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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario
n. 183
Legge
di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto
2006 - Supplemento Ordinario n. 183
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
TITOLO I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli
3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale
della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie
ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49,
81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e
dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità
di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino
consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia
e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività
imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali
e alle relative norme di attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore
dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare
agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio
dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte
sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero
il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo
e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto
e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali
di tipo interdisciplinare da parte di società di persone
o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto
sociale relativo all'attività libero-professionale
deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non
può partecipare a più di una società
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più
soci professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio
delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche'
le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a
tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione
delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso
di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla
base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza
pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe,
ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base
di riferimento per la determinazione dei compensi per attività
professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma
e' sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti
conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma
1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia
della qualità delle prestazioni professionali, entro
il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto
previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione
delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà
di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità
ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche'
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme
di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti
e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo
117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,
le attività commerciali, come individuate dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di
alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti
e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti
professionali soggettivi per l'esercizio di attività
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore
alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle
bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione
tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali,
a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni
di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento
di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno
degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente
precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive
per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso
l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione
e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni
di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività
di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare
una più ampia accessibilità dei consumatori
ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio
1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o
la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione
di inizio attività da presentare al comune competente
per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione
della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso
di agibilità dei locali, nonche' dall'indicazione
del nominativo del responsabile dell'attività produttiva,
che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità
alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie
e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del
prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui
al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria
produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali
e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito
di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità
al diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare
alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del
pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare
al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo,
privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione
o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti
intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo
l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento
del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un
termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti
a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato»
con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione
utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento
e di vendita, nonche' delle eventuali modalità di conservazione
e di consumo.
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo
sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera
c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico
dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione
medica, previa comunicazione al Ministero della salute
e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le
modalità previste dal presente articolo. E' abrogata
ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario
di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o
più farmacisti abilitati all'esercizio della professione
ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i
concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo
aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o
dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante
nelle categorie di cui al comma 1, purche' lo sconto
sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale
contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua
italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi
delle specialità medicinali e dei preparati galenici
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso
farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità
in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso
da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la
possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi
presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano
farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono
soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui
ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'articolo
8 della medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di
una partecipazione in una società di cui al comma 1,
qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo
del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione
nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi
del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile
1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma
1 può essere titolare dell'esercizio di non più
di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e' abrogato.
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio
taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla
mobilità, in conformità al principio comunitario
di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonche' la funzionalità
e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della
mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81,
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea
e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere
e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni
consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15
gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo,
possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie,
individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo
svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento
del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari
di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti
alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo
6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare
l'attività in conformità alla vigente normativa
ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno
il giorno precedente all'avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla
vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare
un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo
gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo
6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di
titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso
di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi
di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione
della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono
ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari
di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte
degli introiti può essere utilizzata dal comune per
il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento
della qualità degli autoservizi pubblici non di linea
e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante
l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992,
e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori
temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari
eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità
di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento
di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal
caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi
secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio
all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari
di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo
7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del
1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi
di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza
dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente
le modalità di svolgimento del servizio stesso alla
domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti
in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da
rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni
degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo
la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo
di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata
dalle regioni.
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà
di beni mobili registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia
sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista
di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità
civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza
e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie
assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione
di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori
di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno
o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi
assicurativi relativi al ramo responsabilità civile
auto ad una o più compagnie assicurative individuate,
o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo
sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi,
sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del
codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino
alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1°
gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono
intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione
esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi
al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano
il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per responsabilità civile auto.
3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione
r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione
al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa
o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione
e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta
nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,
il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche'
lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore
del contratto».
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione
al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei
prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari
e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni,
delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi
delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità
prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet
e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche
ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere
convenuta la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta
di modifica unilaterale del contratto», con preavviso
minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro
supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in
sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione
delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci,
se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni
di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi
debitori che quelli creditori e si applicano con modalità
tali da non recare pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre
la facoltà di recedere dal contratto senza penalità
e senza spese di chiusura.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono
svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti
amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli
4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni
sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico
e dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n.
300, e successive modificazioni, non possono far parte
gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli
4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni
sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero
dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella
specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità
ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed
al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale
delle connesse attività economiche e di favorire il
pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità,
i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri
accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale,
sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi
predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina
di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti
in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune
sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e' comunque
tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori
autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino
servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità
ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse
pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti
locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie
tra gli operatori economici ed in conformità ai principi
di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione,
l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei
centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari
contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresì essere previste zone
di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni
possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche
mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica
nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza
del trattamento dei dati personali.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali
e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza
e del mercato e di assicurare la parità degli operatori,
le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali
e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività
di tali enti, in funzione della loro attività,
con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche',
nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti
o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto
ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società
o enti. Le società che svolgono l'attività di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre società
od enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto
sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle
regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le attività non consentite. A tale fine possono
cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,
le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle,
anche costituendo una separata società da collocare
sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I
contratti relativi alle attività non cedute o scorporate
ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza
del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, in violazione delle prescrizioni
dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve
le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito
a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta
data.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre
1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei
casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile
per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio,
ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione,
deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono
essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una
decisione che dispone misure cautelari, può infliggere
sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del
fatturato.
Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli
81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni
tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto
dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità
di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento
comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l'infrazione.
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni
resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10
per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento
se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento
su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti». |