|
a) in 440,84 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè
in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di
euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
264. Conseguentemente a
quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006
in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma
263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi
importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma
263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita
alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell’integrale assunzione a carico dello
Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè
al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico
della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio
2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno 2004,
sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla gestione
di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli
oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite
all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004
del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
b) per l’anno 2005,
sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso
la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti
dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto
Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal
bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo
di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla
base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette
gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto
Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta
legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a
182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico
dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo
2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, è soppresso.
268. Per i lavoratori dell’industria
mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi
ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno
1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo
per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
è determinata dall’importo dell’indennità
mensile effettivamente liquidata all’interessato, ai
sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del
1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e
28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma
ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari
del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 aprile
1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1 della legge
28 marzo 1991, n. 105.
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre
periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio
2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare
l’accesso al credito delle imprese che conferiscono
il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche
complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un
contributo dello Stato, per il quale è autorizzata
la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra
il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi
dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all’intero
ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi
interessi»;
b) al comma 2, al primo
periodo, la parola: «2006» è sostituita
dalla seguente: «2008» e l’ultimo periodo
è sostituito dal seguente: «L’onere derivante
dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata
per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno
2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008,
in 530 milioni di euro.
271. I risparmi derivanti
dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006
e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento
occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta
una indennità nel limite di spesa complessivo di 8
milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell’interno
sono stabilite le modalità per l’attuazione del
presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui
al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo
1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate,
fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli
accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e
dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati
i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità
di riparto delle somme.
274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a
carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata
intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire
l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli
essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti
di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a
prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio
nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione
di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei
rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo di adottare
i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti
regionali indicati all’articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006,
anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo
2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera B
– Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi
e di standard erogativi ed organizzativi – comma 11,
del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare
l’accesso all’indennità di collaborazione
informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70
per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche
e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate
da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro
mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di
cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel
citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione
dell’indennità forfettaria mensile, la sua erogazione,
oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula
dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle
risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula
dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni
inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera
si applicano anche per l’attuazione del corrispondente
accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti
volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l’erogazione
di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in
funzione della condizione economica dell’assistito,
a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale
del nucleo familiare dell’assistito, assumendo come
tale quello individuato con il decreto del Ministro della
sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All’articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto
periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione
dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma
5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni
2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro,
da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni
di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalità erogative. Al relativo onere
si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata
o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma
8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è
verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse
nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più
elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma
5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione
si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo
17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio,
per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura
del procedimento e della sua conclusione viene data notizia,
a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla
competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non
risulta associato il codice fiscale dell’assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l’azienda
sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione,
fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente
dal medico, il farmacista non è responsabile della
mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a
quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede
a tutti gli effetti»;
d) dopo il comma 10 è
inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa
o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti».
277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento
del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario
ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con
riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano comunque
nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti
del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l’addizionale
e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte
ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale
e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte».
278. Al fine di agevolare
la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio
sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato,
di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento
di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni,
secondo criteri e modalità concessive definiti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per
le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all’individuazione di obiettivi di contenimento della
dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del
disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo
4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre
al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale
per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata,
a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni
di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto
importo da parte dello Stato è subordinata all’adozione,
da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del
residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire
tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti,
con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all’espressione,
entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dell’intesa sullo schema di
Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonchè, entro
il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato
e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione
da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare
alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco di prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica
ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni,
per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla
stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale
in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole
regioni;
b) la previsione che, in
caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi
di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate
si applicano direttamente i parametri temporali determinati,
entro novanta giorni dalla stipula dell’intesa, in sede
di fissazione degli standard di cui all’articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del
cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie
locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa
regionale in materia, nonchè in coerenza con i parametri
temporali determinati in sede di fissazione degli standard
di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco previsto
dalla lettera a), con l’indicazione delle strutture
pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi
sono assicurati nonchè delle misure previste in caso
di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli
assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa
in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti
regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della
medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo
del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi
compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro
unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando
in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri
di libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio
delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli
interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento
dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA), di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005.
281. L’accesso al
concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato,
per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare,
in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore
al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno
2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001
pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito
accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute
e dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione
di accordi già sottoscritti ai sensi dell’articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento
alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e
il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie
ed ospedaliere è vietato sospendere le attività
di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori
e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti
nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione
dell’erogazione delle prestazioni è legata a
motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale,
il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza
delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione
di iniziative formative e di informazione per il personale
medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di
monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per
la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza
delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza
delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonchè
di promozione di analoghi organismi a livello regionale e
aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è
fissata la composizione della Commissione, che comprende la
partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza
specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti
del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le
linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della
Commissione. Alla Commissione è altresì affidato
il compito di fissare i criteri per la determinazione delle
sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti
della Commissione spetta il solo trattamento di missione.
A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000
euro a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto
di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa
da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai
soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di
cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa
da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma
283.
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti
in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano
le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione
e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi
a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di
posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza
e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore
a 120, nonchè agli interventi necessari al rispetto
dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi
attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto
di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature
e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali
a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di
sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza
degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza».
Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza,
secondo modalità con essa preventivamente definite,
le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature
sanitarie in questione allegando il parere favorevole della
regione interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni
acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare
le donazioni nonchè a tenere un inventario aggiornato
delle attrezzature disponibili. L’Alleanza provvede,
altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle
attività svolte indirizzato al Ministero della salute
e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare
che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi
per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza,
è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo
sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle
funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi
delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n.
528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio
1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di
cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema
di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali, nonchè del Comitato
di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite
le modalità di attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero
della salute può avvalersi, anche tramite specifiche
convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca,
società scientifiche e strutture pubbliche o private,
anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione
degli interventi sanitari, nonchè di esperti nel numero
massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi
oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita
dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo,
esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione
generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive
su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri
e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute
promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo
54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione
delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza,
finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente
l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e,
corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza
protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede
alla modifica di quanto già previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto
1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che
la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti
e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga
inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa
e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici
ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità
di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza
ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario
nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I fondi destinati,
mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati
degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute,
a servizi e finalità di sanità pubblica nonchè
al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti
al personale amministrato o di spese per servizi e forniture
prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata.
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi
7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano
per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente
al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico
delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
e successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è
inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà
all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute
in uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate
le modalità di versamento riferite all’attuazione
di quanto previsto al comma 295.
297. Al fine di potenziare
le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire
il monitoraggio in tutte le sue componenti dell’andamento
della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti
dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva
della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio
2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari
a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione
della dotazione organica sarà determinata con successivo
provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera
c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull’andamento
della spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro
della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze
una relazione mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al
netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato
nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche
alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute
alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37,
al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro»
sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
b) all’articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. Il trattamento
economico è costituito da una parte fissa, uguale per
tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
e da una parte variabile, ed è determinato annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto
riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi
tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici
2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà
eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
università delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico
di riferimento si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia
e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007,
ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni
di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto
legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile
2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188,
destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti,
incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e
di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42
si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007.
I decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono
adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257».
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL
sulla base delle finalità annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Il Ministro
della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi
di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione
alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione
degli interventi deliberati dall’INAIL è approvata
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto
delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica
assunti con il patto di stabilità e crescita.
302. Per favorire la ricerca
oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove
un programma straordinario a carattere nazionale per l’anno
2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica
e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma 302,
le modalità di attuazione e di raccordo con il programma
di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonchè l’individuazione dei soggetti
pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario
è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere
nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare
ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro
della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite
convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli
alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonchè
sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da
parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito
del programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è
riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni
di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione già
dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini
terapeutici, al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente
e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in
materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività
di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei
tempi di attesa, nonchè ai compiti fissati dall’articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro
della salute può disporre presso l’Agenzia medesima,
su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità
di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale
di attività dell’Agenzia prevede, negli anni
2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione
dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di continuità,
la realizzazione del programma di attività, connesso
allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento
dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi
dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni,
non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008,
l’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n.
145.
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle
risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi
dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente
alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata
al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con
la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.
La presente disposizione si applica anche alla parte degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali
la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata,
ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro
mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè
alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi
al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa
comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti
attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei
lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.
Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di
cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di
inizio dell’annualità di riferimento prevista
dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione
di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche
ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di
programma, nonchè per gli interventi relativi alle
linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività
liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia
e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari,
agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici
sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già
assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo
programma di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione
o della provincia autonoma interessata, da presentare entro
il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione
degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310,
con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata
ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al
65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione
o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute
la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo
58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi
per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo
finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo
articolo, con l’obiettivo di favorire sul territorio
nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel
settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta dell’AIFA, entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali
per la successiva stipulazione da parte dell’Agenzia
medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi
accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione
temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano
le attività e il piano di interventi da realizzare
da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare
dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di
produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti
i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento
del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al
personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni
cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore;
numero ed incremento delle procedure in cui l’Italia
viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida
per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione
europea; valore ed incremento dell’export e dei relativi
certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per
le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui
al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui
entità non può superare il 10 per cento dell’impegno
economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle
imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito
di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli
accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati
derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa resa
ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno
finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le
singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa
per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può
fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato
dal comma 2, lettera f), dell’articolo 58 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo
per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente
ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con
decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),»
sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n.
379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti
di formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi,
degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall’articolo
2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei provvedimenti
di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,
il decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare
le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato
A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali
come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo
7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000
è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall’anno
2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni
anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali
sono ripartite in base ai parametri di cui all’allegato
A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al
fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del
presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma
delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000
e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo
1 del medesimo decreto al netto del gettito dell’addizionale
regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine
di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può
essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata
per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro
delle misure adottate per l’attuazione dell’articolo
119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia
di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo
n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine
tenendo conto che l’aliquota dell’addizionale
regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per
cento dall’anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto
ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi
319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell’aliquota provvisoria
di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle
risorse individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato
articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota
provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis.
