b) l’impresa editrice sia una società cooperativa
i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici
che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In
caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono
dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano
alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano già maturato il diritto
ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non
è ammesso l’affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi
di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, nonchè all’articolo
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge
3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione
delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera
documentazione entro un anno dalla richiesta.
462. L’entità del contributo
riservato all’editoria speciale periodica per non
vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in
1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui all’articolo 5
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni
di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno
2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni
2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta di cui all’articolo 8 della citata
legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di
euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L.
200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale alle imposte sul
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa
e dagli esercenti arti e professioni, nonchè dai
soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25
per cento. L’addizionale è indeducibile ai
fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del
reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente
all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti
dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione
di materiale pornografico e di incitamento alla violenza,
rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi;
al fine della determinazione della predetta quota di reddito,
le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni
e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività
e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi,
o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico e di
incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani
e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni
opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva,
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, nonchè ogni altro bene
avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento
alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da
immagini pornografiche, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per la dichiarazione,
gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione,
il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati
espressamente, si applicano le disposizioni previste per
le imposte sul reddito. Per il periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente comma nel periodo d’imposta precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico».
468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è
inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità
delle attività di cui al comma 24 non è trasferita
alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale
delle società concessionarie addetto a tali attività
è trasferito, con le stesse garanzie previste dai
commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime
attività.».
469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni,
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione
delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può
essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo
per il quale il termine di approvazione scade successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in
sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere
dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del
12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento
per i beni non ammortizzabili, è versata entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d’imposta con riferimento al quale
la rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione
della disposizione di cui al comma 469 può essere
assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura
del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere
obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45
per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475,
477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge
21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate,
o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici
esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività d’impresa.
I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio
in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti
che fruiscono di regimi semplificati di contabilità,
essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli
articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La
rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili
appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine
si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili
aventi diversa destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
che l’utilizzazione edificatoria dell’area,
ancorchè previa demolizione del fabbricato esistente,
avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione
della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini di accertamento di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data
di utilizzazione edificatoria dell’area.
475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del
19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento,
per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai
regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze
13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il potenziamento dell’attività
di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo
scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi
nel patto di stabilità interno, garantendo effettività
e continuità alle forme di autofinanziamento degli
enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’articolo
4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione
del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal
medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente
le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies
e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità
esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo
di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle
facoltà previste dalla normativa vigente, compreso
quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies
del citato articolo 4, nonchè di procedere anche
ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria
o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese
le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente
medesimo, con le modalità ordinariamente previste
per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali
dell’ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti
di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato
per proprie esigenze allocative con proprietari privati
sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata
di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1º
gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto.
In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno,
alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi
allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo
65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, è operante, nell’ambito dell’Agenzia
medesima, la Commissione per la verifica di congruità
delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento
a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili
di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili
per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato
nonchè ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni
passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato
nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la
realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle
dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonchè gli
enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato
in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse
iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili
per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi
stabiliti con riferimento al patto di stabilità e
crescita.
481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti
i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei
fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo
6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato
gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata,
alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema
di deposito accentrato nonchè dai soggetti non residenti
aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo
sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui
al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale
in Italia una banca o una società di intermediazione
mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento
non residenti, ovvero una società di gestione accentrata
di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento
dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti di cui al
comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma
1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla
richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia
o documento utile per comprovare il corretto assolvimento
degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo quanto previsto ai sensi del
comma 5, il Ministero della difesa – Direzione generale
dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con
apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo
le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei
beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto
17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della contabilità
generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali
dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate
direttamente dal Ministero della difesa – Direzione
generale dei lavori e del demanio che può avvalersi
del supporto tecnico-operativo di società pubblica
o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni
da porre a base d’asta è decretata dalla Direzione
generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità
emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro
della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo
o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei
Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze,
nonchè da un esperto in possesso di comprovata professionalità
nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni
valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli
enti territoriali interessati dal procedimento di una quota,
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento,
del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal Ministero della difesa. L’approvazione può
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale
dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono
essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore
del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b),
sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili
da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il
Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive
di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili
al Ministero per i beni e le attività culturali che
si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell’interesse storico-artistico e individua,
in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette
a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale
di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice.
Per i beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi
dell’articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni
e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate
entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione.
