| Capo IX
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EDITORIA E LE COMUNICAZIONI
Art. 24.
Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi
1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino
ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai
contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani
e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina
vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi
e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi
1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure,
dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili
ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità
di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche' dei controlli
da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da
parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione
e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale
sul territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di
diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica.
Art. 25.
Regime di pubblicità dei contributi statali
1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo
2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita
la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.
Art. 26.
Erogazione delle provvidenze per l'editoria
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di
presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza
di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta
ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza
di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule
rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. I contributi previsti dall'articolo 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle
imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici
che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o
due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di
movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attività di informazione di interesse generale ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche
ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma
13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre
2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo
4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via
transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino
alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
Art. 27.
Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione
che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente
messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico
interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione
tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981,
n. 416.
Art. 28.
Rimborsi per abbonamenti
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio
2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso
del 60 per cento».
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio
2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso
del 60 per cento».
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali
tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie,
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito
esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da
società autorizzate ad espletare i predetti servizi.
Art. 29.
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della
media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi»
sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal
bilancio»;
b) al comma 9 le parole: «della media»
sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della
media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi»
sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal
bilancio».
2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole:
«precedente a quello» sono soppresse.
3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie
di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino
a 30 mila copie di tiratura media».
4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi
all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione
di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi
relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e
si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
Art. 30.
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo
1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito
anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
2. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili»
sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base
ai quali e' calcolato il contributo».
3. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione
prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze
di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione
dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso
del medesimo anno.
Art. 31.
Convenzioni aggiuntive
1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli
19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente
alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma,
della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento
dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni.
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano,
con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli
di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori
per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di
tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate
sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente
e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla
corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Art. 33.
Modalità di rimborso alla società Poste Italiane
1. Le somme ancora dovute alla società Poste
Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione
effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle
comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con una rateizzazione di dieci anni.
Art. 34.
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche
1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00
ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da
euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di
euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro
50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei»
sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00
ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo
32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono
violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio
delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00
ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad
euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00
ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00
ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00
ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00
ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente: «17-bis.
Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni
sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Art. 35.
Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in
sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico
dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»; nel comma
8-bis del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: «,
il Ministero dell'università e della ricerca».
Art. 36.
Valutazione del sistema universitario e della ricerca
1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione
della qualità delle attività delle università
e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti
pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali
di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca
e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità
giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle
attività delle università e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla
base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università
e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività
di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli
atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia
dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle
attività di ricerca e di innovazione.
2. I risultati delle attività di valutazione
dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione
dei finanziamenti statali alle università e agli enti di
ricerca.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia,
secondo principi di imparzialità, professionalità,
trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri,
e le relative indennità.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva
operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo
per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo
5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato
di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si
provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento
del soppresso CNSVU, nonche', per la quota rimanente, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 37.
Disposizioni in materia di ordinamento universitario
1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al
comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base
degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere
dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può
essere articolato sulla durata di un anno.».
2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto»
sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto».
Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico
le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai
sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze
e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni
caso, il numero di tali crediti non può essere superiore
a sessanta.
3. Per le finalità di cui all'articolo 26,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento
del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella
medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi
di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche
da parte delle università e delle istituzioni già
abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere
autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche
abilitate al rilascio di titoli accademici.
Capo XI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL SETTORE PUBBLICO
Art. 38.
Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica
e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti
pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza,
per l'individuazione di società alle quali affidare servizi
di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento
di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che
elettrica.
2. Il corrispettivo delle società assegnatarie
del servizio e' dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli
di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività
svolta.
Art. 39.
Disposizioni in materia di tutela dell'euro
1. Nell'ambito delle autorità nazionali
competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b),
del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001,
l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero
dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici,
nonche' le relative informazioni, in applicazione degli articoli
7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione
delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità,
in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui
al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica,
i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei
sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite
nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e
dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui
al comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle
monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono
all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento
dei dati e delle informazioni - secondo le modalità di cui
alle vigenti disposizioni.
4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste
dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n.
166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il
potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi
e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti
per l'erogazione del credito al consumo, e' autorizzata la spesa
di euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per
l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario
2009.
Art. 40.
Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il CIPE
1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito
dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari
compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce,
con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha
istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente può ridefinire le finalità delle strutture
di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi
collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con
propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili,
il Presidente può istituire con proprio decreto apposite
unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile
e' nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi
di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede,
a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo
1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione,
presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo,
di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale,
giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più
di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento
dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti
normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva
alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi
compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
3. All'articolo 16, secondo comma, della legge
27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e dai Ministri dell'università e della ricerca e della
pubblica istruzione».
Art. 41.
Incarichi dirigenziali
1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti:
«, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente
ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche
ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo
19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti,
conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' soppresso. In via transitoria, le nomine
degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e
successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 42.
Razionalizzazione del settore della formazione del personale della
pubblica amministrazione
1. L'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, e successive modificazioni, e' soppresso. Con delibera adottata
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 287
del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione individua, nell'ambito delle strutture organizzative
della stessa, il servizio responsabile dell'attuazione dei compiti
attribuiti all'Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni
per il loro svolgimento.
2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma
1 e' soppressa. Nei confronti del personale in servizio presso la
sede predetta sono attivate le procedure di cui agli articoli 33
e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il presidente del Formez - Centro di
formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica
un aggiornamento del piano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 285, contenente misure di riorganizzazione interna
dell'Istituto volte a conseguire, nell'anno finanziario 2007, risparmi
di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1999. Ai fini dell'applicazione
del presente comma i termini di trenta e sessanta giorni stabiliti
nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi ridotti a quindici
giorni. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione comunica immediatamente l'approvazione del piano
al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti
variazioni da apportare alla tabella C) allegata alla legge finanziaria.
Art. 43.
Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi
pubblici
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento
della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un
piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi
dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici.
Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni
interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di
sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.
Art. 44.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni - Nuovo Codice della strada
1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«La comunicazione deve essere effettuata
a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve
fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni
dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
«Il proprietario del veicolo, ovvero
altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona
fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato
motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».
2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto,
dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non
sia stato identificato il conducente responsabile della violazione,
e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze
opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via
telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento
per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione
generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione
già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al
comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale
del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da
riattribuirsi a norma del presente comma.
3. All'articolo 97, del decreto legislativo del
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato
di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando
previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai
commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli
enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato
la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore
confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive,
per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità
della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma
6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione
della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione
delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.».
4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito
dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dai commi
1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo
I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con
un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due
volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo
del veicolo e' disposto per novanta giorni.».
Art. 45.
Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe
1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito
ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' soppresso.
2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al
Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma
1, nonche' dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture,
e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate
con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività
facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già
individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attività già facenti capo al Registro italiano dighe
sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi,
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi
previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento
a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli
stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività
del Registro italiano dighe.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri
connessi alle attività già facenti capo al Registro
italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del
comma 1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Al fine di garantire la continuità delle
attività di interesse pubblico già facenti capo al
Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, e' nominato
un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili
ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi
di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
139.
6. Il personale attualmente in servizio presso
il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico
in godimento.
7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato
decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze
di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative
individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine,
resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma
9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 136 del 2003.
Art. 46.
Proroga del termine in materia di soppressione di organismi
1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma
14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16,
18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per l'anno 2006, a milioni
390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni
391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge
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