| Legge
23 dicembre 2005, n. 266
" Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
( legge finanziaria 2006 ) "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005 - Supplemento ordinario n. 211
Art. 1.
1. Per l’anno 2006,
il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto
di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ivi compreso l’indebitamento all’estero per un
importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008
il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente,
in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al
netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150
milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed
in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300
milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori
proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio
immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del
debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al
Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo
2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa
destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata
alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità
con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma
di stabilità e crescita presentato all’Unione
europea.
6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato
alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti
sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura
obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario
2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto
della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa
prevista da ciascuna unità previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni
e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non
frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi, poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualità relative ai limiti
di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilità contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio,
resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare,
dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell’articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi
ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, esclusi le università,
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere
dall’anno 2006, non potrà essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004
per le medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio
di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti
per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno
2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli
enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il
comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato
alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti
sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura
obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa
per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea
e assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio
decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno
schema di capitolato di gara d’appalto unico per il
funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente
comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale
il prezzo base delle relative gare d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione
della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo
da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati
nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni
di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese,
con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva
locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate
con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate
spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento,
per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni
competenti, una relazione nella quale viene individuata la
destinazione delle disponibilità di ciascun fondo,
nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie
di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi
decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali è istituito un fondo da ripartire
per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la
valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per
l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra
le unità previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei
conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006,
di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo
52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta
determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno
2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità
del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate
per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate
le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base
degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario
2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di
spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità
ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli
concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese
ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai
commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto
capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere
ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto
della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita
dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall’applicazione del primo periodo del presente comma.
La ripartizione del fondo è disposta con decreti del
Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio
centrale del bilancio segnali che l’andamento della
spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del
Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare
il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro
dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione
dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione
di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli
di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese
relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative
agli interessi, alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali,
ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità
relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento
mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione
del servizio di controllo interno quando, con riferimento
al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al
grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell’attività non risponda a criteri di efficienza
e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato,
anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio
dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia
e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale
del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari
competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità
dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono
essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006,
qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga
un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento
degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita
presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità
ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto
di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488
del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e
il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti
dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati
in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono
nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde
a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti
dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti
di cui al presente comma è effettuato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi
di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea
per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al
patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno
2006 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali,
possono annualmente acquisire immobili per un importo non
superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute
nel programma di stabilità e crescita presentato all’Unione
europea, in attuazione dei princìpi di coordinamento
della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della
Costituzione e ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, in particolare come principio
di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti
erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al
patto di stabilità interno, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono
ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta
nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa
media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità.
Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene
operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali
a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto
di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole
o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di
manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del
patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di
cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando
il sistema web laddove previsto, al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni
trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili
per esigenze di attività istituzionali o finalità
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre
di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
le modalità e lo schema della comunicazione di cui
al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata
anche all’Agenzia del territorio che procede a verifiche
sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti
segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti
per le eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno
è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti
connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione,
con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di
euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra
le unità previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle
Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un
Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno,
da ripartire nel corso della gestione tra le unità
previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno
2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unità previsionali di base del centro
di responsabilità «Arma dei carabinieri»
del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai
sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità
di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste
italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri
di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere
a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti
correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali
affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale,
in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni
di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste
italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento
di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti
dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente
l’ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
non possono superare l’importo complessivo di 1.900
milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero
delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero
dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero,
i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi
non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo
pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento
di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono
disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80
per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle
contabilità speciali intestate agli organi periferici
delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità
speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate
contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte
per interventi di emergenza e alle contabilità speciali
per interventi per le aree depresse e per l’innovazione
tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di
cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze.
L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale
diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una
quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite
presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente
con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto
regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati
da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando
maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo
di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600
milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota
del 60 per cento può essere incrementata con apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine
di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie
dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia
e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi
del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni
interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione
ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per
il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo
1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo
Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata
nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene
con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005
previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente
comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;»
sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il
funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di
scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di
irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni
del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti
dello Stato per l’esercizio delle funzioni già
esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe
relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate
in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si
provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera
c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica
a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984,
n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle
Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria
unica è disposto in cinque annualità entro il
30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo
delle riassegnazioni di entrate non potrà superare,
per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo
delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto
di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non
si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione
della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato
delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti
l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione
europea.
47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari»,
sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze
di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro
per l’anno 2006.
