| Capo
V
DISMISSIONI DI IMMOBILI
Art. 9.
Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione
1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Agenzia
del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento
del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia
del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento
del tesoro»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito
conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse
corrispondenti.».
Art. 10.
Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali
di Poste Italiane S.p.a.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-quater. I beni immobili non più
strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste
Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da
Poste Italiane S.p.A., o dalle società da essa controllate,
direttamente o con le modalità di cui al presente decreto.
6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma
6-quater si procede secondo le modalità previste dalla legge
24 dicembre 1993, n. 560, e dalle altre disposizioni normative in
materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'esonero
della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di
quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale
degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' soppresso.».
Art. 11.
Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa
ferroviaria
1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di proprietà
di Ferrovie dello Stato S.p.a., o dalle società da essa controllate»
sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà di Ferrovie
dello Stato S.p.a. o delle società dalla stessa direttamente
o indirettamente integralmente controllate»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Art. 12.
Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore
autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS
1. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle
concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
articolo, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del
piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della
convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole
convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento
ovvero alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente
valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento
ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad
ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi
atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di
scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si
creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase
di prima applicazione, la convenzione unica e' perfezionata entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Le clausole della convenzione unica di cui al
comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) il riallineamento, in sede di revisione periodica,
delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione
e sviluppo efficienti delle infrastrutture;
b) la determinazione del saggio reale di adeguamento
annuo delle tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo
metodologie che consentano l'equa remunerazione del capitale direttamente
pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative
all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonche' al
tasso di incremento della produttività conseguibile dai concessionari;
c) la determinazione dell'equa remunerazione del
capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato
del capitale;
d) la destinazione a vantaggio degli utenti di
parte della extraprofittabilità generata in virtù
dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;
e) il recupero a favore degli utenti degli importi
e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento
non ottemperati nel periodo precedente;
f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente
accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi
infrastrutturali previsti nel piano finanziario;
g) la specificazione del quadro informativo minimo
dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società
concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad
ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo
nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a.
rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture
per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche'
vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte
di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine
alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei
dati da parte dei concessionari;
h) la individuazione nel progetto definitivo del
momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri
di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario,
salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in
particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero
la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali
rispetto a quelli della rete autostradale;
l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi
di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali
sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;
m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettività della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore efficienza,
efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto
del principio di partecipazione e del contraddittorio.
3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente
a quanto stabilito dal comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE,
che s'intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione
entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine
del giorno.
4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le società concessionarie
autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate
in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidità
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi
e, conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi
dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia esclusa la
partecipazione, rispetto alla concessionaria, di società
controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante,
escludendo comunque, in tali casi, dette società dalle attività
di progettazione;
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione
della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza,
ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10
della direttiva 2003/54/CE, e che nessun operatore del settore delle
costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti,
o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto
per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite
del 5 per cento del capitale sociale.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare
da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte
al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.».
5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli,
con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui
alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonche'
dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei
servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni
e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione
da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile
e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per
assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione
per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e
i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione
dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato,
in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di
concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e successive modificazioni, nonche' dei propri provvedimenti
o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo
a euro 150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di
reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorità garante della concorrenza
e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle
imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di quelle che partecipano
agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste,
la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione
del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima
revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiari di non voler
aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto
dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue automaticamente.
ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività
del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi
e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario
che ne faccia domanda.
7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere
conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro
il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario,
quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione
e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. subentra nella
gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6,
secondo periodo.
8. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al
concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie.
Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica
della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,
nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia
e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso
tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale
a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo
periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al
concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti
del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi,
che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario
entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque
giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine
senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego
di approvazione.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
Art. 13.
Attività di dragaggio
1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi
di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende
in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale,
le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more
dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni
possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di
dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto
al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato,
su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove
non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero
delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole
dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della
regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A.
della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità
e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita
conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi
6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006
e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione
di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere
e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio e'
predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non
istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la
realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione
del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere
all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da
effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione.
I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati
con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione
di materiale.»;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) e' sostituita
dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità
nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento
dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi
8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei
fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza
di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel
termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità
ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo.
Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».
Art. 14.
Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio
della Sicilia e delle aree limitrofe
1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «ad una società
per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente
l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società
per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni
Sicilia e Calabria, nonche' altre società controllate dallo
Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per
azioni e' altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale
impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate,
attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione
e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma e' soppresso.
2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni
assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a.,
al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario
fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società
controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a.
possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito
capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali
e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria»,
il cui utilizzo e' stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 15.
Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
1. Ai fini della riduzione della spesa relativa
agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 54. - 1. Il Ministero si articola
in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette
uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario
generale.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici
del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».
2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1,
entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione
del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal
Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»
sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del
Ministero»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite
dalle seguenti: «del Ministero»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito
il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»
sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale
del Ministero».
4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite
dalle seguenti : «6 anni».
5. All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo». In sede di prima attuazione,
in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che
e' conseguentemente soppressa.
6. Le modalità di attuazione del presente
articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza
della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente
soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale
delle amministrazioni interessate.
Art. 16.
Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività
culturali
1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento
del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento
al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il Ministero per i beni e le attività culturali e' autorizzato
ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un
contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente
di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta
per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso
riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti
di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati
di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo,
per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
Art. 17.
ARCUS S.p.a.
1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43.
2. La localizzazione degli interventi di Arcus
s.p.a., nonche' il controllo e la vigilanza sulla realizzazione
dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri
delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali,
con modalità che saranno definite con decreto interministeriale.
Art. 18.
Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari
1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003,
n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»
e al secondo periodo la parola: «2008» e' sostituita
dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 e' abrogato.
2. Al fine di garantire la celere ripresa delle
attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro
Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'immobile
sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali
e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
3. Con uno o più provvedimenti, il prefetto
di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi
della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte
le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali
per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura,
altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso
del Teatro medesimo.
4. E' assegnato al Ministero per i beni e le attività
culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007
per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli
di Bari.
Art. 19.
Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali
1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente,
agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del
collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità
di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo
e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo
quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29
maggio 2001.».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, nel secondo comma sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo le parole: «Peraltro,
a coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti
degli organi di cui al primo comma che».
Art. 20.
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei
controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso
il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni
operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli
8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
modificato come segue:
a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico
ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica,
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria
e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia
- il presidente, con funzioni di rappresentanza
dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi
comprovata esperienza e professionalità, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il consiglio di amministrazione, composto da
quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza
e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta
della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio
di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta
del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente
e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il collegio dei revisori dei conti, costituito
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia
ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione; e' scelto tra persone di comprovata competenza
ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza
del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio
di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato
il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative
sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento
valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con
le presenti disposizioni;
e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle
disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono a carico del bilancio
dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 21.
Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive
disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti,
linee e priorità dell'attività di vigilanza.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base
di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di
ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare
la congruità dell'attività di vigilanza effettuata,
propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli
interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare
al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività
di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si
avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante
generale della Guardia di finanza», sono inserite le seguenti:
«dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante
del Comando carabinieri tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati
a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori
generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere
generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante
regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti:
«dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole:
«ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «comandante provinciale
della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il
comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere
generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
invitato il Questore.».
4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. Gli organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici
nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei
propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce
i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati
dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle
relative sanzioni penali, amministrative e civili.».
Art. 22.
Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale»
fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti:
«su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle
finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della
salute».
Art. 23.
Contributi previdenziali per il settore agricolo
1. Per le aziende in crisi di cui al comma
3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede
mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse
di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse
legale vigente del 2,5 %.
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