Legge 23 dicembre 2005 n 266

Legge finanziaria 2006

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a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalleseguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.

«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

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