48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282
del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè
le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente,
entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti
di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni
di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo
23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine
di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006
e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle
pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito
delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto
informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche
amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni
si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che
assicurino l’integrità del messaggio nella fase
di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite
firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano
l’integrità legale del contenuto, la marca temporale
e l’identità dell’ente certificatore che
presidia il processo. Il concessionario del servizio postale
universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto
delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei
attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua
i dirigenti preposti alla certificazione di conformità
del documento informatico riproduttivo del documento originale
cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante
l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni
effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la
conformità all’originale è assicurata
da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento
nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il
loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo
comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito
del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento
europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della
legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento
economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo
2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica,
sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di
funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province
e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane,
ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali
e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e
i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,
comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e per un periodo
di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono
superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti
indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità
comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza
che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto
all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre
2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma
56.
58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti
ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati,
presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime
controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui
al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo
comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi
58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi
e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico
sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate
strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’indennità
di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore
ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia
e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può
essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti
dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi
di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia
e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione
sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria,
militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10
per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel
corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento
retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento
a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio
di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura
di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del
10 per cento dell’importo complessivamente assegnato
nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo
di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le
eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica
e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto
a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63
non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli
enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento
della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello
Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente
ed entità di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle
medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono
fissati anche i termini e le modalità di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per
l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni
dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento
senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni
adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006,
l’entità della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo
2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n.
481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille
dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura
e delle modalità della contribuzione possono essere
adottate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del
2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente
alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento
di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le
relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo
di versamento del contributo da parte degli operatori economici
quale condizione di ammissibilità dell’offerta
nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione
di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale
dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25
per cento del valore complessivo del mercato di competenza.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
può, altresì, individuare quali servizi siano
erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla
base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi
e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati
e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della
misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite
massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato
di competenza, possono essere adottate dall’Autorità
ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno
2006, nelle more dell’attivazione delle modalità
di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per
il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione,
con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvederà a versare all’entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata
l’attribuzione alla medesima Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie
per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura
massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa
di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi.
L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera
b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità,
ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle
operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni
dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione
ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità
adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati
ai costi complessivi relativi all’attività di
controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza
economica dell’operazione sulla base del valore della
transazione interessata e comunque in misura non superiore
all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie
minime e massime della contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila»
è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi
dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie
di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti
di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo
da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento
fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione.
I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su
apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del
sistema di tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie
fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia
del demanio», sono determinate con la legge di bilancio
negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio
2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando
alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio
consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unità previsionali
di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate
nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella
dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate
0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio
0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate
ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento
dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di un importo calcolato in base all’incremento percentuale
dei versamenti relativi alle unità previsionali di
base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco
4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei
versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa
invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi
ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno
lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto
dal comma 74.
76. Restano invariate le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze,
in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo
esercizio consuntivato sulle unità previsionali di
base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge
e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente
conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, può con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello
in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare
le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il
predetto elenco 4.
78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni
di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007
per interventi infrastrutturali. All’interno di tale
stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione
del programma nazionale degli interventi nel settore idrico
relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle
risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti
dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in
una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse
disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa
generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo
e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale
di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano
lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura
non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica,
strada statale 42 – del Tonale e della Mendola»,
in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità
della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni
di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento
delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza
di Autorità portuali di recente istituzione e comunque
successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago
e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle
risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico,
viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in
una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse
disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada
statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450,
per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni,
a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione
di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle
risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo
rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del
contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi
e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale
per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonchè
gli interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è
fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006
nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti
i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture
Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L’atto costitutivo
della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere,
attraverso il patrimonio separato, le attività connesse
agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa
fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75,
le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture
Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge
sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma
81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture
Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio
separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste
dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra
formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta velocità/alta capacità», sono concessi
a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi
quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni
di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività
preliminari ai lavori di costruzione, nonchè delle
attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi
nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n.
78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120
del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova
e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso
a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un
ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui
a decorrere dal 2006.
85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono
inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata
e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi
alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio
2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno
del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza
la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni
finanziate con detta modalità. La modifica del sistema
di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri
per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma
84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo
dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente
riferibili alla stessa nonchè, per il periodo di durata
dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento
dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura
medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote
variabili in base ai volumi di produzione», sulla base
del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio
e le quantità di produzione totale prevista durante
il periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio,
l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo
a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le
quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote
di ammortamento di cui al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni
immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società
dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate
si presumono costruiti in conformità alla legge vigente
al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle
alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società
dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, possono procedere all’ottenimento di documentazione
che tenga luogo di quella attestante la regolarità
urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso,
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo,
dette società possono proporre al comune nel cui territorio
si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della
concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere
per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l’opera
supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni
e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da
un tecnico abilitato all’esercizio della professione
attestante l’idoneità statica delle opere eseguite.
Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata,
tale certificazione non è necessaria se non è
oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia
in catasto dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione
della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione
del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella
che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi
effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro
sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza
di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia
e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione
sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia.
Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello
Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente
o indirettamente integralmente controllate è attribuita
la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è
pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio
di funzioni che possono essere svolte più proficuamente
da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è
stata affidata ad una società direttamente controllata
dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla
società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici
attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio
autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società.
Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti
sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del
trasferimento è determinato sulla base di una relazione
di stima redatta da primaria società specializzata
scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società
di cui al presente comma. L’onere della predetta relazione
di stima è a carico della società di cui al
presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento
dei creditori da parte della società di cui al comma
89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione
di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti
nell’ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie
e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai
sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità
continua ad essere limitata all’attivo della singola
liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e
229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente
deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate
ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè, sino alla data
stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni di
cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite
le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89
e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo
1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste
ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, al fine
di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione
della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonchè
per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a
decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo
annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonchè
un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni
per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale
del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal
2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque
anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti:
«ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale
purchè con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile
1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di
cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile
1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo
4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006,
di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori
75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la
prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle
unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione)
e delle relative dotazioni operative, nonchè per l’avvio
di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti
sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive.
96. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma
2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione
agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti
postali, il Ministero dell’economia e delle finanze
è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa
l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni
di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione dell’Italia
all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei
Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro
63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30
milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno
2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
99. È autorizzata la partecipazione dell’Italia
all’International Finance Facility for Immunization
(IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da
erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere
pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni
per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere
dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali
per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta
negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle
medesime risorse, per il completamento degli interventi di
cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio
1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite
dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un
contributo quindicennale in favore della regione Puglia per
l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione
dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti
dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata
legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di
euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui
sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro
annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite
dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno 2006.
A valere sulle risorse di cui al presente comma, è
concesso all’Agenzia interregionale per il fiume Po
un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni
a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere
a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi
difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità
di bacino competente. Per l’anno 2006 è altresì
autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio del Molise.
101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento
degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento
dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008
è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli
enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci
dello schema previsionale e programmatico di cui all’articolo
3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo
5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le
procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia,
nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie.
La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo
di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile per i danni
derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a
trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore
a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE,
riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente
23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza
di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio
al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di
75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione
non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia
delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità
speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie
a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni
effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104
a 111.
104. Per gli interventi
previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo
45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il
rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma
2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005,
è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di
euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del comune in cui
ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento
di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito
della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonchè, relativamente all’anno
2005, dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo
61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno
2006.
107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto,
per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello
3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di
lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario,
comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito
l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º
marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema
imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle
imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato
interno ed internazionale, è istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure
di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto
di merci e per lo sviluppo della logistica», con una
dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno
2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo
di cui al primo periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè
degli autotrasportatori di cose per conto terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a
decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo
3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26,
le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi
da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni
di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti
non più dovuti, relative all’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono
mantenute nel conto residui per essere versate, nell’anno
2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni
di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dell’articolo
38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo
di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è
corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno
2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità
è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno
2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui
a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei
predetti contributi è subordinata alla redazione di
un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana
è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento
del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia
di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate,
di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta
nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota
di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita
in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia
di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5
del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti
di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo
27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente
non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime
agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di
Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di
cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
116. L’articolo 62
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti
e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la
denominazione «oli usati» deve intendersi riferita
ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio
2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli
oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo
unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All’articolo
19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
118. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole
da: «per i sei periodi d’imposta successivi»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per
i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota
è stabilita nella misura dell’1,9 per cento;
per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2006 l’aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento».
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni
di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprietà contadina, è
prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari
al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni
ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute
dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro
il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano
alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile
entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo
2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e
2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per l’anno 2006
il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi
per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore
al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre
2004, se più favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al
90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85
per cento»;
b) al comma 5, le parole:
«10 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«15 per cento».
126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3,
della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2006.
127. All’articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».
128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel
senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata
dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta
all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore
ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla
pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione
forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione
di carburante, si applicano per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo
1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis. La
disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità
di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, aventi le
caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato
all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente
rilevante delle relative partecipazioni è assunto al
netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All’articolo
27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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