a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366
possono congiuntamente esercitare l’opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell’applicazione
dell’IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo
73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente
optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè
dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti
locali, viene operata su base concordataria per almeno un
triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente
dall’esercizio dell’opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366
possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia
delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume
delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti
da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura,
tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro
attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi,
determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate è rimessa al distretto, che vi provvede
in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento,
sulla base di princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto
escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti
al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti
o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte
di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle
entrate, previa consultazione delle categorie interessate
e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti
fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali
tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione
ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione
e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero
6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in
via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti
per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi,
contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti
in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita
economica e sociale dei territori interessati. In caso di
opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare
dovuto è determinato in cifra unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto
in base al concordato vengono determinati dagli enti locali
interessati, previa consultazione delle categorie interessate
e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione
del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa
al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza
e parità di trattamento, sulla base di princìpi
di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione
ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione
di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità
per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti
possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni
e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio
presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite
del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad
avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente formati
dai distretti nell’interesse delle imprese aderenti
si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti,
alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì
di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti,
la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche
di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l’avvio del procedimento amministrativo e per
la partecipazione allo stesso, nonchè per la sua
conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole
alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti
gli effetti, con tale modalità. I distretti possono
accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche
dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni
e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite
le modalità applicative delle disposizioni del presente
numero;
2) al fine di facilitare l’accesso
ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi
regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese
che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti
amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo,
per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza
ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora
le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso
ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti
possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare
apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti
di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco
di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l’ammontare della quota dei contributi soggetti a
rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività
produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni,
con le relative condizioni, alle disposizioni della legge
30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità
di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti
parte del distretto e ceduti ad un’unica società
cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero
1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore
dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione
dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie
dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso
crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti
e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle
altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130,
possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle
norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni
stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento
dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare
riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro
dell’economia e delle finanze adotta o propone le
misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della
garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione
del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale
dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine
i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne
di valutazione del merito di credito dei distretti e delle
imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato
di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi,
in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con
apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento
in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del
distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacità competitiva
delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative
applicazioni industriali, è costituita l’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione,
di seguito denominata «Agenzia»;
2) l’Agenzia promuove l’integrazione
fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali
prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti
pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti
di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle
attività produttive, nonchè il Ministro per
lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce
criteri e modalità per lo svolgimento delle attività
istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto
all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
369. Le norme in favore dei distretti
produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti
rurali e agro-alimentari di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi,
ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi
di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo
36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ai
consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio
1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell’articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte
le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317».
371. Fatta salva la compatibilità con la normativa
comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372
trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di
uno o più distretti individuati con il decreto di
cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione
delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata
progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non devono
derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere
dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente
alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza
di cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31
dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito
dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1º
gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel
registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle
imprese artigiane, nonchè da quelle esercenti attività
commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo
i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione
agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli
stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al
comma 8, il Ministero delle attività produttive integra
la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per
l’attivazione automatica dell’iscrizione agli
enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli
enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni,
nonchè le cancellazioni e le variazioni relative
ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo
modalità di trasmissione dei dati concordate dalle
parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione,
gli enti previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta
iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti
ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le
variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure
per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili
per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale
www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i soggetti interessati
dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati
al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo
di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti
previdenziali. Entro l’anno 2007 gli enti previdenziali
allineano i propri archivi alle risultanze del registro
delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º
gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter
non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
375. Al fine di completare il processo
di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle attività produttive, adottato
d’intesa con i Ministri dell’economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti
i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate
ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo
in particolare una revisione della fascia di protezione
sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente
disagiate.
376. Con l’obiettivo di sostenere
lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita,
in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno,
di seguito denominata «Banca». Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con il decreto di cui al comma 377, è istituito il
comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto
previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai
princìpi già contenuti negli statuti dei banchi
meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza
privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri
di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso,
con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi
soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni,
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti
offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di
denominazioni, entro i limiti delle necessità operative
della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti
ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e
ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento
alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di
5 milioni di euro per l’apporto al capitale della
Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. All’articolo 2, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola:
«strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti
e»;
b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli»
sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».
380. All’articolo 3, comma 1, lettera
a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola:
«strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti
e».