483. All’articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni
prima dello scadere di una concessione di grande derivazione
d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza,
rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma
4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico
ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile
con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico,
indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente e dei princìpi fondamentali di
tutela della concorrenza, libertà di stabilimento,
trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione
a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata
trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta
di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico
di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o
della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, sentito il gestore della
rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento,
i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri
di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento
del processo di liberalizzazione e integrazione europea
del mercato interno dell’energia elettrica, anche
per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni
in materia di concorrenza e parità di trattamento
nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni
di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci
anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6,
7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui
interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti
al comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa entro
il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un
canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata
della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale
installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all’entrata
del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni
di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella
misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano
congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi,
non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di
parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare
nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le scadenze
previste dalle norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento
delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto
per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di
entrata in vigore della presente legge sulla base dell’indice
Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti
inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media
annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano
impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di
questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo
dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito
della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità
della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze
di cui ai commi precedenti l’entità degli investimenti
effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa
documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni
competenti possono verificare la congruità degli
investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei
termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in
corso è causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per
concessioni idroelettriche può anche prevedere il
trasferimento della titolarità del ramo d’azienda
relativo all’esercizio della concessione, comprensivo
di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente
al nuovo concessionario, secondo modalità dirette
a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo,
entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti
e dal concessionario uscente prima della fase di offerta
e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative
determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna
delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo
dal presidente del tribunale territorialmente competente,
che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie
che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione e attuano i princìpi comunitari resi
nel parere motivato della Commissione europea in data 4
gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano
i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1,
comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere
dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate,
pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della
componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica,
definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i
trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento
a quegli enti che già fruiscono dell’integrale
finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime
funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione
del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei
comuni delle province confinanti con quelle di Trento e
di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività di contrasto all’evasione
fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza destinano quote significative delle loro
risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi
delle facoltà rispettivamente previste dal titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni,
e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione, all’atto della cessione e su richiesta della
parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina
di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta,
sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per
cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche
all’applicazione e al versamento dell’imposta
sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo,
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì
all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni
di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite
con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo
43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone
fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto
della cessione e su richiesta della parte acquirente resa
al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal
corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni
di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di
cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto
della programmazione fiscale alla quale possono accedere
i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti
e professioni cui si applicano gli studi di settore o i
parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino
alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore,
per le società in liquidazione, la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui
redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva
per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale
sulle attività produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione
fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti
arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore o dei parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2005
una attività diversa da quella esercitata nell’anno
2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta
una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti
per l’elaborazione della proposta di cui al comma
501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta
2004 o che hanno presentato per tale annualità una
dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri
per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione
fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze
dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale
per distinti settori economici di attività, della
coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra
informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si perfeziona,
ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi
alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per
ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione
di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta, esclusi
gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito
di carattere straordinario. La notifica effettuata entro
il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione
con esito positivo, redatti a seguito di attività
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché
di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore
aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2004, comporta che la proposta
di cui al comma 501 sia formulata dall’ufficio, su
iniziativa del contribuente.
503. L’accettazione della proposta di programmazione
fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16
ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può
essere altresì definita in contraddittorio con il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche
con l’assistenza degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare
la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi
a base per la formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa
o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella
programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per
cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo
ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella
applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle
società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente
per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale
previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative
degli enti previdenziali di diritto privato, nonché
la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive
si applica esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d’imposta
di cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali
maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli
risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari
dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli
54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi
risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione,
da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle
imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto
della programmazione nonché, per l’imposta
sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari
corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base
della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti
straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione
previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche
nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi
di settore o dei parametri.
507. L’inibizione dei poteri di
cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b),
c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente
conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali
di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente
non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito
effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per
cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di
cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora
siano constatate condotte che integrano le fattispecie di
cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi
in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte
esterna all’amministrazione finanziaria, emergano
dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente,
qualora presi a base per la formulazione della proposta,
o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte
che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a
5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei
poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c),
nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere
b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non
operano qualora la difformità dei dati ed elementi
sia di scarsa entità tale da determinare una variazione
degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli
stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta
nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività effettivamente
esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto
della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal
periodo d’imposta nel corso del quale si è
verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile
individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre
l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente,
rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma
500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione
fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi
da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sono approvate le note metodologiche per la formulazione
della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite
le modalità di invio delle proposte, anche in via
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis
e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità
di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione
di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula
altresì una proposta di adeguamento dei redditi di
impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003
ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di
maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni
effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri
previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le
società di capitali che non hanno optato per la trasparenza
fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, delle relative addizionali e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, del 28 per cento
e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
512. L’accettazione delle proposte di cui al comma
510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto determinata applicando all’ammontare dei
maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto
tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito
ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale
di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro
il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto
previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511
e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi
calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono
essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali
e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte
non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente per
l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma
di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000
euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo
eccedente può essere versato entro il successivo
16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L’omesso
versamento nei termini indicati nel periodo precedente non
determina l’inefficacia della definizione; per il
recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze
si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonché alla notifica delle relative cartelle entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del
versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è
applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al
comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218.
516. L’accettazione della proposta di adeguamento
di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.
È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresì
escluso il riporto al periodo d’imposta successivo
del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante
dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta
oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante
dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente
il primo anno di applicazione dell’istituto previsto
dal comma 499, di processi verbali di constatazione con
esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di
inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al
comma 510, comporta l’integrale applicabilità
delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo
n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510
i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore o dei
parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che non erano in attività in
uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali periodi d’imposta
una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti
per l’elaborazione della proposta di cui al comma
510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità
d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti
per l’elaborazione della proposta di cui al comma
510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri
per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31
dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto
previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui
al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e
2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie
di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di
cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono
dell’istituto della programmazione fiscale effettuano
i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute
per il medesimo periodo d’imposta tenendo conto della
maggiore base imponibile derivante dalla programmazione
medesima.
520. L’Agenzia delle entrate e il
Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego
di maggiore capacità operativa per l’attività
di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti
per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo
il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l’espletamento
delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
in materia di coordinamento dell’attività di
vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi
obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per
sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL,
nel triennio 2006-2008, potenziano l’azione di vigilanza
in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso
la realizzazione di appositi piani di intervento, anche
mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto
del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore
rischio di evasione ed elusione contributiva nonché
attraverso un incremento dell’impiego delle risorse
del personale ispettivo nell’attività di contrasto
al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore
al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato
per l’anno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, è altresì autorizzato,
in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto
dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795
ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente
con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre
2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all’articolo
9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta
a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. La
finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi
idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica
di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta
metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento
sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo
della partita non supera 1 euro, la durata minima della
partita è di quattro secondi e che distribuiscono
vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore
a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non più
di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75
per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi
non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le
sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica
di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento
di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta
da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi
sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici
e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi
nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui
alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui all’articolo
110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento
del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può
essere inferiore all’8 per cento né superiore
al 12 per cento delle somme giocate.
527. All’articolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è
sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti
i termini e le modalità di assolvimento del prelievo
erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento
previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
«commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6, lettera a), e 7».
529. All’articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei
nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario
il possesso delle licenze previste dall’articolo 86,
terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità
definite con provvedimenti del Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati
esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti
di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati
per la connessione alla rete telematica di cui all’articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità
della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento
e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) il canone di concessione previsto dalla
convenzione di concessione per la conduzione operativa della
rete telematica di cui all’articolo 14-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972,
è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle
somme giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso,
fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme
giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione
di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella
raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio 2006,
il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è fissato nella misura
del 12 per cento delle somme giocate.
532. In relazione agli interventi previsti
dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica
di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive
modificazioni, il termine della concessione per la conduzione
operativa della rete telematica è prorogato al 31
ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione dell’articolo
1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio
2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente
incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari
della rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31
marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione
l’elenco dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di
cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è
altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione
e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli già in possesso di altre licenze
di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo
88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte
al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della
polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica
ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero
ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione
o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi
telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso
le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento
o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione
stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni
hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle
reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali
forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle
scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535,
adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità
a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell’obbligo di cui al
comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
L’autorità competente è l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il
Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad
esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità
individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa
con il Ministero dell’interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione»,
sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo
o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione
di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile
una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata
dalle autorità competenti al rilascio della licenza,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo,
anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel
pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti
specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo
deve essere, altresì, esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui
ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli
esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico
ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai
sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli
apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo
viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69,
nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative
vigenti».
542. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio
per un periodo non superiore a quindici giorni è
punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6,
ne consente l’uso in violazione del divieto posto
dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco
d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni
di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro
per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti
al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione
si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso
in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite
premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati
i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui
alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di
rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione o l’installazione di
apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque
anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi
o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica
la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio».
544. All’articolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti
i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento
di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi
e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento
stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di
cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto
territorialmente competente in relazione al luogo in cui
è stata commessa la violazione. Per le violazioni
previste dal comma 9 il rapporto è presentato al
direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse
per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i
criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
545. Il comma 10 dell’articolo 110
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma
9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo
86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo
3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni
sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in
caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate
dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalità previste dall’articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza
di cui all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100,
il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravità in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore
a quindici giorni, informandone l’autorità
competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto
a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione
della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma
9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente
alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni
stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter. – (Controllo
dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni
per il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta,
il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti
per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo
110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché
per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti
o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo
automatizzato è comunicato al contribuente per evitare
la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire
i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definite le modalità di effettuazione
dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – (Iscrizione a
ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici).
– 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1,
risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti,
nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od
omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli,
resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza
fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di scadenza del termine per il pagamento delle imposte.
Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure,
delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti
i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in
tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare,
con le modalità indicate nell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo
14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente
la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme
dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.
In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative
previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono
dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente
a quello dell’elaborazione della comunicazione.