| Capo
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI
Art. 6.
Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro
1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario,
e' dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e
ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui
all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza
del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore
eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione
delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte,
limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa
dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo
1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore
di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente
detto importo.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati
di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono
soppresse;
2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) Trascrizioni, in favore di
soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati
di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che
importano il trasferimento di proprietà di beni immobili
o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari,
anche per quote nonche' vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri
atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti
reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione
sugli stessi:
se eseguite in favore del coniuge o di un parente
in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste
in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma
1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun
beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
in ogni altro caso: 3%.
1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione
di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento
di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento
di diritti immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione
sugli stessi:
se relativa alla successione dell'abitazione principale
del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti
in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168
euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti
in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;
se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari
del defunto: 3%.».
2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti
sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4,
della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera d) e' aggiunta
la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa
di morte.» ;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto
il seguente:
«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni
di trasferimento per causa di morte e' l'ufficio di cui agli articoli
6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' aggiunto
il seguente:
«4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti
per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo
31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;
d) all'articolo 41, dopo il comma 2 e' aggiunto
il seguente:
«2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti
per causa di morte e' liquidata e versata dagli eredi, dai legatari
e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi
dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;
e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i)
e' aggiunta la seguente:
«i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti
per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con
esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano
le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni,
obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione
della base imponibile non si tiene conto delle passività
ereditarie che non afferiscono alle aziende, ne' dell'avviamento.
Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra
i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati
di credito del tesoro, nonche' gli altri titoli di Stato, garantiti
dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati
esenti da imposta da norme di legge.»;
f) all'articolo 57, dopo il comma 8 e' aggiunto
il seguente:
«8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento
per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari
dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione,
nonche' coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare
la dichiarazione.»;
g) all'articolo 80, dopo il comma 3 e' aggiunto
il seguente:
«3-bis. Per i trasferimenti per causa
di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme
le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».
4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa,
parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica,
n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti
per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado
e di affini in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale
fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in
linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni,
altri titoli o quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in
linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente
100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti
a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge
18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado
e di affini in linea retta nonche' di affini in linea collaterale
fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».
5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 13 e' sostituito dai
seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione
o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali
immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e
la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti
diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti
all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al
quarto grado e di affini in linea retta nonche' di affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per
cento.
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri
atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali,
altri titoli e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli
di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti
aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti
in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto
grado e di affini in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale
fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per
cento.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis,
lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo
gratuito, nonche' negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali,
altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi
delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente
fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea
retta o di alcuno di essi, nonche' i relativi valori alla data degli
atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di
tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa
e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte
la maggiore imposta dovuta.»;
b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie»
e' soppressa.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti
e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per
le scritture private non autenticate presentate per la registrazione,
nonche' per le successioni apertesi dalla data medesima.
Capo IV
MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHE'
DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Art. 7.
Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica,
nonche' della sostenibilità ambientale
1. In attuazione del principio di salvaguardia
ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture
ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro
0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come
«euro 4» o «euro 5», che emettono meno di
140 grammi di CO2 al chilometro, e' concessa l'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo
di due annualità. La predetta esenzione e' estesa per un'altra
annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata
inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per
l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg,
con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore
a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco
autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore
impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro mille per
ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate,
immatricolati come «euro 4» o «euro 5».
Il beneficio e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo
avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore
la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro
0» o «euro 1» .
3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal
costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del
motore con gas metano, e' concesso un contributo pari ad euro millecinquecento,
incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo
acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture
di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle
aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2007.
5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del
testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per
gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose»
sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i
quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria
M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata
in base alla potenza effettiva dei motori».
6. Al fine di consentire agli enti impositori di
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare
dell'esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la documentazione
da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione
del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati:
a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti
prescritti dal comma 1; b) la targa dell'autoveicolo ritirato per
la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformità dello
stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico
registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto
del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica,
le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche
ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri,
i quali provvedono al necessario scambio dei dati.
7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le
imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano
al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo
quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento
in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale
del certificato di proprietà. Il credito di imposta non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva
ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non
spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attività dell'impresa.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione,
che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione
e del foglio complementare o del certificato di proprietà
del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione
del veicolo usato e originale del certificato di proprietà
rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
9. Entro quindici giorni dalla data di consegna
del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo
usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega
alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione
e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa
in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione.
10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il
soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato
per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi
informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le
informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in
tempo reale dei dati in essi presenti.
11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate
nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo
e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente
definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province
autonome.
12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti
(GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, e' aumentata
a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi
1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alla disposizione di cui al comma 13 e' rimborsato,
anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con
gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58.
15. Per gli interventi finalizzati a promuovere
l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. In deroga a quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o
a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1
ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui
all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre
1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.
17. Le regioni possono esentare dal pagamento della
tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive
i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive
modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed
N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a
metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. Le cinque annualità di cui al comma
17 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il
quali avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione
a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa
automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel
quale avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano
se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e' stato
precedentemente interrotto ai sensi di legge.
19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e'
sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite
dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio
sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli
soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa
e' raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione
o sezione staccata.»;
c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco
dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto
anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente
su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione
commerciale.».
20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal
comma 19 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse
al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato
2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da
quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo
le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio.
23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31
ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».
24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole: «30 novembre»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole:
«30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50
per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «secondo
i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo
se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive
lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;
2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella
misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale
e' elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa
lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti,
e' deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».
26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente
può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.
27. Nel testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo
periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi
industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le
seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».
Art. 8.
Accelerazione degli incentivi alle imprese
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre
2006 alla concessione di incentivi per attività produttive,
di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203,
lettere d), e) ed f).
2. Le proposte di contratti di programma già
approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge
n. 35 del 2005 in assenza del decreto di disciplina dei criteri,
delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni,
previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate
dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione
delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 e del
decreto di cui al comma 3.
3. In conseguenza degli effetti della deroga di
cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse
già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi
di cui al predetto comma 1 con vincolo di utilizzazione per la concessione
delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo
economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione
di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma
203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito
della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata
alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente,
della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente
a quelle di cui al comma 4, possono essere utilizzate dal Ministero
dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative
agli interventi di cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare,
diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.
4. In relazione alla ritardata attivazione del
Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo
1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli
anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di
euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per
le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361,
per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50
milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed
a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli
incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 3.
5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite
di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in conseguenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero
dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei
pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti. |