alla data del 3 luglio 2006.
8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:
«188-bis (Campione d'Italia). - 1.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune
di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio
dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo
9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono
il loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune
le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia,
sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica.».
9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo
unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data
del 3 luglio 2006.
10. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
11. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di
cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al comma 8 e' pari a 0,52135 euro per ogni franco
svizzero.
12. Il comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«25. All'articolo 51, comma 2-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla
lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti
o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato
a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero
la costituzione in garanzia.».
Art. 4.
Disposizioni in materia di agricoltura
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola:
«imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto
previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo,»;
b) all'articolo 34, comma 6:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente,
hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono
di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito
per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis.»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) nel terzo periodo le parole: «superiore
a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire»
sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma
non a 20.658,28 euro»;
4) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione
a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato
il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato
il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».
2. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una
maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia
del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal
1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo
sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi
pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli,
previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre
2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004 - esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto
dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente
la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso
del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento
del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi
nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva
per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da
rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della
suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia
del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento
della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta
contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle
interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante
che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti
reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi
redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando
le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata
la dichiarazione.
3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento
della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti
nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati
nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi
redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti
producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni,
dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni
previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità
tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa
per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà
degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione
applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale).
5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative,
da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonche'
quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari
dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale
redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati,
tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata ai soggetti
interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro
90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato,
alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative
dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi
esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui
al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche
ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le
sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
6. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito»
sono inserite le seguenti: «sempreche' tali soggetti rivestano
la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto
del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della
ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data
del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano
le disposizioni contenute nel comma 5.
8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione
all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente
articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Disposizioni in materia di catasto
1. Nelle unità immobiliari censite nelle
categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso
commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi,
qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Le unità immobiliari che per effetto
del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della
qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in
catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso
si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni
degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del
1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e
operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, nonche' gli oneri di cui al comma 2.
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite
ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere
dal 1° gennaio 2007.
5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi
previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti
attuativi.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati
nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione
all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente
articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. |