| a)
al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono
sostituite dalleseguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo,
le parole: «delle minori imposte corrisposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui
al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato;
alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»;
al secondo periodo, le parole: «della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui
al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli
estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero
dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, come individuate in applicazione del decreto di cui
al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L’Agenzia
delle entrate» fino a: «degli accertamenti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno,
tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate
sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede,
ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole:
«comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma
6», le parole: «di accertamento» sono soppresse
e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle
seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo
le parole: «natura tributaria» sono inserite le
seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto
periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto
periodo, le parole: «delle imposte corrisposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore
dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigenziale del Ministero dell’interno,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia
e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie,
relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite
le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non
applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione
dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri:
osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili
in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla
decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi
costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente
e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;
riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali
alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in
assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento
delle forme di restituzione degli aiuti già attuate
mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte
versate; riconoscimento della estraneità al recupero
delle agevolazioni fiscali relative ad attività non
concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso
agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità
dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione
delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione
di volersene avvalere».
133. All’articolo
7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni
d’imposta».
134. All’articolo
11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e
successive modificazioni, le parole: «sei anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca
avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico
tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed
internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai
consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro
del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni
sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa
di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata
l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma
in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali
di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano,
ricomprese nell’ambito «Accessibilità Fiera
di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del
21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate
le seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere
di viabilità per l’importo di 1,25 milioni di
euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno
2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore
del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti
pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo
esterno per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno
2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione
dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale,
non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito
d’imposta se l’importo risultante della dichiarazione
non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica
anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730».
Se la dichiarazione modello «730» viene comunque
presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza
fiscale o al sostituto dell’imposta, alcun compenso
a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto
di stabilità interno dall’articolo 1, commi da
21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139
a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui
ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione
a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non
può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito
del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può
essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti
dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello
0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il
complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi
del comma 143, non può essere superiore, per l’anno
2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale
dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato
del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l’anno 2006,
il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle
di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142,
per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore
al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno
2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali
che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente
media pro capite inferiore a quella media pro capite della
classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8
per cento per i restanti enti locali. Per le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione
è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della
spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti,
in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti,
e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza
alla classe demografica, si tiene conto della popolazione
residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti
dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi
demografiche e la spesa media pro capite sono così
individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione
fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa
media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre,
spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno 2007,
per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione
dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti
spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008,
si applica un aumento dell’1,9 per cento al complesso
delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso
delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma
143, non può essere superiore, per l’anno 2006,
al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno
2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese
in conto capitale dell’anno precedente aumentato del
4 per cento.
142. Il complesso delle
spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato,
sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,
al netto delle:
a) spese di personale, cui
si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità
per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina
di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione
per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute
dai comuni per il completamento dell’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004
delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione
del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto
in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere
calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni
di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute
dai comuni per il completamento dell’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004
delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento
del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto
in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al
comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai
commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti
derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive
rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere
i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese
in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti
diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni
a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti
dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di
contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti
da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia
e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto
capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008,
anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale,
a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto
tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza
unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si
applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto
ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono,
alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano
entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o
negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto
di stabilità interno dall’anno in cui è
disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette
regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo
1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata
legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:
«i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006».
Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è
adottato entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale
e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per
l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005,
dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti
locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo
per l’anno 2006.
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2006 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006,
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto
degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del
patto di stabilità interno, alla realizzazione degli
obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa
pubblica, nonchè al fine di realizzare le migliori
condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel
rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza,
i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare
il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di
spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali
di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali
o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In
particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità
delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati
ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo
di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed
enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel
rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo
26.
160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei
sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono
avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa,
anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell’articolo
3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo
28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT
in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione
di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna
di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2006.
163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi
dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai
sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo
2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed
è agli stessi versata con le modalità di cui
al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo
229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31
dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,
gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione
dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio
medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e
linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali
di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della
relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare
conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto
di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119,
ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità
contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione
non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo
di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti,
qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui
al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria
o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto,
adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione
da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive
e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di
mancato rispetto delle regole del patto di stabilità
interno.
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166,
167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione
di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino
ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati
nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonchè,
per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino
al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma
175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di
cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche
ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato
in posizione di fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche
agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti
di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi
previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria
segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella
formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli
esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono
indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della
Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi»
sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data
di ricevimento della relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi
ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro
devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte
dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla
gestione.
174. Al fine di realizzare una più efficace tutela
dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento
di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038,
si interpreta nel senso che il procuratore regionale della
Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle
ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi
compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può
avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il
reclutamento di un contingente complessivo non superiore a
cinquanta unità di personale amministrativo a tempo
indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze
economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni
regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse
per la contrattazione collettiva nazionale previste per il
biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio
statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006,
di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione
della produttività.
177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo
1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l’incentivazione della produttività
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione
di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005
derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto
dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio
2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale,
sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo
complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006. La presente disposizione non si applica alle regioni
a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonchè agli enti locali ricadenti nel territorio
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma
182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le
amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo
la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali
di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri
che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive
degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga
a quanto stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di
euro a decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in
222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni
di euro per l’anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente,
di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli
oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale,
gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2006-2007, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale
fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale
dei dati concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università
e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i
servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI),
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), il Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per le università
e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca
e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4,
del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto
per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza
di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui
al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria
dei fondi relativi al biennio precedente.
191. L’ammontare complessivo dei fondi può essere
incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi
nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi
dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare
i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse
aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri
accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni,
anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno
di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere
a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno,
in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli
stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria
dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale
data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente
normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni
pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione
integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione
delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni
in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi
da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni
dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme
non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli
anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione,
o in sua assenza l’organo di controllo interno equivalente,
vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui
ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall’articolo
40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità
delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per
cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno
2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti
relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza
per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile,
al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi,
alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi
ed all’amministrazione della giustizia per i servizi
istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti
e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi
nonchè per la trattazione dei procedimenti penali relativi
a fatti di criminalità organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè
gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando
il conseguimento delle economie di cui all’articolo
1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004
diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano
anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile
o con convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese
di personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004
delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti
collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all’anno 2004.
200. Gli enti destinatari
del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento,
quali indicazioni di principio per il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198,
alle misure della presente legge riguardanti il contenimento
della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo
di personale a tempo determinato, nonchè alle altre
specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di
cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione
dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da
adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e delle altre disposizioni normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio
2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili
all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1,
comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo
1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti
di tali disposizioni nonchè di quelle previste per
i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo
1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima
intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al
rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti
dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema
di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari
della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta
dall’organo di revisione contabile, da inviare al Ministero
dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci
degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità
di ripartire una quota percentuale dell’importo posto
a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra
i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota
percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali
e assistenziali a carico dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi
professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura
interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive
degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai
fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità
o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento
della località sede di servizio è da considerare,
ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto
dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di
sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la
determinazione dell’equo indennizzo spettante per la
perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente
da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio
tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda,
con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi
carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai
dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente
alla data del 1º gennaio 2006.
212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, così come interpretato dall’articolo 3,
comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad
applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo
1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo
1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare
prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonchè l’indennità
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale
7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali,
ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica
nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione
per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e gli enti di cui all’articolo
70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano,
anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali,
le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti
nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni
d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità
di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001,
n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.
97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della
legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure
spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio
di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio
in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica.
È abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è
abrogato.
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli
enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti
ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo
in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione
della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente
inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre
1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale
di anzianità nonchè da eventuali indennità,
ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra
l’importo della posizione stipendiale di inquadramento
e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come
sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata
utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della
successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione
dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
219. All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo
comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità
riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico
dell’amministrazione la spesa per la corresponsione
di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità
fisica eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè
la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio
1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione
delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente
abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese
di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei
contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento
degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle
carriere prefettizie e diplomatica nonchè alle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare
quelle di recepimento dello schema di concertazione per il
personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le
prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa
al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di
polizia che abbia contratto malattia o infermità nel
corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3,
primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ispettorati
regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune
sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è
sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali
del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo
di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219
e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224. Tra le disposizioni
riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi
del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l’articolo
5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in
materia di retribuzione nelle festività civili nazionali
ricadenti di domenica. È fatta salva l’esecuzione
dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti,
l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel
senso che l’applicazione del trattamento economico previsto
dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione
del trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento
delle carriere del personale dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione mediante
il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino alla definizione del
regolamento di cui al precedente periodo è sospesa
qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali
non passate in giudicato concernenti l’applicazione
del suddetto trattamento economico.
226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta
nel senso che alla determinazione dell’assegno personale
non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento,
fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di
risultato e di altre voci retributive comunque collegate al
raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri
è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno
2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
228. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità,
è costituito un fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con
uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici,
agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, che attivino mobilità di
personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi
o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione
a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40
per cento.
229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del
fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono
essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento
dei trasferimenti per mobilità.
230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori
dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate
nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei
conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti
sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere
alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione,
che il procedimento venga definito mediante il pagamento di
una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello,
con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore
competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di
accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore
al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo
grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere
dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso
la segreteria della sezione di appello.
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse
al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro
3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi
nella lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario,
istituito con l’articolo 1-quater del decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari,
nominati dal Ministro delle attività produttive. Per
ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni
e potenziare le strutture di supporto è autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006.
236. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l’anno
2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dal 2005».
237. I Ministeri per i beni e le attività culturali,
della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia
e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al
31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, può continuare
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo
3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il
limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati
ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti
a carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno
2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o
con altra forma di flessibilità e di collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per
lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia.
I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia.
Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre
2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per
i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio
nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato,
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per
lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri
continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo
determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale
nell’anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui
all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa
vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.
I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre
2006.
244. I comandi del personale delle società Poste italiane
Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui
all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004,
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