Art. 14-quinquies.
– (Disposizioni in materia di recupero dell’IVA
sugli intrattenimenti). – 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate
anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per
il recupero dell’IVA connessa con l’imposta
sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia
delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo
dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non
previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano
le disposizioni in materia di IVA».
549. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo
non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
la scadenza della convenzione di concessione»;
c) al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo
e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al terzo e quarto periodo».
550. Il secondo comma dell’articolo
9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati,
è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma
sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe
di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi,
secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre
solare».
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
può essere aumentata l’aliquota di base della
tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno
2006 e per gli anni successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, l’autorizzazione
alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad
altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite
di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni
e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese
di tutti i settori sono tenute a presentare il documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266.
554. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze è istituito, in via sperimentale,
un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze
abitative degli studenti universitari la cui dotazione,
per l’anno 2006, è fissata nel limite di 25
milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono
successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa
i criteri e le modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile
legato all’uso di sostanze stupefacenti, è
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’«Osservatorio
per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze».
Presso il Dipartimento di cui al presente comma è
altresì istituito il «Fondo nazionale per le
comunità giovanili» per favorire le attività
dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione
del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria
del Fondo per l’anno 2006 è fissata in 5 milioni
di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata
ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio
relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza
con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo
giovanile, svolte dall’Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95
per cento del Fondo viene destinato alle comunità
giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto,
di natura non regolamentare, vengono determinati anche i
criteri per l’accesso al Fondo e le modalità
di presentazione delle istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti
al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale
fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile
l’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento
della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi
e criteri di cui all’articolo 1, comma 8, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione
delle attività già convenzionalmente assicurate
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani a
favore del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio per le proprie finalità istituzionali.
Con regolamento del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
in conformità alla convenzione in essere, criteri
e modalità di funzionamento per regolamentare la
prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione
delle suddette finalità viene annualmente destinata,
a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per
la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma
non inferiore all’1 per cento e non superiore al 2
per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di
spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità
ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione
sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste per un periodo massimo complessivo di
sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e
di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico
aziendale, riferito al 1º gennaio dell’anno cui
le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste
di assunzione da parte delle aziende di cui al presente
comma».
559. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi»
sono inserite le seguenti: «nonché alle singole
emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria
formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dell’articolo
87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare
la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente
alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario,
nonché al fine di contenere i costi di realizzazione
della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario
ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti
ed apparati si procede con le modalità proprie degli
impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione».
Le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 87 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal
presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti
sia le installazioni già realizzate, sia quelle in
corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque
avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera
p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies) area industriale del comune di
cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
1995».
562. Al fine della progressiva estensione
dei benefìci già previsti in favore delle
vittime della criminalità e del terrorismo a tutte
le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563
e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo
di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi
i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici
deceduti o che abbiano subìto un’invalidità
permanente in attività di servizio o nell’espletamento
delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni
riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine
pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti
di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche
di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui
al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso,
in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura,
effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i
termini e le modalità per la corresponsione delle
provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito
al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero
ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali
di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito
del programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite «Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia»,
anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo
mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo
sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato
internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo
di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il Comitato
di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura
il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR
e il Ministero delle politiche agricole e forestali per
quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza
e la durata dell’esposizione all’amianto sono
accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti
lavoratori, restano valide le domande di certificazione
già presentate all’INAIL, in ottemperanza al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo
47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi,
sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l’Arma dei carabinieri, il Ministero della
difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni
e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula
degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto
della vigente disciplina in materia negoziale e del principio
di economicità.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali
programmi internazionali ed interforze, anche a valenza
internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere
qualificati livelli di partecipazione competitiva dell’industria
nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni
di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006
per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese
nazionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto
nell’ambito delle unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della difesa il
quale con propri atti provvede all’individuazione
sia delle procedure attuative per l’erogazione dei
contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui
corrispondere i contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati
al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna
e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital
da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni
nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari
di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento
dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per
l’anno in corso con il pagamento del relativo canone
di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo
previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino
un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro
e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore
di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale,
è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i
casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31
dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º
gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione
che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione
dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni
di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce
di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi
alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per
le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro), nonché a condizione che il canale di interazione,
attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato
da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso,
la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero
una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie
trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni.
Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed
esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo
è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo
a disposizione del pubblico. La concessione del contributo
è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna
nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni
interessati, delle risorse finanziarie già stanziate
sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo.