– (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio
di alcune attività regolate). – 1. Le quote di
ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio
delle seguenti attività regolate sono deducibili nella
misura determinata dalle disposizioni del presente articolo,
ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la
disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo
2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa
a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete
di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di
cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
per l’esercizio delle attività regolate di cui
al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella
che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle
rispettive vite utili così come determinate ai fini
tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate alle delibere
29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata
con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per
l’attività di trasporto e distribuzione di gas
naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio
in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari
a 50 anni;
b) nell’appendice
1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n.
5, per l’attività di trasmissione e distribuzione
di energia elettrica, rubricata “capitale investito
riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i beni di cui al
comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui
al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione,
anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma
1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata
in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente
concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene
il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa
alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per
una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella
normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma
2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata
in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini
della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente
dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote
di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla
formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni
di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio
nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente
ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate
dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua
ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente
all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le
quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile
residua dei beni».
326. Nell’articolo
16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate
con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione
e vita utile».
327. Le disposizioni dell’articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell’articolo
11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli
importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione
del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni
di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi
volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà
per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso
lo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140
milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità
previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno
2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso
per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore
per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica
per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio
postale di zona presso il quale gli assegni possono essere
riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma
331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro
la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione
con riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli
assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà
sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente,
cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un
nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno
2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno
2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore
ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello
di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della
sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui
al presente comma è autocertificata dall’esercente
la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno,
mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula
prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia
e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia
delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.
Per l’attuazione del presente comma il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è
autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno
2006.
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio
ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni
dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di
10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia
di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli
immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari
per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o
alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte
di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non
superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito
complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto
di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato
in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337. Per l’anno finanziario
2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle
persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta
stessa è destinata in base alla scelta del contribuente
alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca
scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo
dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n.
222.
339. Le somme corrispondenti
alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base
degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF,
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti
dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta,
le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità
del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari
competenti relativamente alle finalità di cui al comma
337, lettera a). Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposite unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze delle somme affluite all’entrata per
essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi
di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli
Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei
ministri è autorizzato a costituire una fondazione
secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione
del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di
30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro
per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno
2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n.
35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio
rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose
da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico,
mediante l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie
avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV)
insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area
del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di
metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei
rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul
mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie
e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito,
è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse
di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello
Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche
i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza
del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno
del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo
e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì
definite le modalità di rilevazione dei predetti conti
e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal
momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti,
ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione
può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè
recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri
trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo
l’importo corrispondente al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito
concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi
a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla
vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo 5,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il
debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, trova applicazione il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai
prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,
pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a
decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha
avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle
seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1,
sesto comma»;
e) all’articolo 52,
secondo comma, le parole: «di cui al presente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente
e al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole:
«38, primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto
di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite
le modalità di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già
dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico
delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa
l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui
all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti
e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti
o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348. A favore del Fondo
per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo
1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinati l’entità e i criteri del rimborso,
nonchè le modalità di presentazione delle istanze.
In ogni caso, i rimborsi non possono superare l’ammontare
massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al
coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento
sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo
17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo
80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione
di progetti regionali per l’innovazione tecnologica
nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni
di euro per l’anno 2006. Il Fondo di cui al periodo
precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il
termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti
e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto,
dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater.
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in
Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti
per modelli di utilità e di brevetti per modelli e
disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto
erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca,
a titolo di contributo o liberalità, dalle società
e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società (IRES) in favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute
a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario
lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ivi compresi
l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti parco
regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai
trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti
da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi
del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è
abrogata. All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo,
sono soppresse le parole: «recante anche l’indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo
le parole: «restituito al cedente» sono inserite
le seguenti: «, recante anche l’indicazione degli
estremi del passaporto o di altro documento equipollente da
apporre prima di ottenere il visto doganale».
357. È istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo
per l’innovazione, la crescita e l’occupazione,
di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare
i progetti individuati dal Piano per l’innovazione,
la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del
rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonchè
interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito
ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti
ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti
del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi
provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori
coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione
europea in termini di compatibilità con gli impegni
comunitari in sede di valutazione del programma italiano di
stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi
individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra
gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario,
proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere
del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità
di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite
al fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da
ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore
sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono
limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo
11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all’articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione
del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006
è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento
dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo
complessivo di un punto percentuale.
362. L’esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente
a valere sull’aliquota contributiva per assegni per
il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro
operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva
per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto
conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore
a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri
contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla
gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando
i contributi per maternità e per disoccupazione e in
ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per
il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo
2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nonchè il contributo di cui all’articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi
relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province
di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato
prorogato al 30 giugno 2006 dall’articolo 1, comma 142,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento
di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo
9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al
30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui
al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al
1º ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL
è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente
al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento
infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione
della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione
dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque
l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni
senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta
in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate
entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione,
si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell’istituto,
approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 372,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle attività produttive,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità
di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni
di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale,
con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree
e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi
di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando
modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei
servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
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