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Art. 49.
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
1. E' vietato il trasferimento
di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente
pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può
tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti
di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti
di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione
accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi
della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo
successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha
diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio
domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione
di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma
dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del
creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo
1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle
banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di
non trasferibilità. Il cliente può richiedere,
per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali
in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o
superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome
o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di
non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente
possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca
o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi
con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari
di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto,
per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o
mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola
di non trasferibilità, può chiedere il ritiro
della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto
in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia
postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal
richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50
euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità,
il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di
cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni,
possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati
identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano
stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma
libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia
postali o cambiari in forma libera nonche' di
coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate
le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui
al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova
documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura
penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore
con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal
portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma
non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.
Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia
diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari
o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni,
alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi
del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano
ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane
S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati
in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui
siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo
11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera
g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da
questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì
fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo
494 del codice di procedura civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli
esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento
nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente
alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività
finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto
non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui
all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato
per il tramite di esercenti attività di prestazione
di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento
dei fondi, nonche' di agenti in attività finanziaria
dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito
solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario
copia di documentazione idonea ad attestare la congruità
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore il 30 aprile 2008.
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