DECRETO-LEGGE 29 dicembre
2000, n. 394
Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di usura.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse
usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza
della Corte di cassazione n. 14899/2000 puo' determinare
in ordine alla stabilita' del sistema creditizio nazionale;
Considerata l'opportunita' di stabilire un
tasso di sostituzione tale da consentire una ridefinizione
del costo dei mutui a tasso fisso attualmente in essere,
in relazione alla eccezionale caduta dei tassi di interesse
registratasi negli ultimi anni, avente carattere strutturale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma,
del codice civile, si intendono usurari gli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in
cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque
titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
2. In considerazione dell'eccezionale caduta
dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel
biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli
interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati
nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria
dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo
2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo
diversa pattuizione piu' favorevole per il debitore, e'
sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di
mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore.
La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che
agiscono per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione
non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono
successivamente al 2 gennaio 2001.
3. Il tasso di sostituzione e' stabilito,
per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 - 31
dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per
il periodo gennaio 1976 - ottobre 2000 dei rendimenti lordi
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore
ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1o gennaio
2002 - 31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo
gennaio 1977 - ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni
del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno,
e cosi' di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo
venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio
dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con
vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre
dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1o gennaio,
cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.
4. Le disposizioni legislative in materia
di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti
ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione
di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo
104 del trattato sull'Unione europea.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino