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Legge 23 dicembre 2005 n 266

Legge finanziaria 2006

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a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’ENPALS;

«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;

«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

«Art. 102-bis. – (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.


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Comma 497 articolo 1
riduzione compenso del notaio

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Pagina aggiornata 9 Luglio, 2008 11:41