381. Al fine di favorire i processi di
privatizzazione e la diffusione dell’investimento
azionario, gli statuti delle società nelle quali
lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere
l’emissione di strumenti finanziari partecipativi,
ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice
civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell’articolo
2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di
parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea
speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere
l’emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni,
anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari
partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea
ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo
statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta
all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli
strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti
previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo
gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento,
a favore di uno o più azionisti, individuati anche
in base all’ammontare della partecipazione detenuta;
i criteri per la determinazione del prezzo di emissione
sono determinati in via generale con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti
finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di
un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla
suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione
e la relativa emissione può essere fatta in deroga
all’articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le
categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al
comma 381, nonchè quelle di cui al comma 384, non
danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi
381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste
per l’approvazione delle modificazioni statutarie,
e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell’assemblea
speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari
di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio può prevedere, con
le maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni
statutarie, che l’efficacia delle deliberazioni di
modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo
il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia
subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea
speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari
di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo
periodo del citato comma 3. Con l’approvazione comunitaria
delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le
modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto
ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l’articolo
3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, dell’articolo 7 del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonchè relative
a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle
banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge
7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei
medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati
dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono
destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
di cui all’articolo 15 della citata legge n. 108 del
1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro
sei mesi dalla cessazione dell’attività, scioglimento,
liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso
di mancato utilizzo per le finalità previste dei
contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza
giustificato motivo, devono restituire il contributo non
impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo
di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto,
in conformità alla disciplina vigente. Per le somme
impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei
mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle
insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono
essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo
l’escussione delle garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento
del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione
delle medesime e contenzioso può essere delegato
alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui
al comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento
del valore nominale delle nuove passività non superi
di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente.
In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento
non deve essere effettuato, fermo restando che all’atto
della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini
percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema
bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile
1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67,
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67,
quarto comma».
390. L’autenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione
o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è
effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore,
ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari
di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari
appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza
del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonchè dai funzionari del pubblico
registro automobilistico gestito dall’Automobile Club
d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche
autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264,
presso le quali è stato attivato lo sportello telematico
dell’automobilista di cui all’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio
iscritto all’albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia
e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con
il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete
modalità applicative dell’attività di
cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche
ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni
di cui al medesimo comma 390.
392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le
procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate
o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga
dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in
favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio
di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali,
sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza
pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale
sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a società di capitali, anche consortili,
nonchè a cooperative e consorti, purchè non
partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto
societario mediante fusione di almeno due società
affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società
consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie
di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le società interessate dalle operazioni
di fusione o costituzione di società consortile devono
operare all’interno della medesima regione ovvero
in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale
in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario
di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico
locale, secondo parametri di congruità definiti dalle
regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale
e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali
esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti
locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
pubblico già in essere ai sensi dell’articolo
19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e
attraverso il sistema delle compensazioni economiche di
cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26
giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per
gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei
medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base
degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità
ed efficacia dei servizi offerti nonchè della qualità
dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità
ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale,
puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano
della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi
di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza
a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici
di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai
citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione
dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di
tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità
di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento
dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera
c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma
1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per
cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società,
purchè non partecipate dalle medesime regioni o dagli
stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore
proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
della proroga stessa non possono partecipare a procedure
ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale
per l’affidamento di servizi».
394. Al comma 3-bis dell’articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma 55 dell’articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa
data» sono sostituite dalle seguenti: «fino
a non oltre cinque anni dalla stessa data».
396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole:
«delle piccole e medie imprese», sono aggiunte
le seguenti: «nonchè le attività relative
alla promozione commerciale all’estero del settore
turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso
l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonchè a fronte di attività
relative alla promozione commerciale all’estero del
settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici
verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con
decreto del Ministero delle attività produttive si
provvede all’attuazione del presente comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 95, primo comma,
alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono
inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo
31»;
b) all’articolo 95, primo comma,
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la residenza anagrafica
o attività lavorativa esclusiva o principale nel
comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale
ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito
territoriale si prende a riferimento quello individuato
dalle delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità
e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti
ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati
e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più
utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la
cessione degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo
29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale
vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano
fermi in ogni caso l’osservanza delle prescrizioni
urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli
storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici
sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione,
il cedente provvede all’istanza di cui all’articolo
12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma 187
non si applica al personale impiegato per far fronte alle
emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1996, n. 532, e dall’articolo 1, comma
4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla
prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria
e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il
Ministero della salute è autorizzato a convertire
in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale
gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente
impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli
uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari
(UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della
salute, previo superamento di un’apposita prova per
l’accertamento di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al
controllo dell’influenza aviaria è consentita,
per l’anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui
al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari
degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero
complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità
di personale veterinario e tecnico a tempo determinato.
Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione
di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto
tra le regioni delle predette unità di personale
e per la definizione delle misure compensative aggiuntive
rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare
ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna
selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi
dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa
pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo
3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48,
è incrementato della somma di 10 milioni di euro
per l’anno 2006.
406. In considerazione dell’accresciuta complessità
delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento
delle attività regionali, individuati dai decreti
legislativi emanati in attuazione dell’articolo 1
della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo
per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura,
della pesca, dell’acquacoltura, dell’alimentazione
e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero
delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli
inerenti l’attività dell’Ispettorato
centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000
a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f)
è inserita la seguente:
«f-bis) procedere, in caso
di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad
integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera
f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque
dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale,
nella misura del 60 per cento del superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte
del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione
dei dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata
con decreto del Ministro della salute, previo accordo con
le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione
e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute
necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio
generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei
dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative
in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità
con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero
della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi
dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma
5 dell’articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002.
Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della
salute delle informazioni di cui al periodo precedente,
adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori
generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi
sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando
quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente
articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici
erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene
stabilita, con l’istituzione del repertorio generale
dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono
essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i
dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende
che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi
medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione
diretta al Ministero della salute – Direzione generale
dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di
ogni anno, l’ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell’anno precedente per le attività di promozione
rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi
i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè
la ripartizione della stessa nella singole voci di costo,
a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili,
contenute nell’allegato al decreto del Ministro della
salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività
promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche;
d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende che
producono o immettono in commercio dispositivi medici versano,
in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo
pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto
delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti
da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti
unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della salute; e) i produttori e i commercianti
di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero
della salute i dati e le documentazioni previste dal comma
3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre
informazioni previste da norme vigenti con finalità
di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti,
quando non siano previste o non risultino applicabili altre
sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo
n. 46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni
nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione
del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i
distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa
di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta
anche per l’inserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca
dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, alle competenti
unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della salute.
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni
di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità,
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali,
ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese
già stipulate in sede istituzionale territoriale,
ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari
interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito
delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze
già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di
cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di
seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive.
All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo
7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo
nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali
ai sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere
impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale
in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate
ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette
crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni
interessate d’intesa con le province e con il supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Nell’ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono
essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze
già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di
cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel
caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per
le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie
attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di
settori produttivi e di aree territoriali possono essere
utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale
in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate
a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle
regioni d’intesa con le province e con il supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. La disposizione non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo
degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e
le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 62, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche
di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste
di ammissione all’agevolazione, secondo l’ordine
cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza
di disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo,
sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro
presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima
di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono
effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.
In tal caso l’istanza è completata, a pena
di decadenza, con la comunicazione dell’identificativo
del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni
dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge
n. 289 del 2002 e».
414. Al comma 132-ter dell’articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo
10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati»
fino alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti
e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul
complesso del territorio di ciascun ambito territoriale
ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del
fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita
riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere
per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione,
ai comuni e alle province che, consorziati o associati per
la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo
8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato
e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto
gestore individuato in conformità alle disposizioni
dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con successiva delibera,
su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze
e dell’ambiente e della tutela del territorio, determina
i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale
ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo
criteri di mercato e tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione
di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare
riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli
imprenditori agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La concentrazione si considera
realizzata anche attraverso il controllo di società
di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione
finanziaria al fine di esercitare l’attività
di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497
e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del
codice civile».
419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui
al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori
agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche
organizzati in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: «Le società subentranti,
alla data di presentazione della domanda, devono avere la
sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di
cui all’articolo 2».
421. All’articolo 21, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo
di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti:
«un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000
tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione
di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito
di contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito
il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì
determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola
da immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. L’importo previsto dall’articolo
21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno
2005 è destinato per l’anno 2006 nella misura
massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a
20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da
utilizzare con le modalità previste dal decreto di
cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni
di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico.