I comuni ricadenti nell’area individuata potranno
aderire all’intesa e far parte dell’area parco
attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate
più domande, tutte le imprese editrici interessate
decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi
ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale
superiore a quella del tasso programmato di inflazione per
l’anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è
abrogato. Conseguentemente, all’articolo 11-bis, comma
1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: «222 milioni per l’anno
2005» sono inserite le seguenti: «e di euro
5 milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «società»
sono inserite le seguenti: «di cartolarizzazione,
associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui
all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non
sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure
di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto
di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli
delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi
hanno esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale
del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia
del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono
individuate le unità di personale destinate a ciascuna
di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza
degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare l’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità
alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per
l’alta formazione tecnologica, favorendo così
lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata
la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di spesa
di cui al comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata
in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2009. L’articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme
di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al
rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere
emessi dalle società per azioni a ristretta base
azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine
con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie
condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente
per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto,
nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale
complessivo, possono essere disciplinate anche particolari
forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi
dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento
di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge
15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla
promozione dell’attività sportiva tra le persone
disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le
organizzazioni sportive per disabili, è concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento
delle attività di ricerca e sviluppo industriali
nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza
specializzate nel settore, è destinato un importo
pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti
in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di
parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi
agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio
alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche
per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture
aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare
delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con
proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere
sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità,
i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori»,
possono presentare alla regione interessata proposte relative
alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità
di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni
demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono
concessioni con finalità turistico-ricreative già
operanti ai sensi dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione
di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui
al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone
è determinata dall’atto di concessione. Una
quota degli introiti dei canoni è attribuita nella
misura del 20 per cento alla regione interessata e nella
misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati,
proporzionalmente al territorio compreso nell’insediamento.
Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice
della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui
ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità
ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione
culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul
territorio, dall’elevato livello dei servizi erogati
e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche
internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici
di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento
della base occupazionale mediante l’assunzione di
un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La
realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo
di qualità sono effettuate secondo le procedure di
cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni
di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583
gli enti locali territorialmente competenti, anche associati,
i soggetti di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con
gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati
con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di
idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti
da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità
ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l’adeguamento
del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area,
in particolare nel settore della mobilità, nonché
la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche
connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento
di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture
e di servizi connessi può essere affidata allo stesso
soggetto realizzatore dell’insediamento turistico.
In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo
104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo
della fattibilità e della qualità costruttiva,
urbanistica e ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, del costo di gestione
e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per
la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e
opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via
prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica
di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti
industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione,
verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate
le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i
promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi
sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico
interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle
province competenti per territorio, al Ministero dell’economia
e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministero delle attività produttive,
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
al Ministero per i beni e le attività culturali e
a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni alla regione entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa
alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla
aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni
interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento
o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro
il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni
ha l’effetto di assenso alla proposta. La regione
promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula
fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma,
ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell’accordo di programma sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato, consente la realizzazione e l’esercizio
di tutte le opere, prestazioni e attività previste
nella proposta approvata, e ha l’effetto di determinare
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle
condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque
ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
592. Nel caso di più proposte relative alla stessa
concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula
dell’accordo di programma, indice una gara da svolgere
con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata
dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo
37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti
di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono
prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini
del contributo di cui all’articolo 16 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nonché l’esenzione,
ovvero l’applicazione di riduzioni o detrazioni, dall’imposta
comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare
per l’anno 2006 gli accordi di cui all’articolo
3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati
ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche
è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo
determinato non può superare il 20 per cento dell’organico
funzionale approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005
dal Ministero per i beni e le attività culturali,
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti
il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate
le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà
degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo
tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della
proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture
e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
598. I princìpi fissati dall’accordo tra Governo
e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono
consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unità
immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto
e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero,
laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto
1977, n. 513;
b) per le unità ad uso residenziale
sia riconosciuto il diritto all’esercizio del diritto
di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente
al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione
dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario,
subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto
all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime
di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché
la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi,
i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione
di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui
sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della
prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare
stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari,
che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano
le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta
e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare,
gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società
di comprovata professionalità ed esperienza in materia
immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia
residenziale pubblica, la gestione delle attività
necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla
vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione
del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese di conto capitale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera
e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla
presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella
Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna
della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
607. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell’allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa
e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge costituiscono
norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio
2006.