| 2. All'articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale
i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria
può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie
previste dal diritto comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni
1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione
di impegni da parte delle imprese interessate e' parimenti
ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere
la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi
del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina
recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per
i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative
ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni
proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può
approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa
proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi
obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni
previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta
di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non
ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione
dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa
il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».
TITOLO II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
Capo I
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle
regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere
preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto
su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica
sono escluse dal patto di stabilità interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso
un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800
milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o
a società del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge
6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».
Le risorse integrative di cui al presente comma devono
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali
1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60 milioni
di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno
2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di
euro per l'anno 2007».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del
Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico
per lo spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio
civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.
230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno
2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per
il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella
C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50
milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attività antincendi boschivi di competenza,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006
e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti
accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007,
quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro
quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000
euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto
a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a
1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000
euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Capo II
INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE
GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI
OPPORTUNITÀ
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili
e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale
sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro
a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale,
anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione
del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare
l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita»,
al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro
per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati
i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002
i contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, non e' richiesto
per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano
essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato
il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso
il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali,
tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali
e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei
procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico
dell'erario.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo
le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di
contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità
previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di
previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50
milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo
dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza,
di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello
Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza
o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto
e' di euro 250. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche
se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti,
la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato
della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi
previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990
avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio
dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali.».
4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso
6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000
euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede,
per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli
anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari»,
sono inserite le seguenti: «e allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi
pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano contabilità anche finanziaria, individuati
ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere,
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia
italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali
protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti
nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità
non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilità esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera
B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi
budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il
godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma
sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma
1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo
restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla
riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente
comma sono appositamente accantonate per essere versate da
ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare
i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori
non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale.
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria.
1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione
globale non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole:
«fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione
o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda
sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari
ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione
aziendale, e' informato ai principi organizzativi fissati
da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva
autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base
dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività
istituzionale e attività libero-professionale intramuraria,
anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di
attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità
di svolgimento dell'attività libero-professionale della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di
misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere
da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi
sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario
ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale
non può superare, sul piano quantitativo nell'arco
dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
sulle procedure preordinate al reclutamento di professori
universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche'
alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato e nell'articolo
2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse
le parole: «, nonche' alla loro conferma in ruolo».
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi
speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di
cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti
dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto
o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro
unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica
anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267,
sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote
di stanziamento delle unità previsionali di base indicate
nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco
sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di
bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista
per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate
e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio
centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti
di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto
complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata
una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio
2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede
di legge finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola
sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti
nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale
di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi
5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste
dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi
titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura
pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi
relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati
che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre
rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari
alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente,
entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione
delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi
di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella
B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali
di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma
97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, per organi collegiali e altri
organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti
nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per
cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti
di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo
1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti
dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore
a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo
e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi
realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione
competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima
della scadenza del termine di durata degli organismi individuati
dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere,
entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri
di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti
dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli
organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti
regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi
previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto
alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti
degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i
quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni
ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali
di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli
obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti
di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo,
regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito
un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie
designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia
e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento degli affari regionali e del Ministero
dell'interno, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e
delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari
della norma, certificata dall'organo di revisione contabile,
delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative,
anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti
risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità
operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta,
la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato
adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari
del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale,
alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo
del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione
di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta,
in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e
204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo
di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo
le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo
determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e
continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale»
sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico
o composto da tre componenti. In caso di previsione di un
organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all'attività di valutazione e controllo strategico,
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo
di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente
assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi
di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 e' sostituito dai
seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti
di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente
e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica
e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze
di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile,
del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei
confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento
in servizio sino al settantesimo anno di età, possono
permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed
economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste
dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della
richiesta.
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità
degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti
i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi,
secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità
e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto,
la durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti»
sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure
di pubblicità e trasparenza».
Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del
Ministero dell'interno
1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Con i decreti indicati nel comma 1 e' determinata,
altresì, annualmente e con le modalità stabilite
dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per
le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno
quali proventi specificamente destinati alla copertura dei
costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo le parole: «enti territoriali» sono
inserite le seguenti: «e degli enti previdenziali destinatari
delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse,
a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica».
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1°
gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti
di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».
Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo
del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE,
DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI
DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6
e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche
e sale da ballo si considerano accessorie alle attività
di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad
oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui
al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza
delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni
di cui al secondo comma sono desunte sulla base del
valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo
14 del presente decreto.».
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero
la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento
sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende
integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi
viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attività
di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione
della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le
seguenti: «e sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo
17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità
di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo
8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.
Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti
nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento
da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto,
il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo
10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). -
1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica,
nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta
sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti
ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti
o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse
da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali
gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria,
e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero
8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle
effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività che conferiscono il diritto alla detrazione
d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo,
le parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui
al numero 127-ter e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo
10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua
la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo
19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente
ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio
2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere
c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente
ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine
dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni
immobili strumentali che per le loro caratteristiche non |