Il restante importo è destinato alla costituzione
di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle
filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione
di certificati per l’incentivazione, la produzione
e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare
tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La produzione e la cessione di energia
elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate
dagli imprenditori agricoli costituiscono attività
connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma,
del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
all’articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta
dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè
l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli »;
b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti:
«, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse
dei cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425. L’articolo 12, comma 2, lettera
d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso
che la remunerazione per l’utilizzo delle immagini
delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad
oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione
di ogni diritto relativo all’utilizzo delle immagini,
che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun
affidatario delle concessioni previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare
la propria attività mediante l’apertura di
sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei
quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli interventi
a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione
della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni
tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero
delle politiche agricole e forestali è autorizzato
a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote
azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità.
A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni
di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro
per l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli
affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell’articolo
1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche
per gli interventi di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite
dalle seguenti: «per le finalità di cui al
comma 2».
429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali
della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato
un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato
a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le
convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i
comuni, per lo svolgimento di attività socialmente
utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo
di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del
lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità
degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè
ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more
di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine
di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione
di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni
di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì
analoga procedura per l’erogazione del contributo
previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente
comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per
l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione per l’importo di 150 milioni di euro, per
l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione delle attività
di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere
sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un
contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006
in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere
dall’anno 2006 nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva
del 50 per cento da destinare per le finalità di
cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A
tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti
locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi
urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo
di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno
2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse
nazionale la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica
e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali
sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi
di programma tra il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, la regione, le province, i comuni
interessati con i quali sono individuati la destinazione
d’uso delle suddette aree, anche in variante allo
strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il
progetto di valorizzazione dell’area da bonificare,
incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree,
e il piano economico e finanziario degli interventi, nonchè
le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni
di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità
per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento dell’accordo di programma di
cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate
in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi
nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
nonchè con le risorse di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004.
436. L’accordo di programma di cui al comma 434 individua
il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la
proprietà dell’area. Il trasferimento della
proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato
l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza,
caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni
caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia
di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento
nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate
in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno
ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi,
contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego,
sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla
tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia
provocato un danno ambientale come definito e disciplinato
dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure
di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza
immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino
della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva
2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro
il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che
ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino
nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o
in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai
sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva
ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta
giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato.
L’ordinanza è emessa nei confronti del responsabile
del danno ambientale come definito e disciplinato dalla
citata direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno è effettuata sulla
base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale
a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il
ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva
2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso
di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del
comma 439 è esclusa la possibilità che si
verifichi un aggravio dei costi in capo all’operatore
come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo
il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati
dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio
nei confronti del responsabile a tutela dell’interesse
proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto
il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non
si applicano ai danni ambientali presi in considerazione
nell’ambito di procedure transattive ancora in corso
di perfezionamento alla data di entrata in vigore della
presente legge, a condizione che esse trovino conclusione
entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di
inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o
sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
25 ottobre 1999, n. 471.
443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio entro il termine di sessanta giorni
o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro
il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente
dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi
nel senso che le indennità di occupazione costituiscono
reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee
di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge
3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici»
è sostituita dalla seguente: «venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati
per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge
3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. All’attuazione degli interventi previsti dal
comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali
esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui
al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa
Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento
del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai
predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di
cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti
dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato,
assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un
fondo istituito nell’ambito di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine
di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi
urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale,
con particolare riferimento alle aree per le quali abbia
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonchè
altri interventi per la protezione dell’ambiente e
la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di funzionamento e di accesso al fondo di
cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo
2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, come rimodulate dall’articolo 1, comma
200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente
destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle
aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non è stato adottato
alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento
delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione
della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo
6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite
le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi
abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è
abolito l’obbligo della contiguità delle aree
e detti interventi possono essere localizzati in più
ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all’anno
2005, non è più corrisposta l’anticipazione
di cui all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati
in un’unica soluzione entro l’anno successivo
a quello di riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo
dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle
giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al
10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono
abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I
contributi previsti dalla presente legge» sono inserite
le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti
dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge
5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti:
«, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro
rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo
variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica
l’aumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi relativi
all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo
3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990,
n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici
costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento
della periodicità della testata successivo al 31
dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento
alla nuova periodicità.
458. A decorrere dal 1º gennaio 2006,
per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo
3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, le cooperative editrici devono
essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti,
pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano
già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto
ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
sono percepiti a condizione che:
a) l’impresa editrice sia
proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;